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Ricorso proposto il 5 agosto 2008 - Parfums Christian Dior / UAMI - Consolidates Artists (MANGO adorably)

(Causa T-308/08)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parfums Christian Dior SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Cornu, D. Moreau e F. de Visscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists B.V. (Rotterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 maggio 2008 nel procedimento R 1162/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "MANGO adorably" per prodotti della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 33 209 849 del marchio denominativo "ADIORABLE" per prodotti della classe 3; registrazione francese n. 94 536 564 del marchio denominativo "J'ADORE" per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 811 001 del marchio denominativo "ADIORABLE" per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 687 422 del marchio denominativo "J'ADORE" per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati e che l'uso del marchio richiesto non traesse un indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori, in base all'errata argomentazione che i marchi considerati non sono sufficientemente simili ai sensi delle due disposizioni normative.

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