Language of document : ECLI:EU:C:2022:358

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 5 maggio 2022(1)

Causa C700/20

The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

contro

Regno di Spagna

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) – Articolo 34, punti 1 e 3 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Decisione in contrasto con una sentenza che incorpora un lodo arbitrale emesso tra le medesime parti nello Stato membro richiesto»






I.      Introduzione

1.        Poco meno di vent’anni fa, nel novembre 2002, la M/T Prestige (in prosieguo: «la nave»), una petroliera monoscafo battente bandiera delle Bahamas, si spezzò in due tronconi e affondò al largo della Galizia (Spagna). In quel momento, trasportava 70 000 tonnellate di olio combustibile pesante e la conseguente fuoriuscita provocò gravi danni alle spiagge, alle città e ai villaggi situati lungo le coste settentrionali della Spagna e il litorale occidentale della Francia. Come spiegherò ai paragrafi da 13 a 26 delle presenti conclusioni, il naufragio di tale nave ha generato una lunga controversia tra i suoi assicuratori e lo Stato spagnolo, coltivata in due diversi procedimenti avviati in due Stati membri. Detta controversia è sfociata in due sentenze: una pronunciata dall’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte Provinciale, A Coruña, Spagna), l’altra dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale) Regno Unito)]. Lo Stato spagnolo ha infine richiesto il riconoscimento della sentenza emessa dall’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte Provinciale, A Coruña) agli organi giurisdizionali d’Inghilterra e Galles. Negli ultimi giorni del periodo transitorio successivo al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendo alla Corte di giustizia l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo 34, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

II.    Quadro normativo

A.      Diritto internazionale

2.        L’articolo I della convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 (3) (in prosieguo: la «convenzione di New York del 1958»), al suo paragrafo 1 così dispone:

«La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali emessi, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimenti applicabile ai lodi arbitrali non considerati nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati».

3.        L’articolo III della convenzione di New York del 1958 recita:

«Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità di un lodo arbitrale e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio dove il lodo è invocato, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, né a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di lodi arbitrali nazionali».

B.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 44/2001

4.        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che esso si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del medesimo risulta che esso non si applica all’arbitrato.

5.        Conformemente all’articolo 32 di detto regolamento: «[...] per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

6.        L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 ha il seguente tenore:

«1.      Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.      In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.      Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

7.        Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

[…]

3)      se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4)      se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

8.        L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che esso lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.      Regolamento n. 1215/2012

9.        Poiché i termini in cui è formulato l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 non sono cambiati dall’entrata in vigore della convenzione di Bruxelles, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 sembra essere rilevante per valutare la portata dell’eccezione ivi prevista (4). Tale considerando recita come segue:

«Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e dall’esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

Dall’altro lato, la decisione adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell’autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla [convenzione di New York del 1958], che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale».

C.      Diritto inglese

10.      L’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 (legge sull’arbitrato del 1996) (5), intitolato «Esecuzione del lodo», prevede che:

«(1)      A un lodo emesso dal tribunale arbitrale [arbitral tribunal] in virtù di una clausola compromissoria può, con l’autorizzazione dell’autorità giurisdizionale, essere data esecuzione allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza del giudice e con lo stesso effetto.

(2)      In caso di autorizzazione, la sentenza può essere che riprende i termini del lodo.

(3)      L’autorizzazione all’esecuzione di un lodo non è concessa qualora, o nella misura in cui, il soggetto contro cui è richiesta l’esecuzione dimostri che il tribunale arbitrale non era competente ad emettere il lodo. Si può decadere dal diritto di sollevare una siffatta eccezione (...)».

11.      L’articolo 73 della legge sull’arbitrato del 1996, intitolato «Decadenza dal diritto di eccezione», prevede:

«1)      Qualora una parte di un procedimento arbitrale partecipi o continui a partecipare al procedimento senza sollevare immediatamente o entro il termine stabilito dalla clausola compromissoria o dal tribunale arbitrale o da una qualsiasi disposizione del presente capo, un’eccezione avente ad oggetto:

(a)      il difetto di competenza del tribunale arbitrale,

(b)      l’errata conduzione del procedimento,

(c)      la violazione della clausola compromissoria o di qualsiasi disposizione del presente capo, o

(d)      qualsiasi altra irregolarità afferente il tribunale arbitrale o il procedimento,

a detta parte è precluso sollevare tale eccezione in seguito, dinanzi al tribunale arbitrale o all’autorità giurisdizionale, a meno di dimostrare che, nel momento in cui ha partecipato o ha continuato a partecipare al procedimento, essa non conosceva e non avrebbe potuto, con la ragionevole diligenza, scoprire i motivi alla base dell’eccezione.

(2)      Quando il tribunale arbitrale dichiara la propria competenza e una parte del procedimento arbitrale che avrebbe potuto contestare tale decisione

(a)      mediante una procedura arbitrale di appello o riesame disponibile, o

(b)      impugnando il lodo,

non lo fa, o non lo fa entro il termine previsto dalla clausola compromissoria o da qualsiasi disposizione del presente capo, tale parte non può contestare in seguito la competenza del tribunale arbitrale per qualsiasi motivo che sia stato oggetto di tale decisione».

D.      Diritto spagnolo

12.      L’articolo 117 della Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal [legge organica n. 10/1995 recante il codice penale] del 23 novembre 1995 (6) prevede che «gli assicuratori che si sono assunti il rischio di responsabilità economiche derivanti dall’uso o dallo sfruttamento di qualsiasi bene, industria, impresa o attività, nel caso in cui l’evento dedotto nel rischio assicurato si concretizzi a causa di una circostanza prevista dal presente codice, sono civilmente responsabili in via diretta fino al massimale del risarcimento previsto dalla legge o dal contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’interessato».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

13.      Al momento del naufragio della nave, i suoi armatori (in prosieguo: gli «armatori») erano coperti da un’assicurazione di protezione e indennizzo (Protection & Indemnity; in prosieguo: «P&I») stipulata con The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited (in prosieguo: «il Club») (7), in virtù di un contratto di assicurazione concluso mediante certificato di iscrizione del 20 febbraio 2002 (in prosieguo: il «contratto di assicurazione»). Con tale contratto, il Club si impegnava a fornire una copertura P&I agli armatori nei confronti di, tra l’altro, qualsiasi evento da cui sorgesse la responsabilità per danni da inquinamento, fino ad un importo massimo complessivo di 1 miliardo di dollari statunitensi (USD). Il contratto di assicurazione era soggetto al Regolamento del Club, cioè alle condizioni generali della polizza di assicurazione incorporate nel certificato di iscrizione. La regola 3, intitolata «Diritto di recupero», prevedeva una clausola «solve et repete» (8) formulata nei seguenti termini:

«3.1      Se un membro incorre in responsabilità, costi o spese per le quali è assicurato, ha diritto ad ottenere il rimborso da parte dell’Associazione a carico dei fondi della presente Categoria, FERMO RESTANDO che:

3.1.1      l’effettivo pagamento (con fondi di sua proprietà assoluta e non provenienti da prestito o altro) da parte del Membro dell’intero importo di tali debiti, costi e spese costituisce una condizione sospensiva del suo diritto al rimborso;

(...)».

14.      La regola 43 del Regolamento del Club, intitolata «Foro competente e legge», conteneva una clausola compromissoria secondo il quale, «in caso di divergenza o controversia tra un Membro e l’Associazione», «tale divergenza o controversia» avrebbero dovuto essere deferite in arbitrato a Londra (Regno Unito) dinanzi ad un arbitro legale unico che avrebbe applicato il diritto inglese e la legge sull’arbitrato del 1996.

