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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid (Spagna) il 21 marzo 2024 – Felicísima / Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal

(Causa C-218/24, Iberia Líneas Aéreas de España)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Felicísima

Resistente: Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 20011 , in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla sua applicazione sotto la voce di «bagaglio», consegnato o meno, gli animali domestici e da compagnia.

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1 Decisione 2001/539 del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).