Language of document : ECLI:EU:T:2005:133

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 aprile 2005 (*)

«Marchio comunitario – Richiesta di restitutio in integrum – Presupposti per la notifica delle decisioni e comunicazioni dell’UAMI – Trasmissione per telecopia»

Nelle cause riunite T‑380/02 e T‑128/03,

Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Secklehner e C. Ofner, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. J. Weberndörfer e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, nella causa T‑128/03:

Chipita International SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. P. Hoffmann,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2002 (pratica R 26/2001‑1), che rigetta la richiesta di restitutio in integrum della ricorrente, e, dall’altro, della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 13 febbraio 2003 e/o della decisione 13 marzo 2003 (pratica R 1124/2000‑1), relative ad un procedimento di opposizione tra Success‑Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH e Chipita International SA,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 14 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, comprende le disposizioni seguenti:

«Articolo 59

Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

(…)

Articolo 77

Notifica

L’Ufficio notifica, d’ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione o è prescritta dal presidente dell’Ufficio.

Articolo 78

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’inosservanza. L’atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall’articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.

(…)

4. L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta.

(…)»

2        Il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), contiene le disposizioni seguenti:

«Regola 49

Rigetto del ricorso per inammissibilità

1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 59 del regolamento.

(…)

3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, di cui all’articolo 59 del regolamento, il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.

(…)

Regola 61

Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nelle procedure dinanzi all’Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall’Ufficio consistono nell’originale del documento da notificare o in una copia autenticata dall’Ufficio o recante il bollo dell’Ufficio o in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.

2. La notifica avviene:

a)        per posta, secondo la regola 62;

b)        mediante consegna a mano, secondo la regola 63;

c)       mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio, secondo la regola 64;

d)        mediante pubblicazione, secondo la regola 65;

e)       mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione, secondo la  regola 66.

Regola 62

Notifica per posta

1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica. Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

(…)

Regola 65

Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione

1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo l’originale o una copia, secondo la regola 61, paragrafo 1, del documento da notificare. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.

(…)

Regola 68

Correzione di irregolarità della notifica

Se un documento è pervenuto al destinatario e l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione.

(…)»

 Antefatti della controversia

3        Il 16 settembre 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento n. 40/94. Nel formulario ad hoc figuravano, segnatamente, le coordinate del rappresentante della ricorrente con l’indicazione del numero di telefax di quest’ultimo.

4        Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo PAN & CO per prodotti e servizi rientranti nelle classi 11, 30, 35, 37 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

5        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 20 luglio 1998, n. 54.

6        Il 19 ottobre 1998 la Chipita International SA (in prosieguo: l’«interveniente»), a norma dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, ha fatto opposizione alla quale è stato attribuito il n. B 92 413. Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e la domanda di marchio comunitario dell’interveniente. Quest’ultimo, depositato il 30 agosto 1996 per prodotti rientranti nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza, si presenta come segue:

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7        L’opposizione era esclusivamente diretta contro la registrazione del segno denominativo PAN & CO per prodotti rientranti nella classe summenzionata.

8        Con decisione 22 settembre 1999, n. 799, la divisione di opposizione ha rigettato la domanda di marchio comunitario della ricorrente, ma unicamente quanto ai prodotti compresi nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza.

9        Con telecopia 21 febbraio 2000 l’UAMI ha chiesto alla ricorrente di assolvere la tassa di registrazione.

10      In seguito ad un contatto telefonico tra un agente dell’UAMI ed il rappresentante della ricorrente, la decisone della divisione di opposizione 22 settembre 1999 è stata trasmessa a quest’ultimo per posta elettronica il 25 aprile 2000.

11      Con lettera 23 giugno 2000, ricevuta dall’UAMI il 26 giugno successivo, la ricorrente ha depositato una richiesta di restitutio in integrum conformemente all’art. 78 del regolamento n. 40/94, nonché una domanda di accesso al fascicolo e di rimborso delle spese sostenute.

12      A sostegno della sua richiesta di restitutio in integrum la ricorrente ha fatto valere che non era stata informata dall’UAMI in merito al procedimento di opposizione B 92 413 e che essa ne aveva avuto conoscenza solo al momento della domanda di pagamento della tassa di registrazione. Tale situazione non le avrebbe permesso di rispettare il termine relativo alla presentazione di osservazioni sull’opposizione alla domanda di marchio comunitario nonché il termine concernente il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999. Essa ha chiesto di essere reintegrata nei suoi diritti allo stadio dove si trovava il procedimento un anno prima del deposito della richiesta di restitutio in integrum ed ha allegato a tale richiesta osservazioni concernenti l’opposizione proposta dall’interveniente.

13      In codesta medesima lettera la ricorrente ha chiesto inoltre che tali osservazioni vengano considerate come ricorso avverso la decisione 22 settembre 1999, n. 799, della divisione di opposizione qualora l’UAMI ritenesse impossibile reintegrarla nei suoi diritti ed ha unito un assegno diretto al pagamento della tassa di ricorso.