15.      Alla fine del 2002, è stato avviato un procedimento penale in Spagna nei confronti, tra gli altri, del comandante della nave, del primo ufficiale e del direttore di macchina.

16.      Nel giugno del 2010 circa, a conclusione della fase istruttoria del procedimento penale, diverse persone giuridiche, tra cui lo Stato spagnolo, hanno intentato azioni in sede civile contro vari convenuti, tra cui il Club in qualità di assicuratore della responsabilità civile degli armatori in forza del contratto di assicurazione, facendo valere un diritto di azione diretta ai sensi dell’articolo 117 del codice penale. Il Club non si è costituito nel procedimento spagnolo.

17.      Il 16 gennaio 2012, il Club ha intentato un procedimento arbitrale a Londra sostenendo che, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto di assicurazione, lo Stato spagnolo era tenuto ad agire a Londra per far valere le proprie richieste di risarcimento fondate sull’articolo 117 del codice penale e che il Club, ai sensi del diritto inglese e/o del predetto contratto, non era responsabile verso lo Stato spagnolo in relazione a tali richieste di risarcimento. Lo Stato spagnolo non ha partecipato al procedimento arbitrale (9).

18.      Con lodo emesso il 13 febbraio 2013 (in prosieguo: il «lodo»), il tribunale arbitrale ha dichiarato che, poiché secondo le norme inglesi sul conflitto di leggi le richieste di risarcimento in questione erano di natura contrattuale, al contratto si applicava il diritto inglese. Lo Stato spagnolo non si sarebbe quindi potuto avvalere dei diritti contrattuali degli armatori senza conformarsi, da un lato, alla clausola compromissoria e, dall’altro, alla clausola «solve et repete». Inoltre, per ottenere il pagamento dal Club, lo Stato spagnolo avrebbe dovuto promuovere l’arbitrato a Londra. Il lodo ha dichiarato altresì che, in assenza di un previo pagamento a titolo della responsabilità assicurata da parte degli armatori, il Club non era responsabile nei confronti dello Stato spagnolo per le richieste di risarcimento. In ogni caso, la responsabilità del Club era limitata a USD 1 miliardo.

19.      Nel marzo 2013, il Club ha adito il giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 66, paragrafi 1 e 2, della legge sull’arbitrato del 1996, chiedendo l’autorizzazione a dare esecuzione al lodo nella giurisdizione allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza, nonché la pronuncia di una sentenza nei termini del lodo. Lo Stato spagnolo si è opposto a tale domanda. Ha chiesto l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del lodo, ai sensi degli articoli 67 e/o 72 della legge sull’arbitrato del 1996. Tali articoli prevedono che un lodo arbitrale inglese possa essere impugnato deducendo, tra l’altro, che il tribunale arbitrale non era competente ad emetterlo e che la relativa controversia non era idonea ad essere deferita in arbitrato. Lo Stato spagnolo ha inoltre sostenuto che il giudice del rinvio doveva rifiutarsi di esercitare il suo potere discrezionale di pronunciare la sentenza.

20.      Dopo un processo di sette giorni nel corso del quale sono state assunte prove relative ai fatti nonché perizie di esperti di diritto spagnolo, il 22 ottobre 2013 il giudice del rinvio ha pronunciato la sentenza. Ha respinto le conclusioni dello Stato spagnolo, ha concesso al Club, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, della legge sull’arbitrato del 1996, l’autorizzazione a eseguire il lodo e ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, di tale legge, la sentenza doveva essere pronunciata contro lo Stato spagnolo nei termini del lodo. Alla stessa data, detto giudice ha emesso una distinta sentenza formale in cui statuiva che «[a]i sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della legge sull’arbitrato del 1996, la sentenza è pronunciata contro lo [Stato spagnolo] nei termini del lodo» (10).

21.      Lo Stato spagnolo ha impugnato la sentenza ex articolo 66 dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)]. Con sentenza del 1° aprile 2015 detto organo giurisdizionale ha respinto l’appello.

22.      Il 13 novembre 2013, l’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte provinciale, A Coruña) ha emesso la sentenza nel procedimento spagnolo. Non ha fatto alcuna constatazione sulla responsabilità civile degli armatori o del Club. Diverse parti hanno presentato ricorso contro questa sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna). Con sentenza del 14 gennaio 2016, tale organo giurisdizionale ha constatato, in particolare, che il comandante e gli armatori erano responsabili rispetto alle richieste di risarcimento e che il Club era direttamente responsabile ai sensi dell’articolo 117 del codice penale spagnolo, nei limiti del massimale complessivo di USD 1 miliardo. Ha rinviato la causa all’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte provinciale, A Coruña) per la quantificazione delle rispettive responsabilità dei convenuti nel procedimento spagnolo. Con sentenza del 15 novembre 2017 (corretta l’11 gennaio 2018), quest’ultimo organo giurisdizionale ha dichiarato che, a seguito dell’incidente, il comandante, gli armatori e il Club erano responsabili nei confronti di oltre 200 parti distinte (tra cui lo Stato spagnolo) per somme superiori a EUR 1,6 miliardi, che nel caso del Club erano limitate dal massimale complessivo di USD 1 miliardo. Quest’ultima sentenza è stata impugnata dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema), il quale, con sentenza del 19 dicembre 2018 (modificata il 21 gennaio 2019), l’ha confermata, con poche variazioni.

23.      Il 1° marzo 2019, l’Audiencia Provincial de La Coruña (Corte provinciale, A Coruña) ha emesso un ordine di esecuzione che fissava le somme che ciascun ricorrente, compreso lo Stato spagnolo, aveva diritto di esigere dai rispettivi convenuti, tra cui il Club (in prosieguo: la «sentenza spagnola»).

24.      Il 25 marzo 2019, lo Stato spagnolo ha chiesto alla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], il riconoscimento della sentenza spagnola ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001. Tale organo giurisdizionale ha accolto detta domanda con ordinanza del 28 maggio 2019 (in prosieguo: l’«ordinanza di registrazione») (11).

25.      Il 26 giugno 2019, il Club ha proposto ricorso contro l’ordinanza di registrazione ai sensi dell’articolo 43 del regolamento n. 44/2001. Esso ha dedotto due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la sentenza spagnola era in contrasto con la sentenza ex articolo 66 che la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)] aveva confermato il 1° aprile 2015. In secondo luogo, con riferimento all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, ha fatto valere che il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza spagnola erano manifestamente contrari all’ordine pubblico inglese. Lo Stato spagnolo ha contestato il ricorso del Club. Ha chiesto al giudice del rinvio di sollevare sei questioni pregiudiziali sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001.

26.      In tali circostanze, il 22 dicembre 2020, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale),] ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)      Se, tenuto conto della natura delle questioni che il giudice nazionale è chiamato a risolvere per decidere se pronunciare una sentenza nei termini di un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 [legge sull’arbitrato del 1996], una sentenza emessa ai sensi di tale norma possa costituire una “decisione” pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del [regolamento n. 44/2001].

(2)      Se, considerato che una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, quale una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 [legge sull’arbitrato del 1996], è una decisione che non rientra nell’ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell’eccezione relativa all’arbitrato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), una siffatta decisione possa costituire una “decisione” pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento.

