Language of document : ECLI:EU:C:2016:895

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 novembre 2016 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali»

Nella causa C‑461/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 7 ottobre 2014,

Commissione europea, rappresentata da C. Hermes, E. Sanfrutos Cano, D. Loma-Osorio Lerena e G. Wilms, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il proprio ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le misure idonee ad evitare, nella zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») «Campiñas de Sevilla», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L 73, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 85/337»), dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2009, L 20, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

 Contesto normativo

 Direttiva 85/337

2        In forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4 di tale direttiva.

3        L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

–        l’uomo, la fauna e la flora;

–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

–        i beni materiali ed il patrimonio culturale;

–        l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

4        A termini dell’articolo 4 della medesima direttiva:

«1.      (…) [I] progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.      [P]er i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a)      un esame del progetto caso per caso;

o

b)      soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.      Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

(…)».

5        L’allegato I alla direttiva 85/337 contiene un elenco di progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. Tale elenco menziona, al punto 7, lettere a) e b), la «[c]ostruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (…) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m» e la «[c]ostruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione».

6        Il punto 2 dell’allegato III alla citata direttiva, intitolato «Localizzazione dei progetti», in relazione ai criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, così dispone:

«Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

–        dell’utilizzazione attuale del territorio;

–        della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

–        della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a)      zone umide;

(…)

d)      riserve e parchi naturali;

e)      zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base [alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1), e alla direttiva “habitat”];

(…)».

 Direttiva «uccelli»

7        La direttiva 79/409 ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Si è quindi proceduto, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, alla codificazione di tale direttiva a mezzo della direttiva «uccelli».

8        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva «uccelli» concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato FUE. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

9        L’articolo 4 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.      Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a)      delle specie minacciate di sparizione;

b)      delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c)      delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d)      di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2.      Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.

(…)

4.      Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

10      Tra varie altre specie, nell’allegato I della direttiva «uccelli» viene menzionata l’Otis tarda (l’otarda).

 Direttiva «habitat»

11      Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, la direttiva «habitat» ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri ove si applica il Trattato.

12      L’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«1.      Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.      Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

13      Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva:

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

 Fatti di causa e procedimento precontenzioso

14      A seguito di una denuncia presentata nel mese di febbraio del 2010 relativa al progetto di costruzione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Siviglia (Spagna) e Almeria (Spagna), tronchi ferroviari «Marchena-Osuna I», «Marchena‑Osuna II» nonché «Variante de Osuna», la Commissione, il 17 giugno 2011, ha inviato una lettera di diffida al Regno di Spagna in cui sosteneva che tale Stato membro aveva violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 3 della direttiva 85/337, dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat». Tale denuncia era corredata da un rapporto sul potenziale impatto dei lavori dell’asse ferroviario trasversale di Andalusia al suo passaggio attraverso la ZPS «Campiñas de Sevilla».

15      Nel suo complesso, il progetto prevede, da un lato, lavori infrastrutturali per migliorie e adeguamenti dei binari esistenti e, dall’altro lato, lavori per impianti complementari necessari per l’installazione e la messa in servizio della nuova piattaforma ferroviaria.

16      Per quanto concerne la parte relativa alle migliorie e agli adeguamenti della linea esistente, la valutazione di impatto ambientale è stata oggetto di pubblico dibattito il 4 luglio 2006. Con decisione datata 26 novembre 2006 è stata emessa una dichiarazione sull’impatto ambientale, adottata in conformità a detta valutazione. I lavori relativi all’infrastruttura sono cominciati il 4 dicembre 2007 e sono stati interrotti nel 2009. Detto progetto prevede l’attraversamento di uno spazio naturale, classificato il 29 luglio 2008 dalle autorità spagnole come ZPS per gli uccelli. Tale spazio è stato dichiarato ZPS successivamente all’autorizzazione del progetto in questione e alla relativa dichiarazione sull’impatto ambientale da parte delle autorità spagnole. Tuttavia, il sito di cui trattasi era già inserito, dal 1998, al n. 238 dell’inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Europa, ossia l’Inventory of Important Bird Areas in the European Community (in prosieguo: l’«IBA 98»).