14      Con decisione 25 ottobre 2000, n. 2480, la divisione di opposizione si è dichiarata incompetente, ai sensi dell’art. 78, n. 4, del regolamento n. 40/94, a statuire sulla richiesta di restitutio in integrum, nella parte in cui riguardava l’inosservanza del termine di ricorso avverso la sua decisione 22 settembre 1999. Essa ha per di più rigettato la richiesta in quanto irricevibile, giacché quest’ultima era stata depositata più di un anno dopo la scadenza, il 6 febbraio 1999, del termine non osservato, cioè quello di tre mesi impartito dall’UAMI alla ricorrente, via una comunicazione del 6 novembre 1998, per il deposito delle osservazioni sull’opposizione. Essa ha anche affermato che la richiesta non era in ogni caso fondata dato che i documenti relativi al procedimento di opposizione B 92 413 erano stati debitamente trasmessi alla ricorrente.

15      Con lettera 29 novembre 2000 l’UAMI ha informato la ricorrente del fatto che la sua richiesta 23 giugno 2000 sarebbe stata anch’essa considerata quale ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799 (pratica R 1124/2000‑1).

16      Il 2 gennaio 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’UAMI, a norma dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di opposizione 25 ottobre 2000, n. 2480 (pratica R 26/2001‑1).

17      Il 2 agosto 2002 l’UAMI ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sulle relazioni di conferma, emesse via telefax, della corretta trasmissione, da un lato, della comunicazione 6 novembre 1998 recante notifica dell’opposizione e dell’invito a presentare osservazioni sull’opposizione entro un termine di tre mesi e, dall’altro, della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799. La ricorrente ha dato seguito a tale domanda con lettera 2 ottobre 2002.

18      Con decisione 26 settembre 2002 la prima commissione di ricorso ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione 25 ottobre 2000, n. 2480, per il motivo che la richiesta di restitutio in integrum non era stata presentata nei termini prescritti dal regolamento n. 40/94.

19      Dopo essere stata trasmessa per informazione alla ricorrente mediante telecopia 2 ottobre 2002, la decisione della prima commissione di ricorso 26 settembre 2002 è stata notificata alla ricorrente, nelle mani del suo rappresentante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, debitamente firmata, quest’ultima, il 10 ottobre 2002.

20      Con decisione 13 febbraio 2003, notificata alla ricorrente il 19 febbraio successivo, la prima commissione di ricorso ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, per il motivo che il suddetto ricorso non era stato presentato entro il termine di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94, il quale scadeva il 22 novembre 1999.

21      Con decisione 13 marzo 2003, notificata alla ricorrente il 24 marzo successivo, la prima commissione di ricorso ha rettificato la decisione summenzionata considerando, segnatamente, che il ricorso in parola era considerato non presentato ai sensi della regola 49, n. 3, del regolamento n. 2868/95.

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2002 ed il 18 aprile 2003 e registrati, rispettivamente, con i nn. T‑380/02 e T‑128/03, la ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

23      L’UAMI ha depositato il controricorso nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2003 nella causa T‑380/02 e l’11 settembre 2003 nella causa T‑128/03.

24      L’interveniente ha presentato, il 18 agosto 2003, nella causa T‑128/03, un controricorso in cui ha sollecitato la sospensione del procedimento nell’attesa della sentenza da pronunciare nella causa T‑380/02. La ricorrente e l’UAMI si sono opposte alla domanda di sospensione e dichiarate invece favorevoli alla riunione delle due cause in questione.

25      Con ordinanza del presidente della quarta sezione del Tribunale 3 febbraio 2004, le cause T‑380/02 e T‑128/03 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

26      Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti ed a presentare documenti, il che è stato fatto dalle parti nei termini impartiti.

27      La ricorrente e l’UAMI sono stati sentiti nelle loro difese e risposte ai quesiti del Tribunale all’udienza del 14 dicembre 2004.

28      A tale udienza la ricorrente ha precisato che sollecitava, nella causa T‑380/02, l’annullamento della decisione della commissione di ricorso 26 settembre 2002 e non 2 ottobre 2002 come erroneamente indicato nell’atto introduttivo. L’UAMI non ha formulato in proposito alcuna osservazione.

29      Nella causa T‑380/02 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della commissione di ricorso 26 settembre 2002;

–        dichiarare che il convenuto è tenuto a «procedere alla “restitutio in integrum”»;

–        condannare l’UAMI alle spese.

30      Nella causa T‑128/03 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della commissione di ricorso 13 febbraio 2003 e/o la decisione della commissione di ricorso 13 marzo 2003;

–        condannare l’UAMI alle spese.

31      Nelle due cause l’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

 Causa T‑380/02

32      La ricorrente sostiene anzitutto che, dopo aver ricevuto, il 21 febbraio 2000, una domanda dell’UAMI diretta al pagamento della tassa di registrazione, si è accorta che, alla luce di quanto rivendicato, mancava una classe di prodotti. Essa indica che, in seguito a domande di chiarimenti, l’UAMI le ha indirizzato, per posta elettronica del 25 aprile 2000, la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, il che le ha permesso di apprendere l’esistenza di un’opposizione alla sua domanda di marchio comunitario.

