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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 aprile 2005, nella causa T-318/03: Atomic Austria GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

["Marchio comunitario - Marchio denominativo ATOMIC BLITZ - Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC - Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore - Portata dell'esame dell'UAMI - Rigetto dell'opposizione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94"]

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-318/03, Atomic Austria GmbH, con sede in Altenmarkt (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Kucsko e C. Schumacher, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. G. Schneider e B. Müller), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, con sede in Onil (Spagna), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Atomic Austria GmbH e la Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, il Tribunale (Seconda Sezione) composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 20 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003-2) è annullata.

2)    L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.

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1 - GU C 304 del 13.12.2003.