Language of document : ECLI:EU:C:2017:356

Causa C562/14 P

Regno di Svezia

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione erronea – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Presunzione generale di riservatezza – Documenti relativi ad un procedimento EU Pilot»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 maggio 2017

1.        Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Instaurazione del meccanismo EU Pilot per individuare eventuali inadempimenti del diritto dell’Unione – Oggetto

(Art. 258 TFUE)

2.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi a un procedimento EU Pilot – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso – Ammissibilità

(Art. 258 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

3.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Onere della prova

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

4.        Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

1.      La procedura EU Pilot costituisce una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi. Essa mira a risolvere eventuali infrazioni al diritto dell’Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l’avvio formale di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

La funzione della procedura EU Pilot consiste pertanto nel preparare o nell’evitare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro. La procedura EU Pilot si è limitata a formalizzare o a strutturare gli scambi di informazioni che avvengono tradizionalmente tra la Commissione e gli Stati membri nel corso della fase informale di un’indagine riguardante possibili violazioni del diritto dell’Unione.

(v. punti 38, 39, 43)

2.      Per tutto il tempo che, nel corso della fase precontenziosa di un’indagine condotta nell’ambito di una procedura EU Pilot, sussiste il rischio di alterare il carattere del procedimento per inadempimento, di modificarne lo svolgimento e di pregiudicarne gli obiettivi, l’applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati tra la Commissione e lo Stato membro interessato è giustificata. Tale rischio sussiste fino al momento in cui la procedura EU Pilot è chiusa ed è definitivamente escluso l’avvio di un procedimento formale per inadempimento contro lo Stato membro interessato. La Commissione ha, pertanto, la facoltà di basarsi, allorché invoca l’eccezione relativa ai procedimenti di indagine prevista all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, su una presunzione generale di riservatezza che si applica a talune categorie di documenti, per negare l’accesso a documenti relativi ad una procedura EU Pilot senza effettuare un esame concreto e individuale dei documenti richiesti.

(v. punti 45, 51)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 63)