Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 aprile 2013 – Marcuccio / Corte di giustizia
(causa T‑355/12)
«Responsabilità extracontrattuale – Rifiuto della cancelleria della Corte di accettare lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale della Corte – Domanda di avvio di un procedimento di riesame di talune decisioni definitive adottate dal Tribunale in procedimenti d’impugnazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale»
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Rifiuto della cancelleria della Corte di accettare lettere destinate al primo avvocato generale e con cui viene chiesto il riesame di decisioni adottate dal Tribunale in procedimenti d’impugnazione – Rifiuto non costituente un illecito – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto (Art. 256, § 2, TFUE e 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 62; regolamento di procedura della Corte, art. 17, § 1; istruzioni al cancelliere della Corte, art. 4, § 2) (v. punti 14-19)
Oggetto
| Ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del rifiuto della cancelleria della Corte di accettare taluni documenti depositati dal ricorrente. |
Dispositivo
2) | | Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese. |