33      Essa asserisce di aver appreso che il procedimento di opposizione era in corso alla lettura della decisione della divisione di opposizione 25 ottobre 2000, in cui si menzionano quattro documenti che l’UAMI le avrebbe trasmesso, cioè:

–        una telecopia 6 novembre 1998 recante notifica dell’opposizione ed apertura di un termine di tre mesi, che scade quindi il 6 febbraio 1999, per la presentazione di eventuali osservazioni;

–        una telecopia 3 giugno 1999 che la informa del fatto che il marchio anteriore su cui era fondata l’opposizione era stato nel frattempo iscritto nel registro dei marchi comunitari e che una decisione sarebbe stata presa in base ai soli elementi di prova disponibili;

–        una telecopia 22 settembre 1999 recante notifica della decisione n. 799/1999 della divisione di opposizione dello stesso giorno;

–        una telecopia 11 gennaio 2000 recante notifica dell’entrata in vigore della decisione di cui sopra ed apertura di un termine di tre mesi al fine di presentare una domanda di modifica parziale della domanda di marchio comunitario.

34      Orbene, nessuno di tali documenti sarebbe pervenuto allo studio del rappresentante della ricorrente, la cui organizzazione interna escluderebbe qualsiasi possibilità di aver perduto non meno di quattro documenti. La ricorrente sarebbe stata quindi privata del diritto di essere sentita, dato che per essa sarebbe stato impossibile entrare in contatto con l’opponente nella fase di conciliazione, sottoporre osservazioni o proporre un ricorso avverso la decisione n. 799/1999 della divisione di opposizione nel termine prescritto. La ricorrente sostiene che, in tale situazione e pur avendo dato prova di tutta la vigilanza imposta dalle circostanze, è stata privata della possibilità di rispettare i termini fissati dall’UAMI, il che giustifica la restitutio in integrum.

35      La ricorrente indica che, proprio in ragione della sua ignoranza dello stato del procedimento di opposizione, ha chiesto all’UAMI di essere reintegrata nei suoi diritti allo stadio ove si trovava il procedimento, un anno prima del deposito della richiesta di restitutio in integrum.

36      Essa fa valere in secondo luogo che non può essere accolta la tesi dell’UAMI secondo cui i termini che permettono di contestare l’opposizione erano scaduti più di un anno prima del deposito della richiesta di restitutio in integrum.

37      La ricorrente fa osservare al riguardo che, alla data del 26 giugno 1999, cioè un anno prima del deposito della richiesta summenzionata, l’UAMI non aveva ancora statuito sull’opposizione e che solo la decisione della divisone competente ha chiuso il procedimento. Essa afferma che, sino a tale decisione, trascorrevano termini, intesi nel senso di «periodi» o «lassi di tempo», nel corso dei quali essa avrebbe potuto compiere atti di procedura, quali una domanda di sospensione del procedimento di opposizione, il ritiro della domanda di registrazione o la limitazione dei prodotti e servizi rivendicati o transigere con l’opponente. Alla luce di tali elementi, ad avviso della ricorrente, le si sarebbe potuto accordare la restitutio in integrum, rilevato che essa ha del pari perduto la possibilità di esercitare il diritto di ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

38      La ricorrente sostiene in terzo luogo che l’UAMI non ha provato che i quattro documenti in parola sono stati effettivamente notificati al suo rappresentante, dato che la produzione di due relazioni di trasmissione era al riguardo insufficiente nei limiti in cui avrebbe potuto essere carente la trasmissione stessa delle telecopie. Essa indica che le conferme di emissione di telecopie in generale e quelle dell’UAMI in particolare non sono in alcun caso idonee a provare una notifica. In un contesto siffatto l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 accolta dalla commissione di ricorso farebbe venir meno qualsiasi possibilità di restitutio in integrum nel senso che, quando non viene notificato alcun documento, non sarebbe mai possibile la restitutio in integrum dato che in assenza di notifica non comincerebbe a decorrere alcun termine.

39      La ricorrente fa osservare da ultimo che nella decisione 25 ottobre 2000 la divisione di opposizione non ha statuito sulla restitutio in integrum relativa al termine di ricorso scaduto e segnala di aver scritto all’UAMI il 22 novembre 2000 affinché venga statuito su tale parte della richiesta.

40      L’UAMI afferma che la commissione di ricorso ha fondatamente rigettato la richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 78, n. 2, terza frase, del regolamento n. 40/94, nei limiti in cui la suddetta richiesta è stata presentata più di un anno dopo la scadenza del termine non osservato, cioè il 6 febbraio 1999.

 Causa T‑128/03

41      La ricorrente invoca in sostanza tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento.

42      Essa addebita in primo luogo alla commissione di ricorso di aver modificato in modo sostanziale sia la motivazione sia il dispositivo della sua decisione iniziale 13 febbraio 2003, e ciò in violazione della regola 53 del regolamento n. 2868/95, che autorizza solo le rettifiche di errori manifesti. Tale rettifica dovrebbe considerarsi, da un punto di vista giuridico, come un atto nullo.

43      Essa sostiene in secondo luogo che l’UAMI non ha proceduto ad una notifica corretta delle sue comunicazioni e decisioni.

44      All’udienza la ricorrente ha precisato che l’UAMI non aveva una totale libertà di scelta quanto ai modi di notifica elencati alla regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e che nel caso di specie avrebbe dovuto attenersi alla regola 62, n. 1, del suddetto regolamento, che prevede la notifica per posta.