17      Il 20 luglio 2011 il Regno di Spagna ha chiesto alla Commissione una proroga del termine per la risposta, proroga che è stata concessa.

18      Il 20 settembre 2011 il Regno di Spagna ha risposto alla lettera di diffida.

19      Il 20 giugno 2013 la Commissione ha rilasciato un parere motivato in cui addebitava al Regno di Spagna di non aver adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 3 della direttiva 85/337, dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».

20      Il 21 agosto 2013 il Regno di Spagna ha replicato a tale parere motivato allegando alla propria lettera un rapporto intitolato «Análisis de la afección del Eje Ferroviario Transversal a la avifauna de la ZEPA Campiñas de Sevilla» (Analisi dell’impatto dell’asse ferroviario trasversale sull’avifauna della ZPS «Campiñas de Sevilla»), elaborato nel luglio 2013 dall’Agenzia per l’acqua e l’ambiente della Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia (Ministero regionale dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente del Governo dell’Andalusia, Spagna).

21      Ritenendo ancora insoddisfacenti le misure prese dal Regno di Spagna, la Commissione ha deciso di depositare il presente ricorso.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

22      Il Regno di Spagna contesta la ricevibilità del ricorso per il fatto che l’atto introduttivo si fonderebbe su un addebito diverso da quello fatto valere nel corso del procedimento precontenzioso.

23      Tale Stato membro fa valere, a questo proposito, che, nel corso del procedimento precontenzioso, l’oggetto della controversia era chiaramente circoscritto alle tratte della linea ferroviaria «Marchena-Osuna I» e «Marchena-Osuna II». Orbene, nel proprio ricorso, la Commissione avrebbe anche contestato al Regno di Spagna la mancata osservanza dei requisiti della direttiva 85/337 per quanto concerne il tronco ferroviario «Variante de Osuna», di una lunghezza di 3 km, così ampliando l’oggetto della controversia.

24      La Commissione ricorda che il procedimento d’infrazione è stato aperto a fronte di una denuncia relativa al progetto di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Siviglia e Almeria, tronchi «Marchena-Osuna I», «Marchena-Osuna II» e «Variante de Osuna». Di conseguenza, nonostante i fatti costitutivi dell’infrazione esplicitamente presi in considerazione nel procedimento siano quelli relativi ai tronchi ferroviari «Marchena-Osuna I» e «Marchena-Osuna II», sarebbe pertinente un riferimento al più ampio contesto in cui il progetto s’inserisce.

 Giudizio della Corte

25      Occorre anzitutto rilevare che, nel caso di specie, non viene contestata la regolarità del parere motivato e del procedimento che lo ha preceduto. Tuttavia, il Regno di Spagna fa valere che l’addebito formulato nell’atto introduttivo differisce da quello contenuto nella lettera di diffida e nel parere motivato.

26      A tale riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato e il parere motivato emesso da quest’ultima delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni, anche ove quest’ultimo non ritenga di doverne fare uso, costituisce una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento che accerta l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (sentenza del 3 settembre 2014, Commissione/Spagna, C‑127/12, non pubblicata, EU:C:2014:2130, punto 23 e giurisprudenza citata).

27      Nondimeno, la Commissione può, successivamente alla lettera di diffida, precisare gli addebiti, purché l’oggetto di questi ultimi rimanga sostanzialmente immutato (sentenza del 3 settembre 2014, Commissione/Spagna, C‑127/12, non pubblicata, EU:C:2014:2130, punto 24).

28      Nel caso di specie, si deve notare che l’oggetto della controversia, come definito nel corso del procedimento precontenzioso, è stato ampliato o modificato.

29      Infatti, si deve constatare che la tratta «Variante de Osuna» non è stata esaminata nel corso del procedimento precontenzioso e che il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato irricevibile nella parte che riguarda tale tratta.

