Language of document : ECLI:EU:T:2015:185





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2015 –
Sea Handling / Commissione

(causa T‑456/13)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale – Interesse pubblico prevalente – Accesso parziale»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Presa di posizione iniziale nel contesto del procedimento relativo all’accesso del pubblico ai documenti della Commissione – Atto preparatorio (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 28)

2.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso – Proroga – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punti 33‑37, 43)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezioni obbligatorie – Considerazione di un interesse particolare del richiedente – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2 e 3) (v. punti 41, 42)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere ad una domanda di accesso – Superamento – Conseguenze (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punto 43)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Ponderazione di tutti gli interessi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Prosecuzione di un ricorso di annullamento nell’ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato – Esclusione (Art. 107 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 44)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alla totalità dei documenti del fascicolo amministrativo – Limiti – Superamento di tale presunzione – Limiti (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6, § 2, e 20) (v. punti 55‑63)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alla totalità dei documenti del fascicolo amministrativo – Domanda di accesso formulata nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la decisione sul merito – Ammissibilità del diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 70, 71)

8.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di concedere un accesso parziale ai dati non coperti dalle eccezioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3 e 6) (v. punti 89‑91)

9.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Obbligo per l’istituzione o per l’organismo di procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco – Distinzione dal principio di trasparenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 3) (v. punti 95, 98, 100, 101, 104‑106)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2013, che ha negato alla Sea Handling l’accesso a documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sea Handling SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.