Language of document : ECLI:EU:T:2010:217





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 21 maggio 2010 – ICO Services / Parlamento e Consiglio

(causa T‑441/08)

«Ricorso di annullamento – Decisione 626/2008/CE – Quadro comune per la selezione e l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Identificazione delle parti in causa – Domanda di sostituzione della società ricorrente con una società consociata che non sia avente causa a titolo universale della ricorrente – Irricevibilità (v. punti 27‑28)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione, indirizzata agli Stati membri, che istituisce un quadro comune per la selezione e l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite – Ricorso di un operatore – Decisione che non produce direttamente effetti sulla posizione giuridica dell’operatore – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 55‑65)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale sulla validità – Esperibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile a livello delle norme procedurali – Esclusione (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 67‑68)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2008, 626/2008/CE, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU L 172, pag. 15).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ICO Services Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.