 Sull’inadempimento

 Sulla prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337

 Argomenti delle parti

30      La Commissione precisa, innanzitutto, di non negare che una valutazione di impatto ambientale sia stata realizzata per il progetto in questione nel suo complesso e di non asserire neppure che detto progetto sia stato suddiviso in più tratte al fine di sottrarlo alla valutazione dei loro effetti cumulativi sull’ambiente. La sua prima censura è infatti relativa al fatto che la valutazione di impatto ambientale effettuata non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 85/337.

31      La Commissione contesta al Regno di Spagna la violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 di detta direttiva nei limiti in cui esso non ha né individuato, né descritto, né valutato in modo appropriato gli effetti del progetto di linea ferroviaria ad alta velocità di cui trattasi sull’ambiente, e più precisamente sull’avifauna. Infatti, la valutazione di impatto ambientale contestata non avrebbe tenuto conto del fatto che la linea ferroviaria avrebbe attraversato una zona sensibile dal punto di vista ambientale, la cui importanza era stata riconosciuta dalla comunità scientifica a partire dall’anno 1998 e che era compresa nell’IBA 98.

32      Secondo la Commissione, la dichiarazione sull’impatto ambientale di cui trattasi non ha fatto menzione di habitat di fondamentale importanza per la vita degli uccelli, quali le zone umide, in particolare la laguna di Ojuelos. Inoltre, le specie di uccelli presenti nella zona in questione sarebbero state semplicemente elencate e non vi sarebbe stata assolutamente alcuna valutazione degli effetti del progetto sulle specie colpite. Peraltro, le conclusioni della valutazione di impatto ambientale che è stata realizzata si limiterebbero a segnalare due misure generali di tutela, ossia l’interruzione dei lavori nel periodo riproduttivo e di svezzamento della prole nonché la necessità di adottare misure per prevenire il rischio di folgorazione degli uccelli.

33      La Commissione sottolinea inoltre che il progetto in questione continuerà a produrre effetti sugli uccelli anche dopo la fine dei lavori. Il funzionamento di una linea ferroviaria ad alta velocità avrebbe chiaramente effetti sulla vita degli uccelli, quali il rumore e i rischi di collisione o di folgorazione, che non sarebbero stati trattati nel corso della valutazione di impatto ambientale effettuata dalle autorità spagnole. Nella sua replica, la Commissione sostiene che poiché l’obiettivo finale del progetto è l’installazione e la messa in servizio di una nuova linea ad alta velocità, la fase operativa di tale linea avrebbe dovuto essere considerata nella valutazione iniziale di impatto per evitare che il frazionamento del progetto comporti incoerenze nella tutela ambientale integrale cui si mira.

34      A causa dell’assenza di un’adeguata valutazione di impatto ambientale del progetto in questione, le autorità spagnole avrebbero parimenti violato il loro obbligo di informare il pubblico interessato circa i probabili effetti di detto progetto sul sito interessato prima che fosse presa la decisione relativa alla richiesta di attuazione del citato progetto.

35      La Commissione ritiene che il fatto che la progettata linea ferroviaria ad alta velocità sia parallela ad una linea ferroviaria ordinaria non limita le conseguenze negative sugli uccelli. Infatti, una linea ferroviaria ad alta velocità avrebbe effetti più intensi e invasivi rispetto a quelli che si produrrebbero nel caso di una linea ferroviaria ordinaria, effetti che non sarebbero stati correttamente valutati per quanto concerne non solo i lavori e gli impianti necessari, ma anche la successiva fase operativa della linea ad alta velocità.

36      La Commissione fa valere che la direttiva 85/337 attribuisce una particolare importanza alla valutazione dei probabili effetti di un progetto allorché questo debba essere realizzato in siti di rilevanza ecologica, in particolare in virtù del punto 2, intitolato «Localizzazione dei progetti», dell’allegato III di detta direttiva che sottolinea, per quanto concerne i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, la particolare attenzione riservata alle zone umide.

37      Inoltre, la Commissione ritiene che l’impegno assunto dal Regno di Spagna di procedere ad una valutazione di impatto ambientale supplementare confermi che l’autorizzazione del progetto non è stata preceduta da un’adeguata valutazione di impatto.

