Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 – Giant (China)/Consiglio
(Causa T-425/13)1
[«Dumping – Importazioni di biciclette originarie della Cina – Riesame intermedio – Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Trattamento individuale – Omessa cooperazione – Informazioni necessarie – Dati disponibili – Società collegate – Aggiramento»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Giant (China) Co. Ltd (Kunshan, Cina) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti) e European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013 L 153, pag. 17).
Dispositivo
Il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è annullato nella parte in cui concerne la Giant (China) Co. Ltd.
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Giant (China) nonché le proprie spese.
La Commissione europea e la European Bicyle Manufacturers Association (EBMA) sopporteranno le proprie spese.
____________1 GU C 325 del 9.11.2013.