(3)      Se, in caso di inapplicabilità dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, ove il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro fossero contrari all’ordine pubblico interno per violazione del principio della res judicata a causa di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una precedente sentenza che riprende i termini del lodo arbitrale dal giudice dello Stato membro richiesto, sia ammissibile invocare l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione, oppure se i punti 3 e 4 dell’articolo 34 del regolamento prevedano tassativamente i motivi ai sensi dei quali la res judicata e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione ai sensi del regolamento».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

27.      Il Club, i governi tedesco, spagnolo, francese e polacco, il Regno Unito, la Confederazione svizzera e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

28.      All’udienza del 31 gennaio 2022, il Club, i governi spagnolo, francese e polacco, il Regno Unito e la Commissione hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte.

29.      Il 31 gennaio 2020, il Regno Unito è receduto dall’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (12), la Corte resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dagli organi giurisdizionali del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, fissato dall’articolo 126 del medesimo accordo al 31 dicembre 2020. Inoltre, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, di tale accordo, la sentenza della Corte, sia essa pronunciata prima della fine di tale periodo di transizione o in una data successiva, è vincolante nella sua totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito. Poiché la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata il 22 dicembre 2020, la Corte è competente a statuire su di essa e il giudice del rinvio sarà vincolato dalla sentenza che la Corte pronuncerà.

V.      Valutazione giuridica

A.      Osservazioni preliminari

30.      In via preliminare, formulerò due osservazioni.

31.      In primo luogo, all’udienza alcune delle parti hanno cercato di rimettere in discussione questioni che il giudice del rinvio ha già definito. Tra queste vi è la constatazione che le richieste di risarcimento avanzate dallo Stato spagnolo nei confronti del Club ai sensi dell’articolo 117 del codice penale spagnolo dovevano essere qualificate in diritto inglese come domande di dare esecuzione a obblighi derivanti da tale disposizione, piuttosto che come diritti autonomi derivanti da leggi spagnole; che a tali obblighi di diritto inglese poteva essere data esecuzione solo in conformità ai loro termini, cioè tramite arbitrato e subordinatamente al rispetto della «clausola solve et repete»; e che le domande potevano essere giudicate in arbitrato.

32.      Nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (13). Non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice del rinvio sia corretta (14). Ne consegue che la Corte, nell’esercizio della competenza che le è stata conferita, non può trattare gli argomenti descritti nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni.

33.      In secondo luogo, il governo francese sostiene che la sentenza spagnola e la sentenza ex articolo 66 non sono in contrasto. Il fatto che un giudice nazionale sia competente non esclude necessariamente, in termini assoluti e in particolare nell’ambito di un’azione di risarcimento, che un altro giudice nazionale, o un tribunale arbitrale, dichiari la propria competenza e viceversa. Detto governo rileva che il Club non ha ritenuto necessario partecipare al procedimento spagnolo e che, secondo il diritto spagnolo o il diritto internazionale, un giudice non è tenuto a sollevare d’ufficio un’eccezione di incompetenza basata sull’esistenza di una clausola compromissoria. È quindi evidente che è stato in considerazione del fatto che la sua competenza non era stata contestata facendo valere l’esistenza di una tale clausola che il giudice spagnolo ha accettato la competenza sulla controversia. Pertanto, il fatto che la sentenza ex articolo 66 dichiari la competenza del tribunale arbitrale adito dal Club sulla base di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di assicurazione non la rende in contrasto con la sentenza spagnola.

34.      Il governo francese osserva, inoltre, che il fatto che il tribunale arbitrale abbia ritenuto che la clausola «solve et repete» fosse opponibile ai terzi danneggiati dall’assicurato in assenza di un previo pagamento non impedisce ad un giudice nazionale di non applicare tale clausola, a maggior ragione laddove - come in questo caso - dinanzi a tale giudice la parte interessata non l’ha invocata né ha fatto valere l’assenza di un previo pagamento. Una parte non può addurre che una sentenza sia in contrasto con una sentenza pronunciata in un altro Stato membro a causa della mancata comparizione di questa stessa parte dinanzi al giudice che ha pronunciato la seconda sentenza, di cui si chiede il riconoscimento nello Stato membro in cui è stata emessa la prima sentenza.

35.      Gli argomenti del governo francese sono errati per i due seguenti motivi.

36.      In primo luogo, come rilevato in udienza dal Regno Unito e come lo stesso governo francese sottolinea nelle sue osservazioni scritte, le questioni pregiudiziali si basano sulla premessa che la sentenza spagnola e la sentenza ex articolo 66 sono incompatibili. Inoltre, come altresì rilevato dal Regno Unito in udienza, dalla sentenza del giudice del rinvio del 18 dicembre 2020, in cui detto giudice si è pronunciato sulle questioni da sollevare in via pregiudiziale, risulta evidente che esso ha respinto l’espresso invito formulato dallo Stato spagnolo a rinviare alla Corte alcune questioni relative al contrasto fra decisioni. È sufficiente ricordare che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che sono necessarie ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale (15). Sebbene il giudice del rinvio sia libero di invitare le parti dinanzi ad esso a suggerire formulazioni che possano essere raccolte nella redazione dei quesiti pregiudiziali, spetta unicamente a tale giudice deciderne sia la forma sia il contenuto (16). La giurisprudenza della Corte precisa inoltre che, se il giudice del rinvio indica espressamente nella sua decisione di rinvio che non ha ritenuto necessario sottoporre una questione o se ha implicitamente rifiutato d’interpellare la Corte su una questione sollevata da una delle parti, la Corte non può rispondere a tale questione né prenderla in considerazione nell’ambito del rinvio pregiudiziale (17). Alla luce di quanto precede, gli argomenti del governo francese sulla questione del contrasto fra decisioni sono palesemente irricevibili.

37.      In secondo luogo, tali argomenti sono, in ogni caso, inoperanti. Nella sentenza Hoffmann, la Corte ha dichiarato che, per stabilire se vi sia contrasto fra due sentenze, occorre ricercare se esse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente (18). Pertanto, il contrasto si accerta con riferimento agli effetti generati dalle sentenze; esso non riguarda né le argomentazioni giuridiche su cui le stesse si fondano né i passaggi processuali che hanno condotto alla loro adozione (19). Il contrasto fra sentenze non dipende neppure dal comportamento delle parti, come suggerisce il governo francese. Orbene, nella fattispecie, le sentenze in questione hanno effetti giuridici diametralmente opposti, almeno per quanto riguarda il Club: mentre la sentenza spagnola ha ritenuto il Club responsabile, la sentenza ex articolo 66 ha dichiarato il Club non responsabile in virtù della clausola «solve et repete».

B.      Sulle prime due questioni pregiudiziali

38.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se una sentenza che riprende i termini di un lodo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della legge sull’arbitrato del 1996 possa costituire una «decisione» pertinente di uno Stato membro richiesto ai fini dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Con la sua seconda questione, detto giudice chiede se il fatto che una tale sentenza non rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001, in ragione del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), osti a che essa costituisca una «decisione» pertinente ai sensi del suo articolo 34, punto 3.