38      Il Regno di Spagna contesta l’inadempimento addebitato. Sostiene, innanzitutto, che non vi è alcuna norma di legge che imponga, nelle dichiarazioni sull’impatto ambientale, di menzionare il fatto che un sito è compreso in un inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Europa (in prosieguo: «IBA»). Infatti, la Corte avrebbe riconosciuto in diverse occasioni che un IBA non ha carattere vincolante (sentenza del 19 maggio 1998, Commissione/Paesi Bassi, C‑3/96, EU:C:1998:238, punto 70). Il solo valore riconosciutogli dalla Corte sarebbe quello di poter essere utilizzato da uno Stato membro come elemento di riferimento per valutare se, in assenza di prove scientifiche, detto Stato abbia classificato un numero e una superficie sufficienti di territori come ZPS (sentenza del 28 giugno 2007, Commissione/Spagna, C‑235/04, EU:C:2007:386, punti 26 e 27).

39      Pertanto, l’argomento fatto valere dalla Commissione sarebbe inconferente allorché si tratti di valutare l’esistenza di una violazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337 in ragione del fatto che la valutazione di impatto ambientale non riguarda gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente in generale e sugli uccelli in particolare. Sarebbe pertinente solamente la circostanza che la valutazione di impatto ambientale individua la fauna colpita e consente di adottare le misure idonee per evitare eventuali pregiudizi e rimediarvi. Orbene, la valutazione di impatto ambientale realizzata avrebbe pienamente soddisfatto tali requisiti, anche senza menzionare l’IBA 98.

40      In secondo luogo, il Regno di Spagna osserva che l’esistenza di zone umide o di zone legalmente dichiarate protette è stata inserita non già nell’allegato I alla direttiva 85/337, bensì nell’allegato III alla stessa, per cui l’Unione europea considera simili elementi come aventi un’importanza relativa e non essenziale.

41      In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento della Commissione relativo al fatto che l’esistenza di una linea ferroviaria parallela a quella progettata produce effetti più intensi e invasivi capaci di generare effetti cumulativi che non sono stati valutati, il Regno di Spagna ritiene che la valutazione di impatto ambientale realizzata permetta di concludere che tale impatto sarà considerevolmente attenuato grazie alla costruzione della nuova linea ferroviaria parallela e a breve distanza da quella già esistente.

42      In quarto luogo, il Regno di Spagna ritiene che la valutazione di impatto ambientale effettuata preveda misure preventive e correttive sufficienti, ossia il rispetto dei periodi riproduttivi degli uccelli delle steppe, con la sospensione dei lavori, la predisposizione di sentieri lungo il tracciato realizzati dopo che tali misure sono state riesaminate per evitare di colpire direttamente specie della fauna aviaria, nonché altre misure di tutela dell’ambiente atmosferico, del suolo e del sistema idrogeologico che rafforzano anche la prevenzione degli effetti negativi sugli uccelli.

43      Ancora, tali misure sarebbero state ampliate tenuto conto della qualificazione di una parte della zona interessata quale ZPS.

44      In quinto luogo, il Regno di Spagna evidenzia che la valutazione di impatto ambientale di cui trattasi riguarda solamente il progetto relativo ai lavori di terrazzamento, di costruzione di piattaforme e di recinzione.

45      Inoltre, detto Stato membro fa valere che la Commissione interpreta a proprio vantaggio l’intenzione delle autorità spagnole di realizzare una nuova valutazione di impatto ambientale, nei limiti in cui era espressamente previsto che, in un momento successivo, sarebbe stato avviato un altro progetto che consisteva nella realizzazione dei lavori necessari per la messa in servizio della linea ferroviaria, compresa la linea elettrica, che sarebbe necessariamente stato a sua volta sottoposto alla relativa valutazione. A tal proposito, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare che il fatto di prevedere due progetti consecutivi oggetto di rispettive valutazioni compromette la finalità e le procedure di cui alla direttiva 85/337.

46      Infine, il Regno di Spagna sostiene che la circostanza che il numero di uccelli delle steppe sia aumentato durante e dopo l’esecuzione dei lavori prova che la valutazione realizzata è sufficiente. A suo parere, le misure adottate in base alla valutazione di impatto ambientale realizzata hanno protetto gli uccelli e hanno consentito di raggiungere l’obiettivo finale delle direttive in questione.

