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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - Agapiou Joséphidès / Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(Causa T-439/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cipro) (rappresentante: avv. C. Joséphidès)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in prosieguo: l'"Agenzia") 1°agosto 2008, con cui l'Agenzia, operando sotto il controllo della Commissione, nega alla ricorrente l'accesso, richiesto con lettera del 3 marzo 2008, a taluni documenti del fascicolo n. 07/0122 relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro;

annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa alla decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nell'ambito del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet;

condannare l'Agenzia e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente domanda l'annullamento, da una parte, della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 1° agosto 2008, che le ha negato l'accesso ai documenti relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro e, dall'altra, della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet, in quanto essa raccomanda l'Università di Cipro per l'attribuzione di una sovvenzione per la creazione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia 1° agosto 2008, la ricorrente afferma che l'Agenzia ha violato il suo diritto soggettivo di aver accesso a taluni documenti, quale risulta segnatamente dal principio di trasparenza di cui agli artt. 1, secondo comma, UE e 6 UE, dall'art. 255 CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto il suo nome è stato utilizzato da terzi (l'Università di Cipro) in un fascicolo amministrativo di candidatura al fine di trarne vantaggio, senza il consenso di questa. Ella sostiene di avere il diritto, in queste circostanze, di verificare il contenuto esatto e/o la correttezza dei dati di carattere personale nonché il fine e il contesto in cui ne viene fatto uso.

Inoltre ella obietta che il direttore dell'Agenzia non sarebbe competente a decidere in merito alla sua seconda domanda di accesso ai documenti e che la sua decisione 1° agosto 2008 sarebbe stata adottata in contrasto con il regolamento n. 1049/2001 1 nonché con il regolamento interno della Commissione.

Tuttavia, nella misura in cui secondo il Tribunale il direttore dell'Agenzia avrebbe avuto la competenza ad adottare la decisione impugnata, la ricorrente fa valere che questa sarebbe stata presa in violazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1049/2001, in particolare degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 15, n. 1. Secondo la ricorrente l'agenzia avrebbe anche interpretato erroneamente diverse altre disposizioni dello stesso regolamento, in particolare gli artt. 4, n. 4, 4, n. 5, 4, n. 1, lett. b), e 4, n. 2, e avrebbe erroneamente applicato il principio di trasparenza e la nozione di interesse pubblico prevalente. La ricorrente deduce altresì un motivo relativo alla mancanza della motivazione richiesta della decisione impugnata.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore non verificando l'esistenza del consenso della ricorrente all'inserimento dei suoi dati personali nel modulo di candidatura sottoposto alla Commissione dall'Università di Cipro. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto rilevare un'irregolarità sostanziale nel progetto sottoposto e revocare la sua decisione o adottare le altre misure necessarie.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe commesso un errore nell'analisi dei criteri di ammissibilità per la candidatura sottoposta dall'Università di Cipro.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145, pag. 43.