39.      Poiché queste due questioni sono strettamente collegate, propongo di esaminarle insieme.

40.      In via preliminare, respingerei il suggerimento del Regno Unito secondo il quale la Corte non dovrebbe rispondere alle prime due questioni in quanto esse «riguardano essenzialmente una divergenza sul fatto che la controversia sia o meno risolta in modo esaustivo dall’arbitrato» e, di conseguenza, il loro oggetto rientra nell’ambito dell’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera d). In primo luogo, le due questioni chiedono l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 32 e dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Finché tale interpretazione non sia stata fornita, non è possibile affermare se l’arbitrato abbia esaustivamente risolto la controversia sottostante tra le parti. Pertanto, con l’eccezione sollevata a tale titolo il Regno Unito sta mettendo il carro davanti ai buoi. In secondo luogo, nella sentenza Owens Bank (20), delle tre questioni sottoposte alla Corte, le prime due riguardavano l’applicazione della convenzione di Bruxelles ai procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all’esecuzione di sentenze pronunciate in Stati non aderenti alla convenzione, mentre la terza questione era diretta all’accertamento dei principi di diritto comunitario applicabili alla litispendenza. La Corte ha risposto negativamente alle prime due questioni, e di conseguenza ha ritenuto che non fosse necessario rispondere alla terza questione. Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma il Regno Unito, il motivo per il quale la Corte non ha risposto alle questioni sottopostele nella causa Owens Bank non era perché esse esulavano dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles.

41.      Le ragioni – e la portata – dell’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 sono contenute nei lavori preparatori riguardanti la precedente versione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001, che si trova nella convenzione di Bruxelles (21), vale a dire l’articolo 1, paragrafo 2, punto 4, nella cosiddetta «relazione Heidelberg» (22), in alcune conclusioni degli avvocati generali e in varie sentenze della Corte.

42.      Dalla relazione Jenard (23) e dalla relazione Evrigenis e Kerameus (24) risulta che l’arbitrato è stato escluso dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles a causa della presenza di numerosi accordi internazionali multilaterali sull’arbitrato. La relazione Schlosser (25) fa riferimento in particolare alla convenzione di New York del 1958, della quale erano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’epoca, ad eccezione dell’Irlanda e del Lussemburgo. Allo stesso modo, la relazione Heidelberg (26) osserva che, storicamente, l’esclusione si spiega con il rapporto tra il «regime di Bruxelles» e la convenzione di New York del 1958. In tale relazione si legge che «[a]ll’epoca dei negoziati per la convenzione [di Bruxelles], negli anni ’60, vi era un ampio consenso sul fatto che il riconoscimento degli accordi e dei lodi arbitrali funzionasse in modo efficiente ai sensi della convenzione di New York del 1958 e che, di conseguenza, l’arbitrato non avrebbe dovuto essere trattato dallo strumento europeo» e che, «[i]noltre, all’epoca il Consiglio [d’Europa] stava elaborando uno strumento parallelo sull’arbitrato che alla fine si è rivelato infruttuoso» (27). Che la convenzione di Bruxelles abbia inserito l’eccezione arbitrale per garantire l’osservanza degli accordi internazionali già esistenti in materia, e segnatamente la convenzione di New York del 1958, è stato confermato dalla Corte nella causa Rich (28), dall’avvocato generale Léger nelle sue conclusioni nella causa Van Uden (29) e dall’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nelle cause Allianz e Generali Assicurazioni Generali (30).

43.      La convenzione di Bruxelles e il suo successore, il regolamento n. 44/2001, erano quindi destinati a non pregiudicare l’applicazione della convenzione di New York del 1958 negli Stati membri (31). In particolare, nessuno di questi atti riguarda i procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali, che sono disciplinati dal diritto nazionale e internazionale applicabile nello Stato membro in cui tale riconoscimento ed esecuzione sono richiesti.

44.      Come giustamente rilevato dalla Commissione, la convenzione di New York del 1958 non entra in gioco nel procedimento che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, giacché tale procedimento non comporta, come richiede l’articolo I, punto 1, di tale convenzione, il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale in uno Stato diverso da quello in cui tale lodo è stato pronunciato. Peraltro, la sentenza spagnola rientra chiaramente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, le cui disposizioni ne disciplinano quindi il riconoscimento e l’esecuzione in un altro Stato membro.

45.      Sebbene il testo dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 (e del suo predecessore, l’articolo 1, paragrafo 2, punto 4, della convenzione di Bruxelles) non fornisca alcuna chiara indicazione sulla misura in cui l’arbitrato è escluso dal suo ambito di applicazione, è pacifico che tale esclusione sia «completa» (32) e che debba essere interpretata estensivamente.

46.      Dalla relazione Jenard (33) risulta quindi che l’esclusione dell’arbitrato non è limitata ai procedimenti dinanzi a un arbitro, ma include i procedimenti giudiziari relativi a un arbitrato. La relazione Schlosser precisa che la convenzione di Bruxelles non si applica alle procedure giudiziarie sussidiarie alla procedura arbitrale (34) né alle decisioni sulla validità di una clausola compromissoria e, se del caso, che impone alle parti di non proseguire in una procedura arbitrale (35). Tale relazione indica inoltre che la convenzione di Bruxelles non si applica a procedure e a decisioni relative a domande di annullamento, modifica, riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali, né a «decisioni giudiziarie in cui vengano incorporat[i] lodi arbitrali, tecnica di riconoscimento abituale nel diritto del Regno Unito» (36). Allo stesso modo, la relazione Evrigenis e Kerameus (37) afferma che la convenzione di Bruxelles non contempla le procedure riguardanti direttamente e in quanto argomento principale l’arbitrato, quali ad esempio i casi di intervento di un tribunale per la costituzione dell’organo arbitrale, di annullamento giudiziario o di constatazione della validità di un lodo arbitrale o constatazione dell’esistenza di vizi che l’inficiano.

47.      Nel solco di quanto precede, nella sentenza Rich, che riguardava la nomina di un arbitro da parte di un organo giurisdizionale nazionale, la Corte ha dichiarato che «le parti contraenti hanno inteso escludere l’arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati» (38). Ha inoltre dichiarato che, per stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles, deve essere preso in considerazione esclusivamente l’oggetto di tale controversia. Pertanto, se, in virtù del suo oggetto, una controversia è esclusa dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles, l’esistenza di una questione preliminare, su cui il giudice deve pronunciarsi per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l’applicazione di tale convenzione (39). Nella sentenza Van Uden, che riguardava una domanda di procedimento sommario concernente il pagamento di crediti derivanti da un contratto contenente una clausola compromissoria, la Corte ha dichiarato che i provvedimenti provvisori non mirano, in via di principio, ad attuare un procedimento arbitrale, ma sono adottati contemporaneamente allo stesso per rafforzarne l’efficacia, che l’oggetto di detti provvedimenti non riguarda l’arbitrato in quanto materia, ma la salvaguardia di diritti di natura molto varia e che la loro appartenenza all’ambito d’applicazione della convenzione di Bruxelles è quindi determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare. La Corte ha dunque concluso che, se l’oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori verte su una questione che rientra nell’ambito d’applicazione ratione materiae della convenzione di Bruxelles, quest’ultima si applica (40). Infine, nella causa Gazprom (41), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se il regolamento n. 44/2001 osti a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, o a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale pronunciato da un tribunale arbitrale di un altro Stato membro che aveva vietato ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice del primo Stato membro. La Corte ha risposto negativamente a tale questione, ricordando che il regolamento n. 44/2001 non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo emesso da un tribunale arbitrale in un altro Stato membro.

48.      A mio avviso, da quanto precede risulta chiaramente che una sentenza che riprende i termini di un lodo, come una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della legge sull’arbitrato del 1996, rientra nell’esclusione dell’arbitrato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001. Risulta peraltro che il giudice del rinvio e tutte le parti comparse dinanzi alla Corte concordano con tale interpretazione.

49.      Come sostengono giustamente il Club, il Regno Unito e la Commissione, l’esclusione dell’arbitrato dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001 ha l’effetto, in particolare, di rendere impossibile il ricorso a tale regolamento per eseguire un lodo arbitrale in un altro Stato membro trasformandolo prima in una sentenza e chiedendo poi ai giudici dell’altro Stato membro l’esecuzione di tale sentenza ai sensi del suo capo III (42).