 Giudizio della Corte

47      Preliminarmente, si deve ricordare che la portata dell’obbligo di procedere ad una valutazione di impatto ambientale deriva dall’articolo 3 della direttiva 85/337, ai termini del quale la valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo idoneo, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11 della direttiva in parola, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, sul clima e sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, nonché l’interazione tra questi fattori (sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 78).

48      La Corte ha parimenti più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia (sentenza del 28 febbraio 2008, Abraham e a., C‑2/07, EU:C:2008:133, punto 42). Inoltre l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337 obbliga gli Stati membri a sottoporre ad una valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. A tale riguardo, la direttiva fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti o della loro modifica (sentenza del 28 febbraio 2008, Abraham e a., C‑2/07, EU:C:2008:133, punto 42).

49      Nel caso di specie, la Commissione sostiene, in sostanza, che la valutazione di impatto ambientale, realizzata in applicazione della direttiva 85/337, avente ad oggetto le opere infrastrutturali necessarie per il funzionamento della ferrovia ad alta velocità tra Siviglia e Almeria, sui tronchi ferroviari «Marchena-Osuna I» e «Marchena-Osuna II», e che comprende i lavori di costruzione sui binari e sul loro tracciato nonché la costruzione di una piattaforma sopraelevata e ampliata, non è adeguata dal momento che non menziona l’esistenza di un sito compreso nell’IBA 98 e che non tiene conto del fatto che il progetto controverso attraversa un sito di particolare importanza ecologica.

50      A tal proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza del 20 maggio 2010, Commissione/Spagna, C‑308/08, EU:C:2010:281, punto 23 e giurisprudenza citata).

51      In primo luogo, per quanto concerne l’argomento della Commissione vertente, in sostanza, sul fatto che la valutazione di impatto ambientale effettuata avrebbe dovuto menzionare la circostanza che il sito interessato dal progetto controverso era una zona importante per gli uccelli dell’Europa e che figurava dal 1998 nell’IBA 98, prima di essere classificato, nel 2008, come ZPS dalle autorità spagnole, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che tale inventario, pur non essendo giuridicamente vincolante, poteva essere utilizzato dalla Corte medesima come elemento di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un numero e una superficie sufficienti di territori come ZPS (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2007, Commissione/Spagna, C‑235/04, EU:C:2007:386, punto 26).

52      Si deve constatare che l’IBA 98 stila un elenco aggiornato delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Spagna il quale, in assenza di prove scientifiche contrarie, costituisce un elemento di riferimento che consente di valutare se tale Stato abbia classificato come ZPS un numero e una superficie di territori sufficienti per offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva 79/409 e alle specie migratrici ivi non comprese (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2007, Commissione/Spagna, C‑235/04, EU:C:2007:386, punto 27 e del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C‑186/06, EU:C:2007:813, punto 30).

53      Tuttavia, si deve osservare che nessuna disposizione della direttiva 85/337 prevede che la valutazione di impatto ambientale debba menzionare il fatto che un sito interessato da un progetto sottoposto a detta valutazione figura in un IBA. Il suddetto argomento della Commissione deve dunque essere respinto.

54      Per quel che riguarda, in secondo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui la valutazione di impatto ambientale in parola non avrebbe né individuato, né descritto, né valutato in modo appropriato gli effetti del progetto di cui trattasi sull’ambiente e più precisamente sull’avifauna, si deve rilevare che, in assenza di spiegazioni più precise e circostanziate, non si può concludere, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 41 delle sue conclusioni, che tale circostanza sia stata sufficientemente provata.

