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Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 – Benelli Q. J. / UAMI – Demharter (MOTOBI B PESARO)

(Causa T-171/13)1

[«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo MOTOBI B PESARO – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Prove presentate contro una domanda di decadenza dopo la scadenza del termine impartito – Mancata presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Disposizione contraria – Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q. J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentanti: P. Lukácsi e B. Bozóki, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Demharter GmbH (Dillingen, Germania) (rappresentante: A. Kohn, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 gennaio 2013 (procedimento R 2590/2011-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Demharter GmbH e la Benelli Q.J. Srl.

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese.

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1     GU C 147 del 25.5.2013.