45      Essa rileva come, quale prova della notifica dei quattro documenti menzionati al punto 33 supra, che non ha mai ricevuto, l’UAMI si limiti a produrre relazioni di conferma della trasmissione di telecopie che non possono provare in alcun caso una notifica in buona e debita forma. Si tratterebbe solo di indizi di una notifica.

46      Inoltre, una di tali relazioni, quella relativa alla comunicazione 6 novembre 1998 sull’esistenza di un’opposizione alla domanda di marchio comunitario, sarebbe manifestamente non corretta nella misura in cui non vi comparirebbe il prefisso telefonico dell’Austria. La menzione «OK» figurante nella suddetta relazione dimostrerebbe che una conferma di emissione corretta può essere prodotta anche in caso di errore nella trasmissione via telefax. La ricorrente rileva che, nella decisione 13 febbraio 2003, la commissione di ricorso non fa riferimento alla relazione in parola e si limita ad esaminare la relazione di conferma concernente la trasmissione della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999.

47      La ricorrente sottolinea che, in ogni caso, l’esperienza rivela che è possibile disporre di una relazione di conferma dell’emissione, mentre la telecopia non è mai pervenuta a destinazione.

48      Peraltro l’esame della prassi seguita da diverse autorità nazionali e dall’Ufficio europeo dei brevetti dimostrerebbe che l’invio di comunicazioni ufficiali, almeno di quelle che fanno decorrere un termine, per posta o via telefax con meccanismi di sicurezza addizionali corrisponderebbe alla norma giuridica non soltanto europea, ma anche internazionale. Allorché un documento è inviato soltanto per telecopia, non potrebbe mai essere fornita la prova di una notifica corretta.

49      In terzo luogo la ricorrente invoca, in sostanza, la violazione dei diritti della difesa, nel senso che l’accesso al fascicolo del procedimento di opposizione, chiesto il 12 luglio 2002, non le è stato ancora accordato.

50      L’UAMI chiede il rigetto dell’insieme dei motivi sollevati dalla ricorrente in quanto infondati.

51      L’interveniente afferma che fondatamente la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione 13 febbraio 2003, che gli indizi esistenti erano sufficienti a provare che la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999 è stata effettivamente notificata alla ricorrente lo stesso giorno e che, pertanto, il ricorso proposto avverso quest’ultimo era irricevibile.

52      Essa fa osservare che la ricorrente non ha prodotto elementi, e più precisamente copie dei giornali di emissione e di ricezione del suo apparecchio telefax, che permettano di infirmare la realtà della citata notifica.

 Giudizio del Tribunale

53      È certo che sia la richiesta di restitutio in integrum sia il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, che accoglie l’opposizione alla domanda di marchio comunitario, sono stati rigettati per il motivo che non erano stati presentati nei termini a tal fine previsti. In effetti l’UAMI ha considerato che i termini di cui trattasi avevano cominciato a decorrere a partire dalla notifica alla ricorrente, per telecopia, della comunicazione 6 novembre 1998, che l’informava dell’esistenza di un’opposizione alla sua domanda di marchio e dell’apertura di un termine di tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni, e della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, accompagnata da una lettera con l’avvertenza che tale decisione era impugnabile entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

54      La ricorrente, oltre al fatto di asserire di non aver ricevuto nessuna di tali telecopie, afferma che l’UAMI avrebbe dovuto conformarsi alla regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95, che prevede la notifica per posta, e che relazioni di trasmissione di telecopie non possono in alcun caso provare una notifica in buona e debita forma, l’unica che può cominciare a far decorrere i termini.

55      A questo proposito si deve ricordare che il valore probante di un invio effettuato a mezzo fax dipende vuoi dal grado di formalizzazione che le disposizioni applicabili richiedono per l’atto in questione, vuoi dalle condizioni d’impiego del modo di trasmissione in sé, ricordando che, in generale, una spedizione per fax non rimette minimamente in questione gli effetti giuridici vincolanti dell’atto. Quando le disposizioni applicabili esigono per determinati atti una forma specifica, si deve verificare se la trasmissione di questi atti a mezzo fax sia compatibile con le suddette disposizioni (sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C‑398/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑5643, punti 21 e 22).

56      Nel presente caso, la regola 61, n. 2, del regolamento n. 2868/95 enuncia i vari modi possibili di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell’UAMI, tra cui la trasmissione mediante telecopia. Ognuno di tali modi di trasmissione è oggetto di una disposizione specifica che esplicita le condizioni e le modalità che gli sono proprie.

57      Così, la notifica mediante pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari, menzionata dalla regola 66 del regolamento n. 2868/95, può avvenire solo se non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se la notifica di cui alla regola 62, n. 1, del suddetto regolamento non ha potuto essere effettuata anche dopo il secondo tentativo dell’UAMI. La notifica mediante deposito in una casella postale presso l’UAMI, di cui alla regola 64 del regolamento n. 2868/95, presuppone beninteso che il destinatario disponga di una casella siffatta ove sarà depositato il documento da notificare.