50.      Tuttavia, non è questa la fattispecie che ci occupa. Non si tratta di un tentativo di far riconoscere o eseguire in un altro Stato membro una sentenza inglese emessa ai sensi dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996. Il caso di specie riguarda l’effetto di una tale sentenza in circostanze in cui essa sia incompatibile con una sentenza di un altro Stato membro di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione in Inghilterra e nel Galles.

51.      Si pone allora la questione se tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione di quella contemplata dall’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

52.      Al pari del Club, del Regno Unito e della Commissione, ritengo che, per i seguenti tre motivi, una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 possa tranquillamente essere qualificata come «decisione» nello Stato richiesto ai fini dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

53.      In primo luogo, l’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 definisce la nozione di «decisione» in termini molto ampi (43). Questa definizione si applica a tutte le disposizioni di tale regolamento in cui figura detta nozione (44), compreso l’articolo 34, punto 3.

54.      In secondo luogo, al punto 17 della citata sentenza nella causa Solo Kleinmotoren, la Corte ha dichiarato che, per poter essere qualificato come «decisione» ai sensi della convenzione di Bruxelles, «l’atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti» (45).

55.      Una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, dell’Arbitration Act del 1996 (legge sull’arbitrato del 1966) soddisfa pienamente tali condizioni. Dalla descrizione che l’ordinanza di rinvio fa del procedimento mediante il quale gli organi giurisdizionali inglesi emettono una sentenza di esecuzione di un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 risulta che detto procedimento non consiste in un’approvazione automatica del lodo né equivale alla mera apposizione di un timbro. L’organo giurisdizionale ascolta le motivazioni e adotta una decisione di natura giudiziaria su una serie di questioni di merito, quali la competenza dell’arbitro, se sia nell’interesse della giustizia pronunciare la decisione (esame della praticità e dell’utilità di emettere l’ordinanza), questioni relative all’ordine pubblico e agli interessi dei terzi. A tal fine, il giudice può ordinare che varie questioni di diritto e di fatto siano oggetto di indagine e di giudizio (46). Ne consegue che, come indicato nell’ordinanza di rinvio, un giudice adito ai sensi dell’articolo 66 può risolvere importanti questioni di merito controverse tra le parti, sebbene esse non abbiano la medesima portata delle questioni o tematiche decise dal tribunale arbitrale e oggetto del lodo.

56.      Risulta altresì, come correttamente evidenziato dal Regno Unito e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, che il potere di decidere di emettere una sentenza nei termini di un lodo arbitrale non deriva dal lodo o dall’accordo delle parti di deferire la controversia in arbitrato, ma dalla competenza conferita all’autorità giurisdizionale inglese a tal fine, che include la soluzione di questioni di merito controverse tra le parti. Contrariamente a quanto asserito dai governi tedesco e francese, il giudice inglese non si trova nella stessa posizione di un giudice che ratifica una transazione conclusa tra le parti, come nelle circostanze che hanno dato luogo alla sentenza Solo Kleinmotoren, in cui la Corte ha constatato che «[l]e transazioni giudiziarie rivestono infatti carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti» (47). Come si sostiene giustamente nelle osservazioni scritte della Commissione, un lodo arbitrale non è la manifestazione di un accordo tra le parti sulle questioni che ne sono oggetto, ma è invece il giudizio su una controversia relativa a tali questioni.

57.      In terzo luogo, concordo con le osservazioni scritte del Club e del Regno Unito quando sostengono che il fatto che una sentenza adottata ai sensi dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 non tratti tutte le questioni sottoposte al tribunale arbitrale non impedisce che essa sia una «decisione» ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (48). In particolare, non è previsto alcun obbligo che imponga a un organo giurisdizionale di decidere su tutti gli elementi di merito di una controversia al fine di pronunciare una sentenza che soddisfi le finalità di tale disposizione. A titolo di esempio, nella sentenza Gambazzi, la Corte ha ritenuto che, ai fini della qualificazione come «decisioni» ai sensi del suddetto articolo è sufficiente che si tratti di «decisioni giurisdizionali che [...] sono state oggetto, o avrebbero potuto essere oggetto, [nello] Stato di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio» (49). In tale causa, una sentenza contumaciale pronunciata da un giudice inglese in circostanze nelle quali il convenuto era stato escluso dal procedimento per non aver adempiuto a un’ordinanza del giudice, è stata ritenuta una «decisione», nonostante il giudice non avesse esaminato nel merito le domande del ricorrente, ma si fosse limitato a verificare se le condizioni per emettere una sentenza contumaciale fossero state soddisfatte.

58.      È ben vero che il punto 17 della sentenza nella causa Solo Kleinmotoren (50) recita, nella versione inglese, «the issues between the parties» (le questioni controverse tra le parti). Tuttavia, dal punto 21 di tale sentenza, che fa riferimento a «a matter at issue between the parties (una questione controversa tra le parti)», e dalla versione del punto 17 nella lingua processuale, cioè il tedesco, risulta che non si intendeva dare alcuna rilevanza all’impiego dell’articolo determinativo nella versione in lingua inglese (51).

59.      Condivido anche il parere del Club, del governo tedesco (52), del Regno Unito e della Commissione, secondo cui l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 si applica a qualsiasi decisione in contrasto con un’altra decisione e che sia stata pronunciata in una controversia tra le stesse parti nello Stato membro richiesto, indipendentemente dal fatto che il suo oggetto rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001. In altri termini, l’esclusione dell’arbitrato operata dal suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), non si applica in una maniera tale da escludere che dette decisioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

60.      L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 non è determinante per stabilire se una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, di quest’ultimo rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento per la semplice ragione che tali disposizioni sono state adottate per fini diversi e perseguono obiettivi diversi.

61.      In merito alla finalità e agli obiettivi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, una volta che una «decisione», quale definita all’articolo 32 di tale regolamento, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae dello stesso, essa può beneficiare del riconoscimento reciproco e può quindi «viaggiare». Per riprendere la ricostruzione sostenuta dal Club: «L’art[icolo] 1 ha ad oggetto l’applicazione del regolamento al procedimento, che, nel caso di un’istanza di esecuzione ai sensi del capo III, è determinato dall’oggetto della sentenza da eseguire (in questo caso, la sentenza spagnola)», e «[u]na volta che il regolamento è ritenuto applicabile con riferimento a tale procedimento, l’art[icolo] 1 non ha più alcun ruolo da svolgere».

62.      Come rilevato dal Club, dal governo tedesco, dal Regno Unito e dalla Commissione, l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 soddisfa una diversa finalità e persegue obiettivi diversi, vale a dire tutelare l’integrità dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro e garantire che l’ordine sociale di quest’ultimo non sia turbato dall’obbligo di riconoscere una decisione straniera contrastante con una decisione emessa dai propri organi giurisdizionali. La relazione Jenard ha individuato tale principio fondamentale nella convenzione di Bruxelles (53). La Corte ha addotto tale principio a sostegno della propria motivazione nella sentenza Solo Kleinmotoren (54). L’interpretazione dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 si basa quindi sull’esigenza di non turbare l’ordine sociale dello Stato membro richiesto (55).

