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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2002 nella causa T-25/01, Francisco Miguel Viana França contro Commissione delle Comunità europee 1

(Dipendenti - Congedo speciale per elezioni - Giorni per il viaggio - Documenti giustificativi - Incompetenza - Obbligo di cooperazione e di lealtà - Principio di proporzionalità - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

    Lingua processuale: il portoghese

Nella causa T-25/01, Francisco Miguel Viana França, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. G. Gentil Anastácio, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. de Avelar Santos e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 2000 con cui si rifiuta al ricorrente la concessione di giorni per il viaggio collegati a congedi speciali per elezioni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindth, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 30 settembre 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

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1 - GU C 108 del 7.4.2001