Language of document : ECLI:EU:T:2013:223

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

29 aprile 2013 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Rifiuto della cancelleria della Corte di accettare lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte – Domanda di avvio di un procedimento di riesame di talune decisioni definitive adottate dal Tribunale in procedimenti d’impugnazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale»

Nella causa T‑355/12,

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da A. Placco, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del rifiuto della cancelleria della Corte di accettare taluni documenti depositati dal ricorrente,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da F. Dehousse (relatore), presidente facente funzione, K. O’Higgins e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha inviato tre lettere datate, rispettivamente, 6 ottobre, 10 novembre e 22 novembre 2010 al primo avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché quest’ultimo proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni definitive adottate dal Tribunale nelle cause T‑157/09 P (Marcuccio/Commissione), T‑515/09 P e T‑516/09 P (Marcuccio/Commissione), e T‑32/09 P (Marcuccio/Commissione), rispettivamente.

2        In risposta a ciascuna di tali domande, la cancelleria della Corte, con lettere del 24 e del 30 novembre 2010, ha informato il ricorrente che il regolamento di procedura della Corte non prevedeva la possibilità per le parti di chiedere il riesame di cui all’articolo 62 dello Statuto della Corte.

3        Il ricorrente ha inviato alla convenuta una lettera, datata 26 marzo 2012, nella quale denunciava gli atti della cancelleria della Corte e chiedeva alla convenuta di versargli EUR 75 000 a titolo di risarcimento del danno, nonché gli interessi su tale somma nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta lettera.

4        Con lettera dell’11 aprile 2012, la cancelleria della Corte ha respinto tale domanda.

5        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2012, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

6        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, comunque formatasi, con la quale la convenuta ha respinto la sua domanda del 26 marzo 2012;

–        annullare, per quanto necessario, la lettera dell’11 aprile 2012;

–        condannare la convenuta a versargli EUR 5 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno subito a causa degli atti, dei fatti e dei comportamenti illustrati ai punti da 1 a 5 del ricorso, nonché gli interessi su tale somma nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino al versamento effettivo di tale somma;

–        condannare la convenuta alle spese.

7        Il ricorrente ha peraltro chiesto l’audizione, da parte del Tribunale, di testimoni in grado di provare la portata e l’entità del danno.

8        Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 30 novembre 2012, il procedimento è stato sospeso in attesa della decisione della Corte sull’impugnazione proposta dal ricorrente contro l’ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012, Marcuccio/Corte di giustizia (T‑27/12, non pubblicata nella Raccolta), e ha poi ripreso il suo corso dopo l’ordinanza della Corte del 7 marzo 2013, Marcuccio/Corte di giustizia (C‑433/12 P, non pubblicata nella Raccolta), che ha respinto tale impugnazione.

 In diritto

9        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

10      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione dell’articolo 111 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento e, in particolare, senza disporre le misure istruttorie richieste dal ricorrente.

11      Il ricorrente ritiene che la cancelleria della Corte, senza alcun mandato del primo avvocato generale della Corte in tal senso, abbia abusivamente intercettato le lettere del ricorrente indirizzate a quest’ultimo, sottraendole alla sua attenzione.

12      Il ricorrente avrebbe, per tale ragione, subito una perdita dell’opportunità che il primo avvocato generale della Corte, esaminate tali lettere, proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni del Tribunale contestate dal ricorrente. Inoltre, tali atti della cancelleria della Corte avrebbero causato a quest’ultimo patema d’animo, sconcerto e disappunto, che avrebbero sconvolto la sua vita quotidiana e avrebbero costituito un ostacolo alla «realizzazione della personalità del medesimo».

13      In via preliminare, occorre rilevare che, malgrado la formulazione assai generica delle conclusioni dell’atto introduttivo, il presente ricorso costituisce, in sostanza, un ricorso per il risarcimento dei danni subiti a causa dei rifiuti asseritamente illegittimi da parte della cancelleria della Corte di accettare le lettere del ricorrente.

14      In primo luogo, si deve rilevare che, come indicato dalla cancelleria della Corte al ricorrente con le lettere menzionate al punto 2 supra, il regolamento di procedura della Corte non prevede la possibilità per una parte di chiedere il riesame di cui all’articolo 256, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia.

15      In secondo luogo, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nella versione vigente all’epoca dei fatti, e dall’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte emerge che quest’ultimo è incaricato della ricezione di ogni documento e che egli rifiuta di accettare qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento di procedura della Corte.

16      Le lettere menzionate al punto 1 supra costituiscono, con ogni evidenza, atti o documenti siffatti.

17      È dunque in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte che quest’ultimo, con le lettere menzionate al punto 2 supra, ha rifiutato di accettare tali atti o documenti.

18      Poiché quindi tali rifiuti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono affatto illegittimi e non costituiscono, peraltro, in alcun modo una violazione del principio di buona amministrazione, la prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, consistente nell’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione, non è soddisfatta.

19      Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

20      Essendo la presente ordinanza adottata dopo la notifica del ricorso alla convenuta, ma – tenuto conto della sospensione del procedimento e della mancata fissazione di un termine per il deposito del controricorso – prima che la convenuta abbia dovuto sostenere spese a tale riguardo, è sufficiente disporre che il ricorrente sopporti le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,


IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)


così provvede:


1)      Il ricorso è respinto.






2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.


Lussemburgo, 29 aprile 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

       F. Dehousse


* Lingua processuale: l’italiano.