Language of document : ECLI:EU:T:2015:711

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

16 settembre 2015 (*)

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Decisione che impone un onere amministrativo – Raccomandazione 2003/361/CE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑89/13,

Calestep, SL, con sede in Estepa (Spagna), rappresentata da E. Cabezas Mateos, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione SME (2012) 4028 dell’ECHA, del 21 dicembre 2012, che constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e che le impone un onere amministrativo,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A. M. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 29 novembre 2010 la ricorrente, Calestep SL, ha registrato due sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1).

2        All’atto della procedura di registrazione, la ricorrente ha indicato di essere una «piccola» impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha permesso di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, prevista all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, dello stesso regolamento, tale tariffa è stata definita dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 107, pag. 6). L’allegato I del regolamento n. 340/2008 contiene gli importi delle tariffe dovute per le domande di registrazione presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, nonché le riduzioni concesse alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Peraltro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, qualora una persona fisica o giuridica che dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione non possa dimostrare di avere diritto a siffatta riduzione o esenzione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. A tal riguardo, il consiglio d’amministrazione dell’ECHA, il 12 novembre 2010, ha adottato la decisione MB/D/29/2010 riguardante la classificazione dei servizi per i quali vengono riscosse tariffe (in prosieguo: la «decisione MB/D/29/2010»). L’articolo 2 e la tabella 1 di tale decisione, nella versione applicabile al momento dei fatti, indicano che l’onere amministrativo previsto all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 ammontava a EUR 20 700 per un’impresa di grandi dimensioni, a EUR 14 500 per un’impresa di medie dimensioni, a EUR 8 300 per un’impresa di piccole dimensioni e a EUR 2 070 per una microimpresa.

3        Il 29 novembre 2010 l’ECHA ha emesso due fatture (nn. 10024188 e 10024196), entrambe di importo pari a EUR 9 300. Tale importo corrispondeva, ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 340/2008, nella versione applicabile al momento dei fatti, alla tariffa dovuta da una piccola impresa nel contesto di una presentazione congiunta per un quantitativo di sostanze superiore a 1 000 tonnellate.

4        Il 28 febbraio 2011 la ricorrente è stata invitata dall’ECHA a fornire diversi documenti allo scopo di verificare la dichiarazione con la quale aveva indicato di essere una piccola impresa.

5        Il 21 dicembre 2012, a seguito di uno scambio di documenti e di messaggi di posta elettronica, l’ECHA ha adottato nei confronti della ricorrente la decisione SME (2012) 4028, che constatava che la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le imponeva un onere amministrativo (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, l’ECHA ha informato la ricorrente che la stessa doveva essere considerata come un’impresa di medie dimensioni e che le avrebbe inviato una fattura che includeva la differenza tra la tariffa inizialmente corrisposta e la tariffa da ultimo dovuta, nonché una fattura di EUR 14 500 per il pagamento dell’onere amministrativo.

6        In esecuzione della decisione impugnata, l’ECHA ha trasmesso alla ricorrente, il 23 gennaio e l’8 febbraio 2013, tre fatture di importo rispettivamente pari a EUR 6 975, EUR 6 975 ed EUR 14 500.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Il 19 febbraio 2013 la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del pagamento delle fatture del 23 gennaio e dell’8 febbraio 2013.

9        Con ordinanza dell’11 marzo 2013, Calestep/ECHA (T‑89/13 R, EU:T:2013:123), il giudice del procedimento sommario ha respinto tale domanda e ha riservato la decisione sulle spese.

10      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione alla quale, di conseguenza, il 27 settembre 2013 è stata attribuita la presente causa.

11      Il 9 gennaio 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’eventuale pertinenza della sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, Racc., EU:T:2014:849), rispetto alla presente controversia e a rispondere ad un quesito. Le parti hanno risposto a tale richiesta entro il termine impartito.

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ECHA alle spese.

13      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in via subordinata, respingere il ricorso e confermare la validità giuridica della decisione impugnata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14      Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

15      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla competenza del Tribunale

16      In via preliminare, e anche se la competenza del Tribunale non è contestata dalle parti, il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sulla propria competenza a conoscere del presente ricorso di annullamento. Si deve ricordare, a tale proposito, che, poiché la competenza del Tribunale è una questione di ordine pubblico, essa può essere esaminata d’ufficio dal Tribunale stesso (v. sentenza del 15 marzo 2005, GEF/Commissione, T‑29/02, Racc., EU:T:2005:99, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

17      L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che «[l]e decisioni della commissione di ricorso o dell’[ECHA], nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (…) e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo [263 TFUE]».

18      A tale riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, prevede che «[p]uò essere proposto ricorso avverso le decisioni dell’[ECHA] assunte a norma dell’articolo 9, dell’articolo 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 51 [del regolamento n. 1907/2006]» dinanzi alla commissione di ricorso.