58      Quanto alla notifica mediante telefax, la regola 65 del regolamento n. 2868/95 prevede che essa si effettua mediante la trasmissione dell’originale o di una copia, ai sensi della regola 61, n. 1, del suddetto regolamento, «del documento da notificare». Quest’ultima formulazione implica, grazie al suo carattere generale, che tale modo di notifica può essere messo in opera qualunque sia la natura del documento che dev’essere notificato. Tale conclusione è corroborata dal tenore dell’art. 1 della decisione EX‑97‑1 del presidente dell’UAMI 1° aprile 1997, che determina la forma delle decisioni, comunicazioni e notificazioni dell’UAMI, la quale definisce il modo di indicare il nome dell’organo o della divisione dell’UAMI, nonché il nome del funzionario o dei funzionari responsabili, «(q)uando una decisione, comunicazione o notifica dell’(UAMI) è trasmessa mediante telecopia». La trasmissione mediante telefax può quindi concernere qualsiasi decisione o comunicazione dell’UAMI.

59      Quanto alla notifica per posta, la regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95 prevede un trattamento diverso a seconda della natura dell’atto notificato. Va in effetti ricordato che ai sensi di tale regola le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’UAMI prescrive la notifica per posta sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le decisioni e comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata qualora il presidente dell’UAMI non disponga altrimenti. Le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

60      Risulta dal tenore letterale di tale regola, concernente l’insieme degli atti che possono essere notificati dall’UAMI, che le modalità ivi descritte sono applicabili solo quando è stato deciso di effettuare la notifica per posta. Non si può considerare, salvo privare di qualsiasi effetto utile gli altri modi di notifica menzionati dalla regola 61, n. 2, del suddetto regolamento, ad eccezione della notifica mediante pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari, che l’UAMI ha l’obbligo di procedere ad una notifica esclusivamente per posta quanto alle decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso e alle comunicazioni che fanno decorrere un altro termine, il che corrisponde, rispettivamente, alla decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1998 e alla comunicazione 6 novembre 1998.

61      L’UAMI ha quindi potuto validamente procedere alla notifica degli atti summenzionati mediante telecopia ed occorre pertanto valutare il carattere probatorio degli invii così effettuati alla luce delle condizioni d’impiego del modo di trasmissione in quanto tale.

62      In ogni caso, pur supponendo che la notifica regolare della comunicazione 6 novembre 1998 e della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999 abbia implicato, come asserisce la ricorrente, una trasmissione per posta conformemente alla regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95, di cui è certa l’assenza nel caso di specie, occorrerebbe condurre il medesimo esame.

63      Va ricordato in proposito che, ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, intitolata esplicitamente «Correzione di irregolarità della notifica», se un documento è pervenuto al destinatario e l’UAMI non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’UAMI come data di ricezione.

64      Tale disposizione, letta nel suo complesso, va intesa nel senso che riconosce all’UAMI la possibilità di stabilire la data in cui un documento è pervenuto al suo destinatario, quando non è in grado di provare che il documento è stato debitamente notificato o quando le disposizioni applicabili alla sua notifica non sono state osservate e annette a tale prova gli effetti giuridici di una notifica regolare.

65      Poiché la regola 68 del regolamento n. 2868/95 non detta alcuna formalizzazione per fornire tale prova, va ammesso che quest’ultima può essere comunicata mediante telecopia, nei limiti in cui le condizioni d’impiego di tale modo di trasmissione le conferiscono carattere probatorio.

66      L’UAMI ha prodotto al dibattimento numerosi allegati in cui figura una lettera datata 22 settembre 1999 con cui l’UAMI ha notificato alla ricorrente la decisione della divisione di opposizione n. 799/1999 dello stesso giorno e la comunicazione 6 novembre 1998, documenti cui sono allegate le corrispondenti relazioni di trasmissione per telecopia.

67      La relazione di trasmissione relativa alla notifica della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, contiene le indicazioni seguenti:

–        «0004336122221918» alla linea «TELEFONO CONEXION» (comunicazione telefonica) corrispondente al numero di telecopia dello studio del rappresentante della ricorrente indicato sul formulario di domanda di marchio comunitario e preceduto da uno «0» relativo ad una comunicazione esterna all’UAMI;

–        «DR. LINDMAYR» alla linea «ID CONEXION» (identificazione della comunicazione) che fa capo al medesimo studio legale del Dr Secklehner, rappresentante della ricorrente;

–        «22/09 16:14» quanto alla data e all’ora della comunicazione;

–        «9» per il numero di pagine trasmesse, il che corrisponde effettivamente alle otto pagine della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, cui si aggiunge la lettera di notifica dello stesso giorno;

–        «RESULTADO OK» attestante la corretta spedizione della telecopia.

68      La relazione di trasmissione relativa alla comunicazione 6 novembre 1998 contiene le indicazioni seguenti:

–        «036122221918» alla linea «TELEFONO CONEXION» (comunicazione telefonica);

–        «DR. LINDMAYR» alla linea «ID CONEXION» (identificazione della comunicazione);

–        «06/11 18:20» quanto alla data e all’ora della comunicazione;

–        «11» per il numero di pagine trasmesse, il che corrisponde effettivamente al testo dell’opposizione depositata dall’interveniente accompagnata dalla lettera dell’UAMI 6 novembre 1998 recante notifica dell’opposizione ed apertura di un termine di tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni;

–        «RESULTADO OK» attestante la corretta spedizione della telecopia.

