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Impugnazione proposta il 28 dicembre 2021 da Fachverband Spielhallen eV e LM avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2021, causa T-510/20, Fachverband Spielhallen eV e LM / Commissione

(Causa C-831/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fachverband Spielhallen eV, LM (rappresentanti: A. Bartosch e R. Schmidt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-510/20;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

riservarsi sulle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sollevano un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Essi ritengono che il Tribunale abbia respinto il ricorso nella causa T-510/20 con l’unica motivazione che la misura di cui trattasi non era tale da conferire un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza dei giudici dell’Unione in materia tributaria, i criteri di vantaggio e di selettività devono sempre essere esaminati congiuntamente. L’accertamento della selettività presupporrebbe sempre la determinazione di un regime fiscale normale. Senza una siffatta determinazione, non sarebbe possibile accertare l’esistenza di un vantaggio economico. Tuttavia, il Tribunale avrebbe omesso di determinare il regime fiscale normale e non avrebbe pertanto dovuto giungere alla conclusione che la misura controversa non conferiva un vantaggio economico. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un grave errore di diritto.

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