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Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 da Elena Petrovna Timchenko avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-361/22, Timchenko / Consiglio

(Causa C-703/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elena Petrovna Timchenko (rappresentanti: T. Bontinck e S. Bonifassi, avvocati, e E. Fedorova, avvocata)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–    annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, T-361/22, anche nella parte in cui ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio;

–     decidere il ricorso nel merito ed annullare gli atti impugnati di cui al paragrafo 1 del ricorso, ossia:

la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022 L 110, pag. 55) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3);

la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022 L 239, pag. 149) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1), nella parte in cui tali atti la riguardano;

nei limiti in cui inseriscono e mantengono la ricorrente negli elenchi allegati ai suddetti atti;

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

1) La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua interpretazione della nozione di associazione, quale prevista all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329. Il motivo menziona l'errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto tale interpretazione significherebbe poter applicare tale criterio a persone fisiche unicamente in ragione dell'esistenza di un legame familiare con una persona designata.

2) La ricorrente invoca un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale avendo statuito che, utilizzando l'avverbio «indebitamente» nel considerando 7 della decisione (PESC) 2022/582, il legislatore ha voluto mettere in rilievo il fatto che il familiare interessato doveva essere consapevole che il vantaggio ottenuto derivava da una persona che soddisfaceva uno dei criteri che giustificano di essere oggetto di misure restrittive.

3) La ricorrente fa valere la violazione da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione e la commissione di un errore di diritto, in quanto non avrebbe dimostrato un nesso tra le misure restrittive imposte alla ricorrente e gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2014/145/PESC modificata.

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