69      Per quanto concerne la relazione di trasmissione relativa alla notifica della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, la riunione dei diversi elementi elencati al punto 67 supra, i quali sono presi tutti in considerazione dalla commissione di ricorso nella decisione 13 febbraio 2003 (v. punti 23 e seguenti della decisione), permette di conferire alla relazione di trasmissione prodotta dall’UAMI carattere probatorio, constatato che la ricorrente non ha mosso, nell’ambito del presente procedimento, alcun addebito preciso nei confronti della suddetta relazione, in rapporto alle menzioni ivi figuranti.

70      Occorre inoltre rilevare che, per la parte in cui è stato operato un rinvio generico agli argomenti contenuti nelle memorie depositate nell’ambito del procedimento amministrativo, il ricorso, sia nella causa T‑128/03 sia nella causa T‑380/02, non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e non può quindi essere preso in considerazione (sentenze del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II‑2081, punto 33, e 31 marzo 2004, causa T‑20/02, Interquell/UAMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).

71      Per quanto riguarda la relazione di trasmissione relativa alla comunicazione 6 novembre 1998, da un lato, la ricorrente afferma che si tratta di un documento «estremamente sospetto» nella misura in cui «la parte precedente al numero di identificazione è stata resa illeggibile con l’ausilio di una matita».

72      È sufficiente constatare al riguardo che il documento prodotto dalla ricorrente nei suoi allegati costituisce in realtà la copia di un documento originale figurante alla pagina 40 del fascicolo amministrativo del procedimento svoltosi dinanzi all’UAMI, che contiene un tratto di evidenziatore fluorescente semplicemente apposto a fianco del numero «036122221918» e non maschera alcuna menzione.

73      D’altra parte la ricorrente sostiene che non figura il prefisso telefonico dell’Austria, Stato in cui si trova lo studio del suo rappresentante, e che, nonostante la menzione «OK», è impossibile, in tale situazione, che le sia pervenuta la telecopia in parola.

74      Va anzitutto osservato che sia nella decisione della commissione di ricorso 13 febbraio 2003 sia nel controricorso dell’UAMI è stato precisato che la menzione del nome di uno degli avvocati dello studio che rappresenta la ricorrente al pari del numero del destinatario figurante sulla relazione di trasmissione sono il risultato della regolazione dell’apparecchio telefax ricevente. Sia nell’atto introduttivo sia all’udienza, la ricorrente non ha fornito alcun elemento tale da contraddire l’asserzione dell’UAMI.

75      Occorre, in secondo luogo e soprattutto, rilevare che la conclusione della ricorrente richiamata al punto 73 supra è contraddetta dalle sue stesse dichiarazioni nell’ambito del presente procedimento.

76      In effetti, rispondendo ad un quesito del Tribunale destinato a verificare la ricevibilità del ricorso nella causa T‑380/02, la ricorrente ha espressamente indicato che essa aveva ricevuto dall’UAMI, con telecopia 2 ottobre 2002, la decisione della commissione di ricorso 26 settembre 2002. Orbene, il numero del destinatario figurante sulla relazione di trasmissione relativa alla telecopia 2 ottobre 2002 è esattamente lo stesso di quello menzionato sulla relazione di trasmissione relativa alla telecopia 6 novembre 1998, cioè il numero «036122221918».

77      Inoltre il fascicolo sottoposto al Tribunale contiene anche quattro relazioni di trasmissione, con l’indicazione del numero summenzionato, relativi a telecopie che la ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto, cioè:

–        la telecopia 25 ottobre 2000 con cui l’UAMI ha notificato alla ricorrente la decisione della divisione di opposizione dello stesso giorno che rigetta la sua richiesta di restitutio in integrum;

–        la telecopia 21 dicembre 2000 costituita da una lettera, recante data dello stesso giorno, del sig. Geroulakos, membro della divisione di opposizione dell’UAMI, che indica al rappresentante della ricorrente, in risposta ad una corrispondenza di quest’ultimo datata 28 novembre 2000, che la suddetta divisione non era più competente ad agire nella pratica in questione;

–        la telecopia 2 agosto 2002 con cui l’UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente una comunicazione del relatore della prima commissione di ricorso dello stesso giorno;

–        la telecopia 17 ottobre 2002 con cui l’UAMI ha trasmesso al rappresentante della ricorrente, a titolo di informazione, una comunicazione del relatore della prima commissione di ricorso indirizzata al rappresentante dell’opponente.

78      Risulta quindi che la menzione del prefisso telefonico dell’Austria sulle relazioni di trasmissione non costituisce un elemento necessario alla constatazione della riuscita trasmissione delle telecopie destinate al rappresentante della ricorrente.

79      Va ulteriormente sottolineato che è certo che, nell’ambito dei procedimenti di registrazione del marchio comunitario richiesto, di opposizione a quest’ultimo e di ricorso avverso le decisioni della divisione di opposizione, la ricorrente ha ricevuto un gran numero di telecopie, sia prima sia dopo le quattro telecopie che essa asserisce di non aver mai ricevuto per il solo procedimento di opposizione.