63.      Poiché l’esclusione di alcune materie dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001 faceva nascere il rischio di decisioni contrastanti, è stato necessario adottare delle norme che disciplinassero tali ipotesi. Siffatto rischio nell’ambito dell’arbitrato è espressamente riconosciuto nelle conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Rich e dell’avvocato generale Kokott nella causa Allianz e Generali Assicurazioni Generali (56). In forza del suo articolo 1, paragrafo 2, si ritiene che molte materie importanti non rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, tra cui lo stato o la capacità giuridica delle persone fisiche, i testamenti e le successioni, il fallimento, l’insolvenza e la sicurezza sociale. Concordo quindi con il Club, il governo tedesco, il Regno Unito e la Commissione là dove sostengono che l’ordine sociale e l’ordinamento giuridico interno degli Stati membri sarebbero gravemente turbati se i loro organi giurisdizionali fossero obbligati ad ignorare le sentenze aventi ad oggetto tutte queste materie, pronunciate all’interno della loro circoscrizione da altri organi giurisdizionali di quello stesso Stato membro, e che potrebbero essere passate in giudicato, a favore di una sentenza – potenzialmente successiva – proveniente da un giudice di un altro Stato membro che si pronunci sulla stessa questione. In assenza di chiare disposizioni in contrario, è ragionevole concludere che il legislatore dell’Unione non intendeva emanare disposizioni il cui impatto avrebbe potuto turbare in tale misura l’ordine sociale degli Stati membri.

64.      La sentenza della Corte nella causa Hoffmann (57) chiarisce inoltre che una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale dello Stato in cui è richiesto il riconoscimento di una decisione straniera deve essere trattata con il dovuto rispetto, anche se l’oggetto di questa prima sentenza non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Nella causa Hoffmann, una sentenza tedesca condannava un marito a corrispondere gli alimenti alla moglie, dalla quale si era separato in Germania. In seguito, egli aveva ottenuto una sentenza di divorzio da un giudice dei Paesi Bassi, che non era stata riconosciuta in Germania. All’epoca dei fatti, la convenzione di Bruxelles escludeva dal proprio ambito di applicazione lo stato delle persone fisiche, ma includeva la corresponsione degli alimenti al coniuge. Nell’ambito di un procedimento di esecuzione della sentenza tedesca nei Paesi Bassi, è stato chiesto alla Corte se l’esecuzione dovesse essere rifiutata ai sensi dell’articolo 27, punto 3, della convenzione di Bruxelles (58) sulla base del fatto che detta sentenza era in contrasto con la sentenza di divorzio pronunciata nei Paesi Bassi. La Corte ha dichiarato che il giudice dei Paesi Bassi avrebbe dovuto rifiutare l’esecuzione della decisione tedesca. Ha osservato, in particolare, che «le decisioni di cui trattasi producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente» e che «[l]a decisione straniera che presuppone necessariamente l’esistenza del vincolo matrimoniale dovrebbe difatti essere eseguita, sebbene tale vincolo sia stato sciolto da una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto» (59).

65.      Concordo con la Commissione nel senso che la posizione adottata dalla Corte nella causa Hoffmann (60) soddisfa i requisiti del sistema di giurisdizione istituito dal regolamento n. 44/2001, agevolando la validità delle sentenze nelle giurisdizioni in cui vengono pronunciate. La sentenza tedesca e il decreto di divorzio emesso nei Paesi Bassi non potrebbero esistere nello stesso ordinamento giuridico. Se la convenzione di Bruxelles avesse consentito una tale situazione, avrebbe pregiudicato l’ordine sociale nei Paesi Bassi (61). Poiché, ai fini della presente analisi, non vi è motivo di distinguere tra le varie eccezioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, è inoltre irrilevante il fatto che la sentenza Hoffmann non riguardi l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

66.      Infine, mi convince anche l’argomento avanzato dal Club, dal Regno Unito e dalla Commissione secondo cui un’interpretazione dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, secondo cui le decisioni dei giudici nazionali che danno effetto ai lodi arbitrali, come la sentenza ex articolo 66, paragrafo 2, di cui è causa, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale disposizione, genera almeno due anomalie.

67.      In primo luogo, da un lato, in forza dell’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001, una decisione emessa precedentemente in uno Stato terzo, che per definizione non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, potrebbe ostare al riconoscimento di una decisione contrastante pronunciata successivamente in uno Stato membro diverso da quello in cui è richiesto il riconoscimento. Dall’altro lato, una decisione contrastante pronunciata nello Stato membro richiesto, il cui oggetto sarebbe ritenuto estraneo all’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, non avrebbe tale effetto. A titolo di esempio, una decisione emessa da un organo giurisdizionale in Bolivia, uno Stato terzo, potrebbe impedire che una decisione emessa da un giudice in Irlanda, uno Stato membro, sia riconosciuta in Francia, un altro Stato membro, mentre una decisione emessa da un organo giurisdizionale francese non potrebbe essere invocata per impedire che la decisione irlandese sia riconosciuta in Francia.

68.      In secondo luogo, un lodo arbitrale non nazionale si troverebbe collocato, nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in una posizione superiore rispetto a un lodo arbitrale nazionale che fosse stato eseguito dagli organi giurisdizionali di quello Stato membro. Laddove uno Stato membro abbia riconosciuto un lodo arbitrale non nazionale ai sensi della convenzione di New York del 1958, esso non può successivamente invocare il regolamento n. 44/2001 per eseguire una sentenza di uno Stato membro in contrasto con tale lodo arbitrale non nazionale. Un lodo arbitrale nazionale eseguito mediante una sentenza nello Stato membro richiesto si troverebbe in una posizione deteriore, poiché non godrebbe né dello status di lodo ai sensi della convenzione di New York del 1958 (62), né avrebbe diritto alla protezione conferita dall’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Nella presente causa, se la sentenza ex articolo 66 non precludesse l’esecuzione della sentenza spagnola in Inghilterra, il lodo sarebbe giuridicamente inefficace nella giurisdizione della sede dell’arbitrato, ma potrebbe comunque essere eseguito in un altro Stato membro prevalendo sulla sentenza spagnola. Prendiamo l’esempio proposto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. Se gli organi giurisdizionali francesi ritenessero che la convenzione di New York del 1958 li obbliga a riconoscere il lodo, il regolamento n. 44/2001 non impedirebbe l’esecuzione del lodo in Francia, e gli organi giurisdizionali francesi non sarebbero obbligati a riconoscere la sentenza spagnola nella misura in cui essa è in contrasto con il lodo.

69.      In conclusione, concordo con il Club, il Regno Unito e la Commissione sul fatto che una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della legge sull’arbitrato del 1996 può costituire una «una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto» ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, a prescindere dal fatto che essa non rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

70.      Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della legge sull’arbitrato del 1996 è idonea a costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai fini dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, anche se tale sentenza non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dello stesso.

C.      Terza questione

71.      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui la Corte ritenga che l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non sia applicabile, sia ammissibile invocare l’articolo 34, punto 1, di tale regolamento come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro a causa dell’esistenza di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una sentenza che riprende i termini di tale lodo adottata da un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. In particolare, il giudice del rinvio chiede se, in tali circostanze, si possa ricorrere all’articolo 34, punto 1, oppure se l’articolo 34, punti 3 e 4, prevedano tassativamente i motivi ai sensi dei quali la res judicata e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l’esecuzione.

72.      Tenuto conto della risposta che propongo alla Corte di dare alle prime due questioni, che risolve le questioni sollevate nel procedimento principale e consente al giudice del rinvio di risolvere il conflitto tra la sentenza ex articolo 66 e la sentenza spagnola, suggerisco che non è necessario rispondere alla terza questione. Tuttavia, nell’interesse della completezza e tenuto conto della possibilità che la Corte si pronunci diversamente sulla risposta alle prime due questioni da me proposta, affronterò brevemente la terza questione.

