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Ricorso proposto il 4 settembre 2013 – Syrian Lebanese Commercial Bank / Consiglio

(Causa T-477/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea derivante dalle decisioni di iscrizione e di mantenimento della ricorrente nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio;

per l’effetto, disporre il risarcimento adeguato ed integrale del danno subìto dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo dell’Unione pari alla somma di quarantuno milioni, settantaquattro mila e novecento quaranta euro (EUR 41 074 940), oltre interessi compensativi e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, e concedere in via provvisoria un’indennità dell’importo di un milione di euro, adeguandolo alle spese ed agli investimenti che la ricorrente dovrà sostenere per ripristinare la sua immagine e la sua reputazione;

in subordine, nel caso in cui si consideri che l’importo del danno subìto debba essere rivalutato, disporre una perizia ai sensi dell’articolo 65, lettera d), dell’articolo 66, paragrafo 1, e dell’articolo 70 del regolamento di procedura del Tribunale;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce – per quanto riguarda il comportamento illegittimo addebitato al Consiglio sia nell’adozione delle misure di congelamento dei capitali sia nel loro mantenimento dopo il mese di gennaio 2012 – quattro motivi, vertenti:

su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano;

sul difetto di una motivazione sufficiente e precisa delle misure adottate dal Consiglio nei confronti della ricorrente;

su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva e

su vizi che inficiano l’analisi effettuata dal Consiglio comportanti l’illegittimità delle misure restrittive adottate dal Consiglio.

La ricorrente deduce che i provvedimenti di congelamento dei capitali adottate dal Consiglio rappresentano la causa certa dei danni sia materiali sia immateriali che essa ha subìto.

Sul piano materiale, la ricorrente sostiene di aver subìto significative perdite operative e tecnologiche dovute, in particolare, alla perdita delle relazioni commerciali con diverse banche europee ed arabe, alla drastica diminuzione dei suoi risultati di esercizio ed alla sottrazione di numerosi attivi bancari dal 2012. Inoltre il suo precedente fornitore del sistema informatico bancario avrebbe posto fine a qualunque relazione con essa.

Sul piano immateriale, la ricorrente chiede il risarcimento del danno risultante dalla lesione alla sua immagine causata dalle misure illegittime di congelamento dei capitali adottate dal Consiglio.