80      Quanto al resto, relativamente alle altre due telecopie che la ricorrente afferma di non aver ricevuto, cioè quelle del 3 giugno 1999 e dell’11 giugno 2000 (v. punto 33 supra), occorre constatare che l’UAMI ha del pari prodotto relazioni di trasmissione che contengono elementi i quali conferiscono alle stesse carattere probatorio.

81      Risulta dalle precedenti considerazioni che l’UAMI ha sufficientemente provato in diritto, segnatamente, la ricezione da parte della ricorrente, il 6 novembre 1998, della comunicazione dello stesso giorno recante notifica dell’opposizione ed apertura di un termine di tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni e, il 22 settembre 1999, della decisione n. 799/1999 della divisione di opposizione, dello stesso giorno, e della lettera di accompagnamento con l’avvertenza che tale decisione è impugnabile entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno della notifica.

82      Tale conclusione non può essere infirmata dalle semplici considerazioni generali della ricorrente quanto agli asseriti insegnamenti dell’«esperienza», la quale rivelerebbe che una relazione di conferma dell’emissione può essere prodotta dall’apparecchio trasmittente mentre la telecopia non è mai pervenuta al destinatario.

83      La ricorrente non fornisce peraltro alcun indizio che permetta di pensare che le relazioni di trasmissione prodotte dall’UAMI, e più particolarmente quelle relative alle telecopie 6 novembre 1998 e 22 settembre 1999, non sono in rapporto con i documenti oggetto della trasmissione. Al contrario, si è constatato supra che il numero totale di pagine costituenti ciascun documento trasmesso corrisponde alle indicazioni figuranti nelle summenzionate relazioni di trasmissione.

84      Va del resto osservato che la ricorrente, invitata dalla commissione di ricorso, il 2 agosto 2002, a produrre qualsiasi elemento idoneo a provare l’assenza di notifica della comunicazione 6 novembre 1998 e della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, non ha fornito, come sottolinea la suddetta commissione nella decisione 13 febbraio 2003, alcun elemento di prova in tal senso e, più particolarmente, non ha presentato, come le veniva richiesto, le copie dei giornali di emissione e di ricezione del suo apparecchio telefax relativi alle giornate in questione e neppure ha menzionato le ragioni che potevano averglielo impedito. Solo nel ricorso relativo alla causa T‑128/03 la ricorrente ha sostenuto, per la prima volta, che l’apparecchio telefax del suo rappresentante non era, all’epoca, regolato in maniera da permettere l’edizione di relazioni giornaliere.

85      Dati tali elementi, alla luce del carattere probatorio delle relazioni di trasmissione di cui ai punti 67 e 68 supra, occorre considerare, da un lato, che la notifica mediante telecopia della comunicazione 6 novembre 1998, recante apertura del termine di tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni, ha effettivamente cominciato a far decorrere il suddetto termine la cui scadenza, alla data del 6 febbraio 1999, costituisce il punto di partenza del termine di un anno previsto per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum. Contrariamente alla tesi difesa dalla ricorrente, che è diretta a far decorrere il termine di un anno a partire dalla decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, il «termine non osservato» ai sensi dell’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 non può essere inteso come «un lasso di tempo» senza scadenza predeterminata, corrispondente, in questo caso, a quello trascorso sino alla decisione summenzionata.

86      Poiché la richiesta di restitutio in integrum è stata depositata il 26 giugno 2000, cioè più di un anno dopo la scadenza, il 6 febbraio 1999, del termine di tre mesi non osservato, la prima commissione di ricorso ha quindi fondatamente respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione 25 ottobre 2000 che aveva rigettato la suddetta richiesta in quanto non proposta nel termine di un anno di cui all’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94.

87      Occorre considerare, da un lato, che la notifica mediante telecopia della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, ha effettivamente cominciato a far decorrere il termine di ricorso stabilito dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 e che il suddetto termine è scaduto il 22 novembre 1999. Orbene, è certo che la ricorrente ha proposto il ricorso e pagato la relativa tassa solo il 26 giugno 2000, cioè tardivamente.

88      Quest’ultima conclusione rende inoperante la censura della ricorrente, dedotta a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso 13 febbraio 2003 «e/o» della decisione della commissione di ricorso 13 marzo 2003, fondata sulla violazione della regola 53 del regolamento n. 2868/95.

89      È accertato che la commissione di ricorso, dopo aver rigettato nella decisione 13 febbraio 2003 il ricorso proposto dalla ricorrente in quanto tardivo ed irricevibile, ha emesso, il 13 marzo 2003, una decisione in cui ha non soltanto rettificato le date errate di taluni atti, ma ha anche addotto un nuovo motivo di rigetto, cioè l’assolvimento della tassa di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso e, conseguentemente, un nuovo dispositivo in quanto si considera non presentato il ricorso, il che ha per corollario il rimborso della suddetta tassa in forza della regola 49, n. 3, del regolamento n. 2868/95.

90      La ricorrente asserisce che, così facendo, la commissione di ricorso ha violato la regola 53 del regolamento n. 2868/95 che autorizza soltanto le rettifiche di errori manifesti.

