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Impugnazione proposta il 28 novembre 2023 da PB avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 20 settembre 2023 nella causa T-293/22, PB / CRU

(Causa C-727/23P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avocate)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l'impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

assumere la controversia e, facendo ciò che avrebbe dovuto fare il Tribunale, annullare la decisione del 16 luglio 2021 nella parte in cui non include il nome del ricorrente tra gli agenti riclassificati per l'esercizio 2021;

condannare la parte resistente nell'impugnazione alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nell’impugnazione deduce le seguenti censure, raggruppate per tipo di motivo:

- il Tribunale, nel respingere come irricevibili alcuni allegati prodotti dal ricorrente nel corso del procedimento, ha commesso errori manifesti nel considerare la loro rilevanza ai fini dell'esame dei motivi di merito;

- non avendo tratto la minima conclusione dall'ammissione fatta dal CRU durante l'udienza in merito alla presa in considerazione solo dell'ultimo rapporto di valutazione nell'ambito del riesame della riqualificazione controversa, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi nonostante il ricorrente avesse reagito in modo contraddittorio a tale ammissione nelle sue memorie;

–    benché il ricorrente avesse invocato la violazione delle medie statutarie e dei contingenti stabiliti su tale base attraverso le disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE»), il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un punto essenziale di illegittimità che inficiava l'intero procedimento di reinquadramento e che riguardava il ricorrente indipendentemente dall'esame individuale di ciascun grado, in violazione anche del principio di parità di trattamento;

–    nell'esame degli allegati, dei fatti e dei dati presentati nel corso del procedimento, il Tribunale ha manifestamente travisato alcuni elementi o è giunto a conclusioni in modo contraddittorio, nonché ingiusto e in violazione delle norme relative all'onere della prova e all'applicazione della presunzione di legalità di cui gode l'amministrazione, ha sistematicamente addossato al ricorrente l'onere di provare un fatto negativo, ovvero ha interpretato in modo molto restrittivo il principio dell'inversione dell'onere della prova, violando così anche il diritto a un processo equo e alla parità delle armi di cui ogni ricorrente deve beneficiare;

–    il Tribunale, in modo contraddittorio, ha applicato ingiustamente le norme sull'amministrazione dell'onere della prova degli elementi di difesa presentati dalle parti, imponendo alla ricorrente di produrre la prova di un fatto negativo, mentre si è basato sulla semplice allegazione di un fatto negativo da parte del CRU per ritenere che fosse appropriato presumere che il CRU non avesse applicato le sue DGA quando è risultato che erano illegali, in violazione della presunzione di conformità dell'amministrazione alle norme che essa stessa ha imposto. In diverse occasioni, nell'esaminare le norme applicabili all'interno del CRU, il Tribunale ha anche omesso di prendere in considerazione il modo in cui tali norme sono state effettivamente applicate e si è basato su mere affermazioni del CRU prive di sostanza, talvolta snaturando gli elementi di prova e talvolta violando l'articolo 54 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e le DGA applicabili

–    nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 54 del RAA al CRU e dell'esame del primo, terzo, quarto e quinto motivo, il Tribunale ha illegittimamente concluso che il CRU godeva di un «ampio margine di discrezionalità» nell'organizzare il suo esercizio di riclassificazione e nel decidere le riclassificazioni, interpretando tale margine di discrezionalità in violazione dell'articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, delle medie e dei contingenti previsti dallo Statuto e riprodotti nelle DGA applicabili, ed escludendo qualsiasi vizio, irregolarità o illegittimità derivante dall'applicazione concreta di tali norme;

–    per quanto riguarda l'esame dell'assenza di motivazione della decisione che ha dato origine al reclamo, il Tribunale si è contraddetto e ha violato la nozione di motivazione individuale, sufficiente e non contraddittoria, ritenendo che il riferimento, in una decisione di rigetto di un reclamo, al parere non individualizzato e non dettagliato di un comitato paritetico di riclassificazione (in prosieguo: il «CP») fosse sufficiente e che potesse essere successivamente integrato attraverso il procedimento contenzioso; ha inoltre confuso l'arco temporale in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dei motivi della decisione, facendo riferimento ad allegati prodotti nel corso del procedimento e sostenendo che, su questa base, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la motivazione individuale che lo riguardava;

–    il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento basato su un errore manifesto di valutazione in quanto irricevibile per mancato rispetto del principio di concordanza, sebbene il reclamo contenesse elementi che facevano riferimento a tale errore;

–    il Tribunale ha inoltre respinto, in violazione delle norme procedurali relative alla ricevibilità di un motivo e al suo carattere operativo, il motivo basato sulla mancata pubblicazione di un rapporto di chiusura da parte del CP, ritenendo illegittimamente che tale mancata pubblicazione avrebbe potuto essere compensata dalla domanda di accesso ai documenti, sebbene i procedimenti avessero obiettivi e regole diverse e non riguardassero gli stessi documenti;

–    infine, il Tribunale ha commesso un errore manifesto, in violazione dei principi applicabili alla sopportazione delle spese, tra cui quello dell'equità in base al quale le spese sono ripartite, nell'addebitare alla ricorrente la totalità delle spese delle parti, senza tener conto della violazione, da parte del CRU, dello scopo della fase precontenziosa, dell'ammissione di irregolarità procedurali fatta all'udienza e della produzione, al termine del procedimento contenzioso, di prove su cui il Tribunale ha ampiamente basato il suo ragionamento nella sentenza impugnata;

–    in generale, il Tribunale ha sminuito l'unicità della giurisprudenza nell'esaminare le varie questioni di diritto sottoposte al suo giudizio.

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