73.      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento. Può quindi essere applicato soltanto in casi eccezionali (63). Sebbene, in forza della riserva di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, gli Stati membri siano in linea di principio liberi di determinare le esigenze di ordine pubblico, detto regolamento definisce i limiti di tale nozione (64). Pertanto, benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però nondimeno tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di tale Stato membro può ricorrervi per non riconoscere una decisione promanante da un giudice di un altro Stato membro (65).

74.      Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che è ammissibile ricorrere all’ordine pubblico solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro costituirebbe una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (66). Nella sentenza Hoffmann (67), la Corte ha dichiarato che il ricorso all’ordine pubblico, che deve applicarsi soltanto in casi eccezionali, è in ogni caso escluso allorché il problema che si pone sia quello della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale. Il problema deve pertanto essere risolto sulla base dell’articolo 27, paragrafo 3, della convenzione di Bruxelles (68).

75.      Si può anche fare riferimento alla relazione Jenard (69), nella quale è stato rilevato che «il caso in cui una sentenza straniera sia inconciliabile con una sentenza pronunciata da un giudice nazionale è regolato nelle convenzioni esistenti sia facendo ricorso all’ordine pubblico (…) sia mediante una clausola ad hoc». La relazione afferma che «il ricorso all’ordine pubblico rischiava di dare a questa nozione un’estensione troppo vasta».

76.      Inoltre, come ha osservato l’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa Salzgitter Mannesmann Handel, l’articolo 34, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 44/2001 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 34, punto 1, che ha portata generale. Laddove le considerazioni di ordine pubblico pertinenti rientrino nelle altre eccezioni, l’ultima norma non può essere applicata (70).

77.      Condivido pertanto l’osservazione del governo francese secondo cui il legislatore dell’Unione ha inteso disciplinare in modo tassativo la questione della res judicata e/o del contrasto fra decisioni mediante l’articolo 34, punti 3 e 4, del regolamento n. 44/2001, escludendo così la possibilità di ricorrere alla nozione di ordine pubblico in tale contesto. Ne consegue che la Corte non dovrebbe adottare un’interpretazione estensiva dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 che limiti l’effetto utile dei suoi punti 3 e 4 o che agevoli un’eventuale elusione delle condizioni enunciate in detti punti.

78.      Nell’ipotesi in cui la Corte dichiarasse che l’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle circostanze della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, suggerisco che dichiari che il giudice del rinvio non può invocare l’articolo 34, punto 1, di tale regolamento come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una precedente sentenza che riprende i termini di tale lodo emessa da un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento e che i punti 3 e 4 dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 prevedono tassativamente i motivi ai sensi dei quali la res judicata e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione.

VI.    Conclusione

79.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito] come segue:

Una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, dell’Arbitration Act 1996 (legge sull’arbitrato del 1996) è idonea a costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai fini dell’articolo 34, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, indipendentemente dal fatto che tale sentenza non rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dello stesso.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2001, L 12, pag. 1. Il regolamento n. 44/2001 ha abrogato e sostituito la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36; testo consolidato in GU 1998, C 27, pag. 1). Tale regolamento è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che quest’ultimo regolamento «si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015». Poiché l’azione da cui è scaturita la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta prima di tale data, si applica ratione temporis il regolamento n. 44/2001. L’obiettivo del regolamento n. 44/2001, come quello del suo predecessore, vale a dire la convenzione di Bruxelles, è quello di determinare il giudice competente per le controversie in materia civile e commerciale nei rapporti tra Stati membri e di agevolare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.


3      United Nations Treaty Series (UNTS), vol. 330, pag. 3.


4      È appropriata la seguente affermazione dell’avvocato generale Wathelet, figurante al paragrafo 91 delle sue conclusioni nella causa Gazprom (C‑536/13, EU:C:2014:2414): «È vero che [il regolamento n. 1215/2012] sarà applicabile unicamente a partire dal 10 gennaio 2015, ma [...] ritengo che la Corte dovrebbe tenerne conto nella presente causa, in quanto la novità principale di tale regolamento, il quale riprende l’esclusione dell’arbitrato dal suo ambito di applicazione, risiede non tanto nel testo della parte dispositiva, bensì piuttosto nel suo considerando 12, il quale, in realtà, pressappoco alla maniera di una legge interpretativa retroattiva, spiega in che modo tale esclusione debba e avrebbe dovuto essere sempre interpretata.».


5      https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents.


6      BOE n. 281, del 24 novembre 1995, pag. 33987 (in prosieguo: il «codice penale spagnolo»).


7      Il giudice del rinvio spiega che l’assicurazione P&I è una forma di assicurazione a indennizzo reciproco fornita dai «club» P&I a vantaggio dei propri membri armatori nei confronti delle responsabilità verso i terzi derivanti dall’uso e dalla gestione delle loro navi. Può includere la copertura inquinamento relativamente alla responsabilità nei confronti di terzi nel caso in cui si verifichi un evento di inquinamento. Il Club era l’assicuratore degli armatori anche rispetto ai loro autonomi obblighi di assicurazione obbligatoria previsti dall’Accordo internazionale sulla responsabilità civile per i danni d’inquinamento causato da idrocarburi. Con riferimento a tale accordo, il Club ha risarcito il danno subito dalle parti lese a tale titolo fino al massimale ivi previsto.


8      Il giudice del rinvio afferma che, secondo il diritto inglese, le clausole «solve et repete» interpongono una condizione sospensiva rispetto a qualsiasi rimborso di somme previsto dal contratto di assicurazione, sia da parte dei contraenti che da parte di terzi che esercitano i diritti contrattuali altrui. Prima di poter ottenere il rimborso di dette somme da parte degli assicuratori, l’assicurato, nella fattispecie gli armatori, deve prima aver pagato l’intero importo di tale responsabilità. Tali clausole sono applicabili nel diritto inglese in conformità con i loro termini. Chi intende attivare tale copertura assicurativa, come ad esempio la vittima di una fuoriuscita di petrolio, deve, secondo il diritto inglese, assumersi l’onere di tale contratto, comprese le eventuali clausole di arbitrato e di scelta della legge.


9      Il tribunale arbitrale ha invitato lo Stato spagnolo a partecipare al procedimento e gli ha notificato tutti gli atti in ogni fase della procedura.


10      Tali ordinanza e sentenza sono in prosieguo denominate «la sentenza ex articolo 66».


11      Lo Stato spagnolo e il Club erano le uniche parti del procedimento sfociato nell’ordinanza di registrazione.


12      GU 2020, L 29, pag. 7. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, di tale accordo, la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata quando la cancelleria presso la Corte di giustizia registra la domanda giudiziale.


13      Sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 46).


14      Sentenze del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 32) e del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 15).


15      Sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio nazionale dei geologi (C‑136/12, ECLI:EU:C:2013:489, punto 31).


16      Sentenza del 21 luglio 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, punto 65).


17      Sentenza del 13 dicembre 2018, Touring Tours und Travel e Sociedad de Transportes (C‑412/17 e C‑474/17, EU:C:2018:1005, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


18      Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61, punto 22). V. anche sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, punto 40).


19      V., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, punto 44) e conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:107, paragrafo 54).


20      Sentenza del 20 gennaio 1994 (C‑129/92, EU:C:1994:13).


21      Come osserva l’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2008:466, paragrafi 28 e 29), per definire l’«arbitrato» si può fare riferimento sia ai travaux préparatoires riguardanti la convenzione di Bruxelles sia alla giurisprudenza della Corte.


