Language of document : ECLI:EU:T:2013:276

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

28 maggio 2013

Causa T‑130/13 P

Stephanie Honnefelder

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Termine di impugnazione – Tardività – Insussistenza di caso fortuito o di forza maggiore – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012, Honnefelder/Commissione (F‑42/11).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La sig.ra Stephanie Honnefelder sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101, § 1, a) e b), 102, § 2, e 144]

2.      Impugnazione – Termini – Ricorso presentato mediante telefax – Termine per depositare l’originale firmato – Dies a quo – Data di ricevimento del telefax e non data di scadenza del termine di ricorso

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, § 6, 101, § 1, a) e b), 102, § 2, 138, § 1, e 144]

3.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Limiti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 9 e 10)

Riferimento:

Corte: 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403 (punto 21)

Tribunale: 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355 (punti 38 e 39); 12 ottobre 2009, Aayhan e a./Parlamento, T‑283/09 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑113 e II‑B‑1‑695 (punto 14)

2.      L’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile alle impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 138, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, stabilisce che la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telefax è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto viene depositato presso la predetta cancelleria entro i dieci giorni successivi alla ricezione del telefax.

Non può essere accolto l’argomento secondo il quale il termine di dieci giorni di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura decorre dalla data di scadenza del termine di due mesi e dieci giorni che risulta dagli articoli 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, e 101, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, applicabili alle impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 144 del medesimo regolamento, e 102, paragrafo 2, del citato regolamento di procedura, indipendentemente dalla data di ricevimento del telefax. In particolare, quando il telefax viene ricevuto più di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per presentare un’impugnazione dinanzi al Tribunale, le disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura non hanno per effetto di prorogare tale termine.

(v. punti 13 e 17)

Riferimento:

Corte: 18 gennaio 2005, Zuazaga Meabe/UAMI, C‑325/03 P, Racc. pag. I‑403 (punto 18)

3.      Le nozioni di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, impongono che sussistano difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente, e che risultino inevitabili, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Tali nozioni contengono entrambe un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti. Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe obiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.

È quanto avviene nel caso in cui l’interessato abbia deciso di inviare l’originale firmato dell’impugnazione, nonché gli allegati e le copie certificate conformi alla cancelleria del Tribunale mediante pacco affidato ad un operatore postale cinque giorni dopo il deposito dell’impugnazione mediante telefax. A tale proposito, il mancato rispetto dell’impegno assunto da tale operatore nei confronti del mittente di consegnare il pacco entro un determinato termine non equivale ad un caso fortuito o di forza maggiore per l’interessato.

(v. punti 19, 23 e 26)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia/Commissione, 209/83, Racc. pag. 3089 (punto 22); 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, Racc. pag. I‑5619 (punti 31 e 32); Zuazaga Meabe/UAMI, cit. (punti 18 e 25); 8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757 (punto 17)