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Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dalla OHB System AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2023, causa T-54/21, OHB System AG / Commissione

(Causa C-415/23 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OHB System AG (rappresentante: W. Würfel, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica Italiana, Airbus Defence and Space GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023, causa T-54/21 OHB System / Commissione, quale contenuta nel dispositivo, la decisione della Commissione europea, notificata alla ricorrente in data 19 gennaio 2021, di non aggiudicarle l’appalto pubblico n. 2018/S 091-206089, nonché la decisione della Commissione europea, notificata alla ricorrente in data 22 gennaio 2021, di aggiudicare il medesimo appalto alla Thales Alenia Space Italia (TASI) e alla Airbus Defence & Space GmbH (ADS);

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale quale contenuta nel dispositivo e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione europea a farsi carico delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione della ricorrente si fonda sui motivi seguenti:

1. Errore di diritto nell’interpretazione e applicazione del principio di uguaglianza

Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il principio di parità di trattamento, applicabile alle procedure di appalto ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 1 . Infatti, il Tribunale muoverebbe dall’erroneo presupposto che un’esclusione dell’offerta possa avvenire soltanto laddove siano integrati i criteri di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento 2018/1046. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di valutare se l’offerta della ADS avrebbe dovuto essere esclusa a causa di una violazione del principio della parità di trattamento. Nel valutare se la Commissione europea avesse violato il principio della parità di trattamento, il Tribunale avrebbe utilizzato come parametro di controllo quello di cui all’articolo 136 del regolamento 2018/1046, trascurando quello valido per il principio di uguaglianza.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe rispettato i principi sullo standard probatorio nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici elaborati dalla Corte di giustizia sulla scorta del principio di effettività.

2. Qualificazione giuridica dei fatti incompleta

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha compiuto una qualificazione giuridica dei fatti incompleta, non avendo analizzato nel merito gli argomenti addotti dalla medesima con la seconda lettera di reclamo del 28 gennaio 2021, nonostante vertessero su fatti rilevanti che avrebbero dovuto essere considerati per valutare se la Commissione europea avesse violato il principio di uguaglianza. Il Tribunale si baserebbe esclusivamente sul fatto che la Commissione europea avrebbe ottenuto la lettera successivamente alla decisione di aggiudicazione, omettendo di verificare se la Commissione europea avrebbe dovuto sospendere la firma del contratto nell’esercizio del suo potere discrezionale.

3. Mancata verifica di un’assenza di motivazione

Infine, il Tribunale avrebbe omesso di verificare se, nell’ambito delle osservazioni relative al secondo motivo di ricorso, vi sia stata una violazione dell’obbligo di motivazione. I motivi per cui l’amministrazione aggiudicatrice pubblica ritiene che l’offerta prescelta non sia anormalmente bassa dovrebbero essere comunicati all’offerente respinto che ne faccia espressamente richiesta. Il Tribunale non avrebbe verificato se la Commissione europea, vista la richiesta della ricorrente del 28 gennaio 2021, avrebbe dovuto comunicarle i motivi per cui l’offerta della ADS non sarebbe anormalmente bassa. Di conseguenza il Tribunale non avrebbe rispettato il suo dovere di verificare (d’ufficio) se sussistesse un’assenza di motivazione.

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1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).