Language of document : ECLI:EU:T:2014:866





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 ottobre 2014 –

Marchiani / Parlamento

(causa T‑479/13)

«Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità d’assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 23)

2.                     Parlamento europeo – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati – Recupero di somme indebitamente versate – Indennità parlamentari – Applicazione delle disposizioni del regolamento n. 966/2012 in quanto lex specialis rispetto alla procedura prevista dalla normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 78 e 79; decisione del Parlamento europeo 2005/684) (v. punti 27‑31)

3.                     Parlamento europeo – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati – Indennità di assistenza parlamentare – Assenza di documenti che giustifichino un uso conforme – Obbligo di rimborso – Presupposti per la concessione di tale indennità sussistenti al momento della domanda – Irrilevanza (v. punti 45, 46, 49, 54)

4.                     Parlamento europeo – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati – Recupero di somme indebitamente versate – Domanda di rimborso sotto forma di nota di debito – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1) (v. punti 81‑84, 88)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 107 694,72 e della nota di debito ad essa relativa del 5 luglio 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Charles Marchiani è condannato alle spese.