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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Eurocool Logistik / UAMI- Lenger (EUROCOOL)

(Causa T-599/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: avv. G. Secklehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Peter Lenger (Weinheim, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 451/2010-1, che conferma la decisione della divisione di opposizione 27 gennaio 2010 nel procedimento di opposizione n. B 751 570; rigettare l'opposizione e rinviare il marchio all'Ufficio per l'armonizzazione affinché prosegua il procedimento di registrazione nonché condannare la parte convenuta a sopportare tutte le spese legate alla controversia, in particolare anche le spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Eurocool Logistik GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "EUROCOOL" per servizi delle classi 39 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Peter Lenger

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente gli elementi denominativi "EUROCOOL LOGISTICS", per servizi delle classi 35 e 39, nonché la denominazione sociale "EUROCOOL LOGISTICS", utilizzata per determinati servizi nella normale prassi commerciale nazionale.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 63, n. 2, e 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, atteso che, nel procedimento di opposizione, alla ricorrente non sarebbe stata riconosciuta alcuna possibilità di replicare agli argomenti a sostegno dell'atto di opposizione addotti dal controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, nonché violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).