55      Infatti, per quanto concerne l’individuazione delle specie di uccelli presenti nella zona interessata dal progetto in questione, si deve constatare che, nonostante l’assenza di riferimenti all’IBA 98, la valutazione di impatto ambientale di cui trattasi menziona la particolarità di tale zona quanto all’avifauna, include un inventario delle specie di uccelli elencate all’allegato I alla direttiva «uccelli» presenti nella citata zona, in particolare l’Otis tarda, e indica la categoria di tutela applicabile a ciascuna di esse. Allo stesso modo, detta valutazione individua talune misure per preservare tali specie, quali l’interruzione dei lavori nel periodo riproduttivo e di svezzamento della prole o ancora il divieto di radere la vegetazione tra marzo e luglio per evitare effetti pregiudizievoli per la riproduzione. Orbene, la Commissione non precisa le ragioni per cui, con riferimento al progetto specificamente interessato dalla valutazione in questione, tali misure sarebbero insufficienti.

56      Per quanto concerne, in terzo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui la dichiarazione di impatto ambientale non avrebbe coperto la laguna di Ojuelos, che si trova in una zona successivamente classificata come ZPS, l’esame degli elementi del fascicolo rivela che detta laguna, il suo ruolo e la sua importanza sono stati descritti nella valutazione di impatto ambientale di cui trattasi.

57      Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento della Commissione secondo cui il progetto in parola continuerebbe a produrre effetti sugli uccelli anche dopo la fine dei lavori, poiché il funzionamento di una linea ferroviaria ad alta velocità ha chiaramente effetti sulla vita degli uccelli quali il rumore, i rischi di collisione o ancora di folgorazione, che non sarebbero stati trattati nel corso della valutazione di impatto ambientale effettuata dalle autorità spagnole, si deve constatare che detta valutazione non ha individuato in modo preciso le misure da adottare per evitare tali rischi.

58      Si deve tuttavia ribadire, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi 37 e 51 delle sue conclusioni, che, come sottolineato dalla Commissione nel parere motivato nonché nell’ambito del presente procedimento, la valutazione di impatto ambientale in questione non è in contrasto con l’articolo 3 della direttiva 85/337 perché non riguarda l’intero progetto controverso. Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 26 della presente sentenza, la censura mossa in tal senso dalla Commissione per la prima volta nella sua replica deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

59      In quinto luogo, la Commissione sostiene che la valutazione di impatto ambientale di cui trattasi non ha sufficientemente esaminato le conseguente connesse ai lavori e agli impianti necessari ai fini della costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità parallela ad una linea ferroviaria esistente nonché della successiva fase operativa della linea progettata.

60      A tale riguardo, si deve constatare che la valutazione di impatto ambientale in questione ha dimostrato che il tracciato parallelo alla linea ferroviaria esistente era la soluzione più idonea dal punto di vista ambientale, senza che la Commissione, alla quale spettava, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza, provare l’asserita violazione, abbia giustificato le sue affermazioni secondo cui le due linee ferroviarie parallele potevano avere maggiori effetti negativi, sotto diversi profili, sull’ambiente.

61      Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337 va respinta.

 Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli»

 Argomenti delle parti

62      Con la sua seconda censura, la Commissione critica il Regno di Spagna per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal progetto di costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Siviglia e Almeria per certe specie di uccelli di cui all’allegato I alla direttiva «uccelli».

63      La Commissione sostiene che, approvando la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità nell’area menzionata nell’inventario IBA 98, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli».

64      Secondo la Commissione, poiché il sito «Campiñas de Sevilla» è stato classificato tardivamente – ossia nel luglio del 2008 – quale ZPS, una volta terminata la procedura di valutazione di impatto ambientale e anche se i lavori erano già cominciati, le autorità spagnole avrebbero dovuto adottare misure di conservazione idonee ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» (sentenze del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, C‑388/05, EU:C:2007:533, punto 18, e del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C‑186/06, EU:C:2007:813, punto 27). Tale obbligo sussisterebbe fino alla designazione della zona quale ZPS e, secondo la giurisprudenza della Corte, dovrebbe essere adempiuto prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (sentenza del 2 agosto 1993, Commissione/Spagna, C‑355/90, EU:C:1993:331, punto 15). Di conseguenza, la Commissione ritiene che, autorizzando una linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa un sito compreso nell’IBA 98, il Regno di Spagna sia venuto meno all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli», di adottare i provvedimenti idonei ad evitare gli effetti nocivi vietati nelle zone interessate da tale progetto che avrebbero dovuto essere classificate come ZPS.

