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Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023 – AL / Commissione

(Causa T-714/21) 1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto – Persona equiparata a un figlio a carico – Presupposti per la concessione – Revoca del beneficio dell’assegno – Ripetizione dell’indebito – Articolo 85 dello Statuto»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T.S. Bohr, L. Hohenecker e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea dell’11 gennaio 2021, la quale era diretta, in sostanza, da un lato, a respingere la domanda del ricorrente di assegno per sua madre, quale persona equiparata a un figlio a carico, in forza dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 ottobre 2021 e, dall’altro, a disporre il recupero degli importi da lui percepiti a titolo di tale assegno per il periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

AL è condannato alle spese.

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1     GU C 51 del 31.1.2022.