19      Orbene, la decisione impugnata non è stata assunta a norma delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, ma a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 e dell’articolo 2 della decisione MB/D/29/2010. Va altresì sottolineato che né il regolamento n. 340/2008 né la decisione MB/D/29/2010 sono state adottate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

20      Inoltre, occorre rilevare che le disposizioni di cui agli articoli 9, 27, 30 e 51 del regolamento n. 1907/2006, previste dall’articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento, riguardano decisioni che non presentano alcun nesso con la tariffa che deve essere pagata dalle imprese dichiaranti.

21      Quanto all’articolo 20 del regolamento n. 1907/2006, esso riguarda gli «[o]bblighi dell’[ECHA]». Il paragrafo 5 di tale articolo prevede che «[a]vverso le decisioni assunte dall’[ECHA] a norma del paragrafo 2 del presente articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93» del regolamento n. 1907/2006. Il paragrafo 2 concerne il controllo «di completezza» effettuato dall’ECHA per ogni registrazione, ivi incluso il pagamento della tariffa. È opportuno in ogni caso rilevare che tale controllo «non comprende una valutazione della qualità o dell’adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi». Peraltro, l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 prevede che se la registrazione «è incompleta» e il dichiarante «non la completa entro il termine fissato», l’ECHA «rifiuta la registrazione». Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, essa non rifiuta la registrazione delle sostanze in questione.

22      Di conseguenza, alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che il Tribunale sia competente a conoscere del presente ricorso.

 Sulla ricevibilità del ricorso

23      L’ECHA osserva che il ricorso e la domanda di provvedimenti provvisori indicano, come contatti del rappresentante della ricorrente, la sede legale di quest’ultima nonché un indirizzo di posta elettronica di un’impresa che appartiene a un gruppo di imprese di cui fa parte la ricorrente. Tale situazione solleverebbe dubbi sull’indipendenza del rappresentante della ricorrente dinanzi al Tribunale. I documenti prodotti dalla ricorrente nella replica non risolverebbero i dubbi in proposito. In particolare, il rappresentante della ricorrente potrebbe effettivamente essere iscritto come avvocato indipendente e, al contempo, mantenere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro.

24      Nella replica, la ricorrente precisa che il suo rappresentante è iscritto all’ordine degli avvocati di Siviglia (Spagna) dal 1975 e presta la sua attività esclusivamente per clienti dallo stesso selezionati, che ricevono una fattura nella quale applica l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) corrispondente. In altri termini, non sussisterebbe alcun vincolo di subordinazione salariale tra l’avvocato della ricorrente e quest’ultima. La scelta di indicare, nel ricorso, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica della ricorrente sarebbe stata compiuta unicamente per agevolare la comunicazione, ma non presupporrebbe alcun vincolo di subordinazione. Inoltre, la ricorrente allega alla replica numerosi documenti relativi all’attività del suo rappresentante.

25      Ai sensi dell’articolo 19, primo, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 del medesimo statuto:

«Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

(…)

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

26      L’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte dispone, inoltre, quanto segue:

«La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario (...)».

27      Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991:

«L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».

28      Secondo una giurisprudenza consolidata, si evince da queste disposizioni, in particolare dall’uso del termine «rappresentate» nell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, che, per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, una «parte» ai sensi di questo articolo non è autorizzata ad agire in prima persona, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo, il quale dev’essere abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo [ordinanze del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, Racc., EU:C:1996:473, punto 11; dell’8 dicembre 1999, Euro-Lex/UAMI (EU-LEX), T‑79/99, Racc., EU:T:1999:312, punto 27, e del 19 novembre 2009, EREF/Commissione, T‑40/08, EU:T:2009:455, punto 25].

29      Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo fa riscontro alla concezione della funzione dell’avvocato come collaborazione all’amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione, come risulta, per l’appunto, dall’articolo 19 dello Statuto della Corte (ordinanze EU-LEX, punto 28 supra, EU:T:1999:312, punto 28, e EREF/Commissione, punto 28 supra, EU:T:2009:455, punto 26).

30      Nel caso di specie, sebbene il riferimento alla sede legale della ricorrente e all’indirizzo di posta elettronica di un’impresa appartenente allo stesso gruppo della ricorrente quali contatti dell’avvocato della ricorrente possa, a priori, sollevare dubbi sull’indipendenza di quest’ultimo, tali dubbi sono fugati dai documenti depositati in atti e dalle spiegazioni fornite in sede di replica.

