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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2002 nella causa T-21/01, Georgios Zavvos contro Commissione delle Comunità europee 1

(Dipendenti - Regime disciplinare - Retrocessione nel grado - Artt. 11, primo comma, e 14 dello Statuto)

    Lingua processuale: il francese

Nella causa T-21/01, Georgios Zavvos, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Linkebeek (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e D. Waelbroeck), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2000 con cui il ricorrente viene retrocesso dal grado A5 al grado A6, con mantenimento dello scatto, e una domanda di risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente ritiene di aver subito e valutato in 1 350 000 euro, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, vicecancelliere, ha pronunciato il 9 luglio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione 11 gennaio 2000 con cui il ricorrente viene retrocesso dal grado A5 al grado A4 con mantenimento dello scatto è annullata.

2)La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 2 000 euro a titolo di risarcimento del danno materiale subito da quest'ultimo.

3)Il ricorso è respinto per il resto.

4)La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle del ricorrente.

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1 - GU C 79 del 10.3.2001