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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Bank Kargoshaei e a. / Consiglio

(Causa T-8/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Legittimo affidamento – Riesame delle misure restrittive adottate – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Base giuridica – Forme sostanziali – Proporzionalità – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bank Kargoshaei (Teheran, Iran); Bank Melli Iran Investment Company (Teheran); Bank Melli Iran Printing and Publishing Company (Teheran); Cement Investment & Development Co. (Teheran); Mazandaran Cement Company (Teheran); Melli Agro-chemical Company (Teheran); e Shomal Cement Co. (Teheran) (rappresentanti: inizialmente avv.ti L. Defalque e S. Woog, successivamente avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, domanda di annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura che completi o modifichi uno degli atti impugnati in vigore alla data di chiusura della fase orale del procedimento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Kargoshaei, dalla Bank Melli Iran Investment Company, dalla Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, dalla Cement Investment & Development Co., dalla Mazandaran Cement Company, dalla Melli Agro-chemical Company e dalla Shomal Cement Co.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 72 del 5.3.2011.