Language of document : ECLI:EU:F:2014:3

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

21 gennaio 2014

Causa F‑114/12

Ewelina Jelenkowska-Luca

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), de l’allegato VII dello Statuto – Nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio – Residenza abituale»

Objet:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig,ra Jelenkowska-Luca chiede l’annullamento della decisione dell’11 luglio 2012 con cui la Commissione europea ha respinto il suo reclamo proposto il 25 marzo 2012 contro la decisione di non concederle l’indennità di dislocazione a partire dal 1° marzo 2012.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Jelenkowska-Luca sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Onere della prova a carico del funzionario

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b)]

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Residenza abituale al di fuori dello Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Circostanze che consentono di presumere che la residenza abituale si trovi nel luogo della sede di servizio

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, b)]

1.      Con riferimento all’indennità di dislocazione, spetta al funzionario interessato dimostrare che i presupposti indicati all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, sono soddisfatti.

Non può pertanto essere accolto l’argomento di un funzionario, che possiede la cittadinanza dello Stato membro della sede di servizio, secondo cui, poiché durante il periodo di riferimento egli non possedeva detta cittadinanza, spettava all’istituzione provare che in detto periodo egli aveva allacciato molteplici e stretti legami con tale Stato membro. Infatti, tale interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto condurrebbe a presumere, nel caso di un funzionario che abiti o abbia abitato nello Stato membro della sede di servizio senza averne la cittadinanza, che i presupposti per beneficiare dell’indennità di dislocazione siano in tal caso soddisfatti. Orbene, una siffatta interpretazione sarebbe contraria alla tassatività delle condizioni previste dalla menzionata disposizione.

(v. punti 15 e 16)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2000, Lemaître/Commissione, T‑317/99, punto 48; 13 dicembre 2004, E/Commissione, T‑251/02, punto 84; 13 settembre 2005, Recalde Langarica/Commissione, T‑283/03, punto 142

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2007, B/Commissione, F‑7/06, punto 39; 25 settembre 2007, Cavallaro/Commissione, F‑108/05, punto 78

2.      La circostanza che un funzionario, nelle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, abbia stabilito la propria residenza abituale, nozione che si riferisce al centro dei propri interessi, nel paese in cui si trova la sua sede di servizio nel corso del periodo di riferimento, anche se per una durata molto breve, priva automaticamente quest’ultimo dell’indennità di dislocazione.

Riguardo alla determinazione del luogo di residenza abituale, il fatto che un funzionario abbia traslocato nello Stato membro della sede di servizio per raggiungere il coniuge, disponga di un alloggio per vivervi con quest’ultimo, e vi svolga un’attività professionale, consente di presumere uno spostamento del centro abituale dei suoi interessi nello Stato interessato. Inoltre, l’aver inoltrato una domanda per ottenere la nazionalità dello Stato membro della sede di servizio subito dopo il suo matrimonio con un cittadino di detto Stato membro, lascia a maggior ragione presumere l’intento del funzionario di spostare il centro dei propri interessi verso detto Stato membro.

(v. punti 24-26)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: B/Commissione, cit., punti 38 e 39; 4 dicembre 2008, Blais/BCE, F‑6/08, punto 91; 5 dicembre 2012, Bourtembourg/Commissione, F‑6/12, punti 26 e 28; 26 giugno 2013, Achab/CESE, F‑21/12, punto 34, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, T‑430/13 P