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Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2023 – ST / Frontex

(Causa T-600/22) 1

[«Ricorso per carenza e di annullamento – Diritto d’asilo – Invito ad agire – Invito presentato in nome e per conto di una persona rimasta anonima – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ST (rappresentante: F. Gatta, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: S. Karkala e R.-A. Popa, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, sulla base dell’articolo 265 TFUE, di dichiarare che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha omesso illegittimamente di adottare, in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 2019, L 295, pag. 1), una decisione per la sospensione o la cessazione delle sue attività nella regione del mar Egeo e, in via subordinata, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione di Frontex del 27 luglio 2022 che rifiuta di dare seguito all’invito ad agire in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

ST è condannato alle spese.

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1     GU C 424 del 7.11.2022.