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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 6 luglio 2023 – Österreichische Datenschutzbehörde

(Causa C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Österreichische Datenschutzbehörde

Altra parte: FR

Questioni pregiudiziali

1)    Se la nozione di «richieste» o di «richiesta» di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD) 1 , debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche i «reclami» di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)    Se l’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD debba essere interpretato nel senso che, ai fini della sussistenza di «richieste eccessive», è già sufficiente che un interessato abbia presentato ad un’autorità di controllo un determinato numero di richieste (reclami ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD) in un determinato periodo di tempo, anche quando le situazioni di fatto siano differenti e/o le richieste (i reclami) riguardino titolari del trattamento differenti, oppure se, oltre al carattere ripetitivo delle richieste (reclami), sia necessario anche un intento abusivo dell’interessato.

3)    Se l’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD debba essere interpretato nel senso che l’autorità di controllo può scegliere liberamente, in presenza di una richiesta (reclamo) «manifestamente infondata» o «eccessiva», se addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi a priori di esaminarla; in caso di risposta negativa, quali circostanze e quali criteri debbano essere presi in considerazione dall’autorità di controllo, in particolare se l’autorità di controllo sia obbligata prioritariamente ad addebitare un contributo spese ragionevole, quale strumento più blando, e solo nel caso in cui la riscossione del contributo appaia destinata a fallire sia legittimata, al fine di arginare richieste (reclami) manifestamente infondate o eccessive, a rifiutare l’esame.

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1 GU 2016, L 119, pag. 1.