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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della ATOMIC Austria GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 5 settembre 2003

    (Causa T-318/03)

    Lingua processuale: il tedesco.

Il 5 settembre 2003 la società ATOMIC Austria GmbH, con sede in Altenmarkt (Austria), rappresentata dall'avv. G. Kucsko, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, con sede in Alicante (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della seconda sezione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 relativa al procedimento di opposizione B 442 873;

(condannare l'Ufficio convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente;

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:Marchio denominativo "ATOMIC BLITZ" per prodotti della classe 28 (giocattoli, articoli sportivi e ginnici, sempreché non compresi in altre classi)

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                La ricorrente

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione: Marchi denominativi nazionali ATOMIC e a. per prodotti della classe 28 (giocattoli, articoli sportivi e ginnici)

Decisione della divisione d'opposizione:Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:Rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente

Motivi di ricorso:(La decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe censurato il fatto che la divisione di opposizione non avrebbe tenuto conto del completo materiale probatorio dedotto.

(In subordine: la decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe ravvisato alcun errore procedurale nel fatto che la divisione di opposizione, contrariamente al disposto della regola n. 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, non avrebbe richiamato l'attenzione della ricorrente sulla incompletezza della documentazione.

(In subordine, la decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe considerato contrario al principio del legittimo affidamento il mancato richiamo, da parte della divisione di opposizione, alla mutata prassi interpretativa.

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