Language of document : ECLI:EU:T:2011:49

Causa T‑385/09

Annco, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ANN TAYLOR LOFT — Marchio nazionale denominativo anteriore LOFT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Riforma di una decisione dell’Ufficio — Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, n. 1)

1.      Non esiste, per il consumatore francese medio, rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, tra il marchio denominativo ANN TAYLOR LOFT, la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per prodotti in cuoio e abbigliamento rientranti rispettivamente nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo LOFT, registrato anteriormente in Francia per prodotti identici.

Nonostante l’identità dei prodotti in esame, in considerazione dell’esistenza di una scarsa somiglianza tra i segni in oggetto, il pubblico interessato, abituato al fatto che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari derivanti dal marchio principale, non sarà in grado di stabilire un nesso tra i segni ANN TAYLOR LOFT e LOFT, in quanto il marchio anteriore non contiene l’elemento «ann taylor», che costituisce l’elemento più distintivo nel marchio richiesto.

(v. punti 22, 48)

2.      Poiché la commissione di ricorso è essa stessa autorizzata, in forza dell’art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, ad esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione dinanzi ad essa impugnata, il Tribunale, nell’ambito del suo potere di riforma, può esercitare le competenze degli organi di grado inferiore dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), le cui decisioni possono costituire oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, il Tribunale, in tale contesto, può adottare una decisione che avrebbe potuto adottare l’esaminatore, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento. Esso, invece, non può adottare decisioni la cui adozione non spetta a detti organi. È per tale motivo che il Tribunale non può registrare un marchio, poiché questa registrazione non rientra nella competenza né dell’esaminatore né della divisione di opposizione.

(v. punto 52)