Language of document : ECLI:EU:T:2004:53

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
20 febbraio 2004 (1)

«Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Irricevibilità manifesta – Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-319/03,

Graham French,

John Steven Neiger,

Michael Leighton,

John Frederick Richard Pascoe,

Richard Micklethwait,

Ruth Margaret Micklethwait,

rappresentati dall'avv. J.S. Barnett,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea

e

Commissione delle Comunità europee,

convenuti,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni diretto alla riparazione del pregiudizio asseritamente subito dai ricorrenti in seguito all'omessa adozione da parte del Consiglio e della Commissione di misure riguardo alla violazione da parte di taluni giudici britannici del loro obbligo di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti e procedimento

1
I ricorrenti sono membri o ex membri («names») dei Lloyds di Londra (in prosieguo: i «Lloyds») e, in quanto tali, responsabili con il loro patrimonio complessivo per le perdite dei Lloyds.

2
I Lloyds hanno avviato, nel 1996, procedimenti avverso i ricorrenti dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, al fine di ottenere il recupero delle somme ad essi assertivamente dovute.

3
Nell’ambito di tali procedimenti i ricorrenti hanno chiesto il 9 marzo 1998 al giudice nazionale adito di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE. Tale questione doveva vertere, secondo i ricorrenti, sull’interpretazione dei requisiti in materia di revisione dei conti imposti dalla prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3).

4
La High Court of Justice non ha sottoposto alla Corte una questione in tal senso ed ha emanato, il 13 marzo 1998, una sentenza che ingiunge ai ricorrenti di pagare i loro debiti ai Lloyds.

5
I ricorrenti hanno presentato una domanda di autorizzazione per interporre appello (leave to appeal) presso la Court of Appeal. Il 31 luglio 1998 la Court of Appeal ha rifiutato di accogliere tale domanda.

6
I ricorrenti hanno presentato una domanda in tal senso anche presso la House of Lords. Tale domanda è stata dichiarata irricevibile nel novembre 1998.

7
Nell’ottobre 1999 i ricorrenti hanno presentato alla Commissione una denuncia, registrata con il n. 99/5049, SG(99) A/12851. Tale denuncia aveva per oggetto, secondo i ricorrenti, di denunciare l’inosservanza da parte dei giudici britannici dei loro obblighi derivanti dall’art. 234 CE.

8
Con lettere 16 giugno 2003 e 18 luglio 2003 la Commissione ha informato i ricorrenti che, in seguito all’intervento dei servizi competenti della Commissione, le autorità del Regno Unito hanno modificato la procedura del Judicial Committee della House of Lords, allo scopo di garantire che tale comitato motivi la sua decisione quando rifiuta di dar seguito ad una domanda di rinvio pregiudiziale in una causa in cui una questione di diritto comunitario sia stata sollevata da un ricorrente indicando, segnatamente, le ragioni per cui non occorre adire la Corte.

9
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2003, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.


Conclusioni dei ricorrenti

10
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

condannare la Comunità a pagare il risarcimento dei danni maggiorati di interessi al tasso previsto all’art. 35 del Supreme Court Act 1981 o a qualsiasi altro tasso che fissi il Tribunale;

ingiungere l’adozione di qualsiasi altra misura diretta alla riparazione del pregiudizio subito;

condannare i convenuti alle spese.


In diritto

11
A tenore dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

12
Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

13
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’art. 53, primo comma, dello stesso Statuto e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, segnatamente, l’oggetto della controversia, le conclusioni e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/02, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20, e 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑1703, punto 49; sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II‑1825, punto 29).

14
Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del preteso danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 107, e 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punti 20 e 21).

15
Nel caso di specie va anzitutto constatato che, secondo i ricorrenti, il danno subito è dovuto alla loro condanna, il 13 marzo 1998, al pagamento dei loro debiti ai Lloyds, nonché al fallimento di alcuni di loro sopravvenuto successivamente a tale condanna.

16
Quanto poi al comportamento assertivamente illegittimo del Consiglio, i ricorrenti fanno valere che la circostanza secondo cui quest’ultimo non ha incluso nei suoi regolamenti disposizioni dirette a garantire che i giudici nazionali adiscano in via pregiudiziale la Corte costituisce la violazione di una regola superiore di diritto.

17
Il Tribunale constata tuttavia al riguardo che i ricorrenti non hanno precisato la regola superiore di diritto che il Consiglio avrebbe violato. Inoltre, trattandosi dell’obbligo, facente capo ai giudici nazionali le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE una questione vertente sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, i ricorrenti non chiariscono in quale misura il Consiglio avrebbe violato tale articolo.

18
Trattandosi del comportamento assertivamente illegittimo della Commissione, i ricorrenti si riferiscono all’art. 211 CE ed alla denuncia con cui l’hanno adita.

19
Occorre tuttavia constatare che i ricorrenti non identificano, con riguardo alla Commissione, un comportamento che le sarebbe addebitabile.

20
I ricorrenti dichiarano peraltro, in tale contesto, che, «su istigazione della Commissione i giudici inglesi hanno modificato la loro procedura». È necessario constatare in proposito che i ricorrenti non contestano quanto dichiarato dalla Commissione nelle lettere 16 giugno e 18 luglio 2003 secondo cui «in seguito all’intervento dei servizi competenti della Commissione le autorità del Regno Unito hanno modificato la procedura del Judicial Committee della House of Lords».

21
Infine, nell’ambito dei loro argomenti relativi all’esistenza di un nesso di causalità, i ricorrenti hanno sostenuto che «il fatto che le autorità competenti nel Regno Unito non abbiano istituito e potuto mettere a disposizione dei ricorrenti una procedura giudiziaria appropriata, conforme all’art. 234 CE, ha impedito che la direttiva 73/239 fosse correttamente analizzata ed interpretata, il che ha privato la Corte di ogni possibilità di esaminare l’interpretazione dei requisiti in materia di revisione dei conti posti dalla direttiva 73/239 e la loro applicazione nel Regno Unito».

22
Il Tribunale ritiene che neppure tale asserzione permetta di identificare un comportamento addebitabile ai convenuti tale da aver causato un qualsivoglia pregiudizio ai ricorrenti.

23
Ne consegue che i ricorrenti non hanno identificato nel loro ricorso, con il necessario grado di chiarezza e precisione, un comportamento illecito dei convenuti tale da essere all’origine del danno da essi fatto valere.

24
Il ricorso non permette peraltro di identificare l’esistenza di un nesso di causalità tra un qualsivoglia comportamento illegittimo dei convenuti ed il pregiudizio invocato dai ricorrenti.

25
Poiché il presente ricorso non soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, va dichiarato manifestamente irricevibile. Dato quanto precede non occorre notificare ai convenuti l’atto introduttivo d’istanza.


Sulle spese

26
Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso ai convenuti e prima che costoro abbiano dovuto esporre spese, è sufficiente decidere che i ricorrenti sopporteranno le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)



così provvede:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 20 febbraio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: l'inglese.