22      B. Hess, T. Pfeiffer, e P. Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, settembre 2007, paragrafi 106 e 107. Tale relazione è stata elaborata su richiesta della Commissione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 73 del regolamento n. 44/2001, al fine di agevolare la riforma di tale regolamento.


23      P. Jenard, Relazione sulla convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e sull’esecuzione degli atti autentici (GU 1979, C 59, pag. 1, pag. 13).


24      D.I. Evrigenis e K.D. Kerameus, Relazione in merito all’adesione della Repubblica ellenica alla convenzione comunitaria concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1986, C 298, pag. 1, paragrafo 35).


25      P. Schlosser, Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, paragrafo 61).


26      V. relazione Heidelberg (cit. alla nota 22, paragrafo 106).


27      Ibid.


28      Sentenza del 25 luglio 1991 (C‑190/89, EU:C:1991:319, punti 17 e 18).


29      Al paragrafo 51 delle sue conclusioni (C‑391/95, EU:C:1997:288), l’avvocato generale Léger afferma che «[l]’obiettivo era [...] di evitare che la Convenzione di Bruxelles costituisse un doppione delle disposizioni internazionali, preesistenti o future».


30      Conclusioni dell’avvocato generale Kokott (C‑185/07, EU:C:2008:466, paragrafo 46).


31      Come indicato all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il quale prevede che le sue disposizioni non pregiudicano l’applicazione della convenzione di New York del 1958.


32      V. relazione Heidelberg (cit. alla nota 22, paragrafo 106).


33      «La convenzione [di Bruxelles] non si applica né al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali [...], né per determinare la competenza dei tribunali per le controversie relative ad un arbitrato – per esempio, le azioni intentate al fine di ottenere l’annullamento di un lodo arbitrale – né a maggior ragione al riconoscimento di decisioni pronunciate in merito a tali azioni» (relazione Jenard, cit. alla nota 23, pag. 13).


34      Come «la nomina o la revoca di arbitri, la determinazione del luogo dell’arbitrato, la proroga del termine previsto per il lodo arbitrale o le decisioni pregiudiziali su questioni sostanziali, previste dal diritto inglese come lo “statement of special case”» (relazione Schlosser, cit. alla nota 25, paragrafo 64).


35      Ibid.


36      Ibidem, paragrafo 65. Analogamente, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 chiarisce che le sue disposizioni non si applicano alle cause o alle decisioni riguardanti l’annullamento, il riesame, l’impugnazione, il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale.


37      Relazione Evrigenis e Kerameus (cit. alla nota 24, paragrafo 35). Si può fare riferimento anche alla relazione Heidelberg (citata alla nota 22), che indica, al paragrafo 106, che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001 esclude completamente non solo le procedure arbitrali, ma anche i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali statali relativi a un arbitrato, abbiano essi natura di supervisione, di conferma o di esecuzione.


38      Sentenza del 25 luglio 1991 (C‑190/89, EU:C:1991:319, punto 18). In tale causa, la Corte è stata invitata a stabilire se l’esclusione dell’arbitrato prevista dalla convenzione di Bruxelles si estenda ai procedimenti pendenti dinanzi a un giudice nazionale e, in caso affermativo, se tale esclusione si applichi anche quando in tali procedimenti viene sollevata una questione preliminare relativa all’esistenza o alla validità di una clausola compromissoria. V. anche sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543, punto 31) e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2008:466, paragrafi 45 e 47).


39      Ibidem, punto 26. V. anche la relazione Jenard (cit. alla nota 23), pag. 10.


40      Sentenza del 17 novembre 1998 (C‑391/95, EU:C:1998:543, punti 33 e 34).


41      Sentenza del 13 maggio 2015 (C‑536/13, EU:C:2015:316).


42      V., in tal senso, Hartley, T., «Arbitration and the Brussels I Regulation – Before and After Brexit», Journal of Private International Law, 2021, vol. 17, n. 1, 72. V. anche quanto osservato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni.


43      Come suggerisce la definizione citata al paragrafo 5 delle presenti conclusioni.


44      V., in tal senso, sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punti 15 e 20). L’articolo 25 della convenzione di Bruxelles, che tale sentenza ha interpretato, ha lo stesso contenuto dell’articolo 32 del regolamento n. 44/2001.


45      Ibidem, punto 17.


46      In questo caso consistente in un processo di sette giorni nel corso del quale sono state raccolte prove relative ai fatti nonché perizie di esperti di diritto spagnolo. Si veda il paragrafo 20 delle presenti conclusioni.


47      Sentenza del 2 giugno 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 18).


48      Nell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio si chiede se una sentenza adottata ai sensi dell’articolo 66 dell’Arbitration Act del 1996 (legge sull’arbitrato del 1996) possa essere considerata una «decisione» se il giudice nazionale ha risolto alcune, ma non tutte, le questioni di merito oggetto di controversia tra le parti, questioni di cui il tribunale arbitrale aveva avuto cognizione.


49      Sentenza del 2 aprile 2009 (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 23). Nella presente causa lo Stato spagnolo si è assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese e il procedimento sfociato nella sentenza ex articolo sezione 66 si è svolto in contraddittorio.


50      Sentenza del 2 giugno 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221).


51      La versione in lingua tedesca del punto 17 recita come segue: «über … Streitpunkte». Vedi anche le versioni in lingua francese («sur des points litigieux») e italiana («su questioni controverse») di tale punto.


52      Il governo tedesco ritiene, in definitiva, che le decisioni dei giudici dello Stato membro richiesto e che sono collegate a procedimenti arbitrali nazionali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


53      Relazione Jenard (cit. alla nota 23), pag. 45: «l’ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se la parte potesse giovarsi di due sentenze contraddittorie».


54      Sentenza del 2 giugno 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 21).


55      V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:107, paragrafo 53).


56      Conclusioni dell’avvocato generale Darmon (C‑190/89, EU:C:1991:58, paragrafo 102) e conclusioni dell’avvocato generale Kokott (C‑185/07, EU:C:2008:466, paragrafi da 70 a 73).


57      Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61).


58      Il predecessore dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


59      Sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 24).


60      Ibid.


61      La stessa opinione è sostenuta in dottrina. Cfr., ad esempio, Hartley (cit. alla precedente nota 42): «[...] abbiamo visto nella sentenza Hoffmann [...] che una decisione che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (o della convenzione) può tuttavia costituire un ostacolo al riconoscimento o all’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro. È una scelta che ci sembra appropriata. Dal punto di vista di un determinato ordinamento giuridico, un conflitto tra due sentenze è altrettanto inaccettabile anche nel caso in cui una delle due sentenze non rientra nel campo di applicazione del regolamento di Bruxelles: ciò che conta è che entrambe le sentenze siano valide all’interno dell’ordinamento giuridico in questione».


62      Ai sensi del suo articolo I, paragrafo 1, la convenzione di New York del 1958 si applica solo al riconoscimento dei lodi arbitrali emessi sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale.


63      Sentenza del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).


64      Ibid., punto 39 e giurisprudenza ivi citata.


65      Ibid., punto 40 e giurisprudenza ivi citata.


66      Ibid., punto 42 e giurisprudenza ivi citata.


67      Sentenza del 4 febbraio 1988 (145/86, EU:C:1988:61, punto 21).


68      Il predecessore dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


69      Relazione Jenard (cit. alla nota 24), pag. 45.


70      Conclusioni dell’avvocato generale Wahl (C-157/12, EU:C:2013:322, paragrafo 30).