31      Infatti, dai documenti allegati alla replica risulta in particolare che, in primo luogo, l’avvocato della ricorrente è iscritto all’ordine degli avvocati di Siviglia dal 1975, come avvocato «por cuenta propia» (per proprio conto), circostanza che lo distingue dagli avvocati «por cuenta ajena» (per conto di un terzo); in secondo luogo, l’avvocato della ricorrente possiede un proprio indirizzo e un proprio numero di telefono e di fax; in terzo luogo, l’avvocato della ricorrente dichiara, in nome proprio, un dipendente nella categoria «Assistente amministrativo»; in quarto luogo, le dichiarazioni fiscali sull’imposta sui redditi e sull’IVA dimostrano che l’avvocato della ricorrente ha dichiarato attività svolte in qualità di avvocato non connesse alla ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha espressamente indicato, nella replica, che non sussiste alcun vincolo di subordinazione salariale tra la stessa e il suo avvocato.

32      Alla luce di tali elementi, il presente ricorso deve dunque essere dichiarato ricevibile.

 Nel merito

33      Il presente ricorso si fonda su un motivo unico relativo, in sostanza, a un errore sulla qualificazione della ricorrente quale impresa di «medie dimensioni».

34      In particolare, richiamando l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, la ricorrente sostiene che, mentre il gruppo cui essa appartiene occupa effettivamente più di 50 persone, le altre condizioni relative al fatturato annuo o al totale di bilancio annuo non sono soddisfatte. La ricorrente dovrebbe dunque essere qualificata come impresa di «piccole dimensioni» e non di «medie dimensioni».

35      L’ECHA contesta tale interpretazione. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 non lascerebbe alcun dubbio riguardo al fatto che un’impresa può essere considerata di piccole dimensioni unicamente nel caso in cui soddisfi le due condizioni cumulative che consistono nell’occupazione di meno di 50 persone e nella realizzazione di un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiori a EUR 10 milioni. Ciò si evincerebbe dalla formulazione di detto articolo, nonché dalla giurisprudenza dell’Unione.

36      In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente contesta unicamente l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, secondo la quale la condizione relativa agli effettivi dell’impresa sarebbe una condizione cumulativa per poterla qualificare [impresa] di «piccole dimensioni».

37      A tal riguardo, sia l’articolo 3 del regolamento n. 1907/2006, sia il considerando 9 e l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008, ai fini della definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, rinviano alla raccomandazione 2003/361. In particolare, l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008 prevede che una piccola impresa è «un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361».

38      La raccomandazione 2003/361 contiene un allegato, il cui titolo 1 concerne la «[d]efinizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione». L’articolo 2 di detto titolo è rubricato «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese».

39      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 «si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR».

40      Da una lettura testuale di tale disposizione si evince che i criteri attinenti agli effettivi dell’impresa (in prosieguo: il «criterio degli effettivi»), da una parte, e alle soglie finanziarie (in prosieguo: il «criterio finanziario»), dall’altra, sono criteri cumulativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361. Ciò risulta chiaramente dall’uso della congiunzione di coordinamento «e», che evidenzia il carattere cumulativo dei criteri, a differenza dell’uso della congiunzione disgiuntiva «o», che evidenzia un’alternatività (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, C‑219/95 P, Racc., EU:C:1997:375, punti da 13 a 15, e del 24 maggio 2012, MasterCard e a./Commissione, T‑111/08, Racc., EU:T:2012:260, punto 139).

41      Inoltre, occorre sottolineare che il criterio degli effettivi è un criterio determinante per decidere se un’impresa è micro, piccola o media ai sensi della raccomandazione 2003/361. Pertanto, come correttamente rilevato dall’ECHA nelle proprie memorie, ai sensi del considerando 4 della raccomandazione 2003/361, «[i]l criterio [degli effettivi] rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l’introduzione di un criterio finanziario costituisce un complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto alla concorrenza». Va peraltro osservato che, mentre gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sono liberi, ai sensi dell’articolo 2 della raccomandazione 2003/361, di stabilire soglie inferiori o di non impiegare il criterio finanziario per l’attuazione di determinate politiche, il criterio degli effettivi deve sempre essere impiegato.

42      Infine, va rilevato che, nell’ambito dell’interpretazione della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107, pag. 4), che è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361 e che contiene, in sostanza, una descrizione simile del criterio degli effettivi e del criterio finanziario, la giurisprudenza ha ritenuto che tali criteri fossero cumulativi (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc., EU:T:2004:220, punti 285 e 286).

43      Pertanto, l’interpretazione della ricorrente intesa a considerare, in sostanza, che un’impresa che occupa più di 50 persone, come nel caso di specie, può essere qualificata come impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361 è manifestamente errata.

44      Alla luce di tali elementi, occorre respingere il motivo unico di ricorso proposto dalla ricorrente e, pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda dell’ECHA.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Calestep, SL sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, il 16 settembre 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: lo spagnolo.