91      Oltre al fatto che la regola 49 del regolamento n. 2868/95 concerne, incluso il suo n. 3, il «rigetto del ricorso per inammissibilità», occorre rilevare che le soluzioni successivamente adottate dalla commissione di ricorso danno ambedue voce ad una risposta positiva ad una comune problematica, nel caso concreto quella di accertare se la ricorrente abbia o meno agito, nell’ambito del ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, tardivamente, e ciò con riguardo allo stesso termine di due mesi stabilito dall’art. 59 del regolamento n. 40/94.

92      In tali circostanze, a prescindere dalla considerazione che la commissione di ricorso abbia o meno adottato la decisione 13 marzo 2003 in violazione della regola 53 del regolamento n. 2868/95, spettava in ogni caso alla ricorrente dimostrare che a torto la suddetta commissione ha ritenuto che essa non avesse presentato il ricorso né pagato la relativa tassa nel termine fissato dall’art. 59 del regolamento n. 40/94, il che non ha fatto come constatato ai punti 53‑87 supra.

93      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso 13 febbraio 2003 «e/o» della decisione della commissione di ricorso 13 marzo 2003, la ricorrente solleva inoltre una censura fondata sulla violazione dei diritti della difesa nel senso che l’accesso al fascicolo del procedimento di opposizione, richiesto sin dal 26 giugno 2000 poi il 12 luglio 2002, non le era ancora stato accordato alla data di presentazione del presente ricorso.

94      Va ricordato in proposito che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario, in forza del quale, qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese (sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T‑122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II‑265, punto 42; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 21; e causa T‑79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II‑705, punto 14).

95      Il principio del rispetto dei diritti della difesa è peraltro sancito dall’art. 73 del regolamento n. 40/94, in base al quale le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni (citate sentenze Forma di un sapone, punto 40; EUROCOOL, punto 20, e LITE, punto 13), tale disposizione concernendo tanto i motivi di fatto quanto quelli di diritto, così come gli elementi di prova (sentenza del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II‑5167, punto 71).

96      Nel caso di specie è necessario constatare che il 2 agosto 2002 l’UAMI ha trasmesso alla ricorrente le relazioni di trasmissione corretta, rimesse per telefax, della comunicazione 6 novembre 1998 recante notifica dell’opposizione e soprattutto della decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999, n. 799, e ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni su tali documenti, ciò che quest’ultima ha fatto con lettera 2 ottobre 2002.

97      È quindi pacifico che la ricorrente ha preso conoscenza dell’elemento di fatto che costituisce il fondamento delle decisioni dell’UAMI 13 febbraio e 13 marzo 2003 e presentato tempestivamente le sue difese al riguardo e non può quindi invocare validamente la violazione dei diritti della difesa. È al riguardo irrilevante il fatto che essa abbia ricevuto il 4 luglio 2003, e quindi successivamente alla presentazione del ricorso nella causa T‑128/03, altri documenti appartenenti al fascicolo del procedimento di opposizione, tra cui segnatamente le telecopie 3 giugno 1999 e 11 gennaio 2000 che essa asserisce di non aver ricevuto alle date indicate.

98      Occorre infine rilevare come la ricorrente richiami la circostanza che la divisione di opposizione non ha statuito, nella decisione 25 ottobre 2000, sulla richiesta di restitutio in integrum, nella parte relativa all’inosservanza del termine di ricorso avverso la decisione della suddetta divisione 22 settembre 1999 e ch’essa rimane in attesa di una decisione sul punto.

99      Risulta, in realtà, che la divisione di opposizione si è dichiarata incompetente, ai sensi dell’art. 78, n. 4, del regolamento n. 40/94, a statuire su tale parte della richiesta di restitutio in integrum, ritenendo che potessero conoscerne soltanto le commissioni di ricorso.

100    Dal fascicolo emerge che la ricorrente non si è opposta a tale soluzione. Essa ha quindi chiesto all’UAMI, con lettera 22 novembre 2000, che una decisione sulla richiesta di restitutio in integrum fosse emessa da una commissione di ricorso per la parte relativa all’inosservanza del termine di ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione 22 settembre 1999. Inoltre la sintesi dell’argomentazione della ricorrente figurante nella decisone della commissione di ricorso 26 settembre 2002, che statuisce sul ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione 25 ottobre 2000, non contiene alcuna menzione in proposito.

101    Va quindi constatato che la decisione di cui al punto 98 supra non corrisponde all’oggetto del litigio nella causa T‑128/03 e che il suo mero richiamo ad opera della ricorrente, senza altre indicazioni chiare e precise circa l’eventuale violazione di una qualsiasi disposizione del regolamento n. 40/94 o del regolamento n. 2868/95, non può considerarsi quale motivo di annullamento né nella causa T‑128/03, né nella causa T‑380/02.

102    Discende dal complesso delle considerazioni precedenti che i ricorsi proposti dalla ricorrente vanno integralmente respinti.

 Sulle spese

103    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall’UAMI, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Viceversa l’interveniente, non avendo formulato nel controricorso domande concernenti l’onere delle spese, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)      La Chipita International SA è condannata a sopportare le proprie spese.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 aprile 2005.





Il cancelliere

 

       Il presidente





H. Jung

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il tedesco.