Language of document : ECLI:EU:T:2013:402





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013 – Post Bank Iran / Consiglio

(causa T‑13/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Fondamento normativo – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento – Non discriminazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo che non arreca pregiudizio alla ricorrente in modo autonomo rispetto ad atti che producono effetti giuridici nei suoi confronti – Non luogo a provvedere (Art. 263 TFUE) (v. punto 43)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 45, 46)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) (v. punti 56, 60, 61)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizioni imposte da una sentenza annullata del Tribunale – Cancellazione di tali restrizioni dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Ammissibilità del controllo del rispetto di tali diritti da parte del giudice dell’Unione effettuato senza considerare siffatte restrizioni (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3 e 4, e n. 267/2012, art. 46, § 3 e 4) (v. punti 65, 66)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contemporaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o immediatamente dopo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 69, 70, 72)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione delle ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 71‑73)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che s’inscrive in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 74, 75)

8.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi di persone o entità soggette alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri o soltanto su taluni di essi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, e n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 85‑96)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – obbligo di menzionare il fondamento normativo – Insussistenza in caso di determinazione in funzione di altri elementi (Art. 296 TFUE) (v. punto 86)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto al contraddittorio – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio – Insussistenza della violazione (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 97‑100, 103, 108, 111, 112)

11.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare gli elementi a carico al fine di mettere l’interessato in grado di adire utilmente il giudice dell’Unione e di garantire il controllo da parte di quest’ultimo della legittimità dell’atto in discussione – Insussistenza della violazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punti 113, 114, 116, 117)

12.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale della legittimità – Portata – Ripartizione dell’onere della prova – Obbligo di presentare elementi di prova e di informazione concreti – Decisione basata su informazioni fornite da Stati membri e non comunicabili al giudice dell’Unione – Inammissibilità [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)] (v. punti 120, 128-130, 132, 134)

13.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Annullamento in due momenti diversi di due atti che comportano misure restrittive identiche – Rischio di un danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui non produrrà effetti l’annullamento del secondo (Art. 264, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II) (v. punti 137, 138, 140)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente; in secondo luogo, della decisione concernente la ricorrente «contenuta in» una lettera del 29 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono idonei ad incidere sulla situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione concernente la ricorrente «contenuta in» una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove esso riguardi la ricorrente e, in sesto luogo, di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio o della Commissione che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso, e, d’altro lato, domanda volta alla dichiarazione dell’inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, dell’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 19, pag. 22), dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 282, pag. 58), dell’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell’articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio dell’Unione europea o della Commissione europea che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso.

2)

Non occorre statuire né sulle conclusioni per l’annullamento delle decisioni nei confronti della Post Bank Iran «contenute [nelle]» lettere del Consiglio del 29 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011, né sull’eccezione di irricevibilità fatta valere dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, con riguardo unicamente alle conclusioni per l’annullamento della decisione nei confronti della Post Bank Iran «contenuta [nella]» lettera del Consiglio del 29 ottobre 2010.

3)

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 sono annullati laddove riguardano la Post Bank Iran.

4)

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, perdurano nei confronti della Post Bank Iran fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, laddove questa riguardi la Post Bank Iran.

5)

Il Consiglio, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Post Bank Iran.

6)

La Commissione sopporterà le proprie spese.