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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 22 agosto 2022 – SN e LN, rappresentata da SN

(Causa C-563/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrenti: SN e LN, rappresentata da SN

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavnata agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

Se dall’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE 1 derivi che, qualora venga dichiarata ammissibile all’esame una domanda reiterata di protezione internazionale presentata da un richiedente apolide di origine palestinese in base alla sua registrazione presso l’UNRWA, l’obbligo delle autorità competenti previsto da tale disposizione di prendere in considerazione ed esaminare tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata, interpretato in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 2 , comprenda, nelle circostanze della presente fattispecie, anche l’obbligo di esaminare, oltre a elementi o risultanze nuovi oggetto della domanda reiterata, i motivi per cui la persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA. Se l’adempimento dell’obbligo di cui trattasi dipenda dalla circostanza che i motivi per cui la persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA sono già stati esaminati nell’ambito del procedimento relativo alla prima domanda di protezione [internazionale], conclusosi con una decisione definitiva di diniego, nel quale tuttavia il richiedente non ha fatto valere né provato la propria registrazione presso l’UNRWA.

Se dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 derivi che l’espressione «[q]uando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo» contenuta in tale disposizione è applicabile a un apolide di origine palestinese, che era registrato presso l’UNRWA e che nella città di Gaza ha ricevuto sostegno dall’UNRWA in forma di fornitura di generi alimentari, servizi sanitari e interventi formativi, senza che vi siano elementi per presumere l’esistenza di una minaccia personale nei confronti di tale persona, la quale ha lasciato volontariamente e legalmente la città di Gaza, tenendo conto delle informazioni disponibili nel presente procedimento:

– valutazione della situazione generale al momento della partenza [dalla zona operativa] quale crisi umanitaria senza precedenti, legata a carenza di generi alimentari, acqua potabile, servizi sanitari e farmaci, nonché a problemi di approvvigionamento idrico ed elettrico, danni a edifici e infrastrutture, disoccupazione

– difficoltà dell’UNRWA di continuare a garantire assistenza e servizi nella città di Gaza, anche in forma di fornitura di generi alimentari e servizi sanitari, riconducibili al notevole disavanzo dell’UNRWA e all’aumento costante del numero di persone che dipendono dal sostegno dell’agenzia, la cui attività svanisce di fronte alla situazione generale di Gaza.

Se occorra rispondere diversamente a tale questione per il solo motivo che il richiedente è una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della medesima direttiva, vale a dire è un minore.

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che un richiedente che presenta domanda di protezione internazionale ed è un rifugiato palestinese registrato presso l’UNRWA può fare ritorno nella zona operativa dell’UNRWA che aveva lasciato, segnatamente nella città di Gaza, se al momento dell’udienza nel giudizio relativo al suo ricorso contro una decisione di diniego

– non sono disponibili informazioni affidabili sulla possibilità per tale persona di beneficiare dell’assistenza dell’UNRWA con riguardo a generi alimentari, servizi sanitari, farmaci e assistenza medica, nonché formazione;

– le informazioni sulla situazione generale nella città di Gaza e sull’UNRWA, in conformità alla Posizione dell’UNHCR sui rimpatri nella Striscia di Gaza, del marzo 2022, sono state valutate quali motivi per l’abbandono della zona operativa dell’UNRWA e per il non ritorno,

presupponendo che il richiedente in caso di ritorno possa trattenersi in tale zona in condizioni di vita dignitose.

Se la situazione personale di un richiedente protezione internazionale, alla luce delle condizioni nella Striscia di Gaza alla data indicata e laddove la persona dipenda dall’assistenza dell’UNRWA con riguardo a generi alimentari, servizi sanitari, farmaci e assistenza medica, ricada, in relazione all’applicazione e alla salvaguardia, con riferimento a tale richiedente, del principio di non respingimento di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’ambito di applicazione dell’interpretazione fornita al punto 4 del dispositivo della sentenza del 19 marzo 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218) in materia di estrema deprivazione materiale ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

Se alla questione sul ritorno nella città di Gaza, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione generale nella città di Gaza e sull’UNRWA, occorra rispondere diversamente per il solo motivo che il richiedente protezione è un minore, tenuto conto della tutela dell’interesse superiore del minore e al fine di assicurare il suo benessere e sviluppo sociale nonché la sua protezione e sicurezza.

A seconda della risposta alla terza questione:

Se, nella presente fattispecie, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, con particolare riferimento all’espressione «queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva» contenuta in tale disposizione, debba essere interpretato nel senso che:

A) con riferimento a un richiedente protezione che è un palestinese apolide registrato presso l’UNRWA, risulta applicabile il principio di non respingimento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, della Carta, in quanto, in caso di ritorno nella città di Gaza, egli sarebbe esposto al rischio di un trattamento disumano e degradante che potrebbe condurre all’estrema deprivazione materiale e, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, tale ipotesi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, [lettera b)], della direttiva 2011/95,

oppure:

B) tale disposizione implica, nei confronti di un richiedente protezione che è un palestinese apolide registrato presso l’UNRWA, il riconoscimento, da parte dello Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato, sempre che tuttavia a tale richiedente non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di detto articolo 12, in conformità del punto 2 del dispositivo della sentenza del 19 dicembre 2012, El Kott e a. (C-364/11, EU:C:2012:826), senza che si debba tener conto riguardo quest’ultimo delle circostanze rilevanti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, [lettera b)], della direttiva 2011/95.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).