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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 30 dicembre 2021 – Banca A / ANAF, Presidente dell'ANAF

(Causa C-827/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Ricorrente per revocazione: Banca A

Resistenti: ANAF, Presidente dell'ANAF

Questioni pregiudiziali

1)    Se un organo giudiziario nazionale sia obbligato ad interpretare in modo conforme alla direttiva 2009/133/CE 1 del Consiglio la norma tributaria nazionale applicabile alle situazioni interne che disciplina la non imposizione delle plusvalenze ottenute in occasione dell'annullamento della partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società conferente, in circostanze come quelle in esame, dove:

– il legislatore nazionale ha regolato con norme distinte le operazioni interne e quelle transfrontaliere simili, e le norme non sono identiche;

– la norma nazionale applicabile alle operazioni interne opera tuttavia attraverso nozioni contenute nella direttiva – fusione, conferimento d’attivo e di passivo, annullamento della partecipazione;

– l'esposizione dei motivi della legge fiscale nazionale può essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso stabilire la stessa soluzione fiscale per le operazioni nazionali e per quelle transfrontaliere, disciplinate mediante la trasposizione della direttiva, al fine di rispettare il principio della neutralità fiscale della fusione in modo non discriminatorio e in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

2)    Se l'articolo 7 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che il beneficio della non imposizione delle plusvalenze derivanti da un’operazione di annullamento della partecipazione detenuta da una società in un'altra società, a seguito del conferimento degli elementi di attivo e di passivo di quest'ultima società verso la prima, non può essere negato con la motivazione che l'operazione di cui trattasi non soddisfa tutte le condizioni previste dalla norma nazionale per essere qualificata come fusione.

3)    Se l'articolo 7 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che il beneficio della non imposizione si applica all’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, riflesso nel conto economico della società incorporante.

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1 Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE [Società europea] [o] di una SCE [Società cooperativa europea] tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34).