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Ricorso proposto il 4 novembre 2021 – AL / Commissione

(Causa T-714/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: avv. R. Rata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione della convenuta del 4 agosto 2021 [rif. Ares (2021) 4962656], in risposta al reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, presentato dal ricorrente il 9 aprile 2021 avverso la decisione del PMO dell’11 gennaio 2021 1 ;

ordinare alla convenuta di esibire e produrre: (i) prove documentali relative al calcolo su cui si è basata la decisione del PMO del 21 novembre 2019; (ii) il testo integrale della «risposta della DG Risorse umane a un altro reclamo», parzialmente citata dal PMO nell’email di data 8 ottobre 2020;

ordinare alla convenuta di determinare il costo di mantenimento presunto per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 settembre 2021 sulla base della residenza della madre del ricorrente in Belgio;

ordinare alla convenuta di corrispondere l’assegno familiare per la madre del ricorrente, equiparata a un figlio, per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 settembre 2021;

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto dei funzionari e della decisione della Commissione del 15 aprile 2014 sulle disposizioni generali di esecuzione relative alle persone da equiparare ai figli a carico, nella misura in cui, nel calcolare il costo di mantenimento della madre del ricorrente, la convenuta ha erroneamente ritenuto che il luogo di residenza della madre del ricorrente fosse in Romania anziché in Belgio. Inoltre, la Commissione ha errato nel determinare il costo di mantenimento della madre del ricorrente nel 50% dello stipendio base di un funzionario al primo scatto del grado AST 1, corretto in base al coefficiente applicabile alla Romania, in quanto la madre del ricorrente risiedeva stabilmente nell’abitazione di quest’ultimo e, pertanto, avrebbe dovuto essere preso in considerazione il 40% di tale stipendio base (senza correzione).

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, nella misura in cui il ricorrente non era consapevole che il pagamento dell’indennità di assimilazione per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 non era dovuto e l’indebito non era così evidente che egli non avrebbe potuto non esserne consapevole.

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1 Nota editoriale: la decisione impugnata riguarda il pagamento di assegni familiari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto applicabile ai funzionari dell’Unione europea.