65      La Commissione sostiene infatti che i lavori di costruzione realizzati hanno modificato in modo sostanziale le caratteristiche ambientali della zona interessata, in particolare a causa dell’installazione di una piattaforma sopraelevata e di una doppia barriera di sicurezza. Tali modifiche, a suo parere, potevano limitare in modo significativo l’accesso degli uccelli alle zone di riposo, di alimentazione e di riproduzione.

66      Inoltre, la Commissione sostiene che la valutazione di impatto ambientale effettuata si è rivelata insufficiente quanto agli effetti potenziali del progetto in questione sugli uccelli presenti nella zona interessata e quanto alle misure correttive e compensative, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 85/337, circostanza che ha determinato un’inadeguata individuazione dei rischi creati da tale progetto.

67      Il Regno di Spagna fa valere che, per conformarsi all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli», non è necessario seguire le procedure previste dalla stessa per le zone espressamente dichiarate quali ZPS. Al contrario, ritiene che sia sufficiente che gli Stati membri abbiano adottato misure atte a preservare e proteggere gli uccelli anche prima che dette zone fossero classificate. A tale riguardo, il Regno di Spagna è dell’opinione di aver adottato misure di conservazione idonee, in particolare con la limitazione delle date di lavori di terrazzamento in funzione del periodo di riproduzione degli uccelli e con la predisposizione di sentieri lungo il tracciato – al fine di evitare di colpire direttamente specie della fauna aviaria – nonché di dispositivi anticollisione per gli uccelli.

68      Inoltre, ritiene che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» sia stato rispettato, tenuto conto del fatto che il numero di esemplari nella ZPS «Campiñas de Sevilla» non è diminuito, bensì aumentato nel periodo compreso tra il 2001 e il 2012.

 Giudizio della Corte

69      L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire, nelle ZPS, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi di tale articolo.

70      A tale proposito si deve ricordare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi che derivano dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli», anche nel caso in cui le zone interessate non siano state classificate come ZPS allorché risulta che avrebbero dovuto esserlo (sentenze del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C‑186/06, EU:C:2007:813, punto 27 e giurisprudenza citata, nonché del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 67).

71      Per quanto concerne invece le zone classificate come ZPS, l’articolo 7 della direttiva «habitat» prevede che gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli» siano sostituiti, segnatamente, dagli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima o dalla data di classificazione a norma della direttiva «uccelli», qualora tale data sia posteriore (sentenza del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C‑186/06, EU:C:2007:813, punto 28 e giurisprudenza citata).

72      Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» si applica unicamente alla situazione precedente alla classificazione della zona geografica denominata «Campiñas de Sevilla» quale ZPS.

73      A tal proposito, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, la Corte ha constatato che l’IBA 98, il quale offre un elenco aggiornato delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Spagna, costituisce, in assenza di prove scientifiche contrarie, un elemento di riferimento che consente di valutare se tale Stato membro abbia classificato come ZPS un numero e una superficie di territori sufficienti per offrire protezione a tutte le specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva «uccelli» e alle specie migratrici non comprese in tale allegato.

74      Orbene, è pacifico che la zona geografica denominata «Campiñas de Sevilla», che si trova nella provincia di Siviglia, ospita specie di uccelli delle steppe che figurano all’allegato I della direttiva «uccelli», ragion per cui è stata inserita nell’IBA 98 prima di essere qualificata, da una decisione del 29 luglio 2008, come ZPS.

75      Risulta quindi che una simile zona, che aveva le caratteristiche per essere classificata come ZPS prima del 29 luglio 2008, rientrava nel regime di tutela previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli», in conformità alla giurisprudenza ricordata ai punti 70 e 71 della presente sentenza.

76      In secondo luogo, al fine di accertare un inadempimento agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli», ci si deve riferire, mutatis mutandis, alla giurisprudenza della Corte in materia di violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», dal momento che la formulazione di tale ultima disposizione coincide in larga misura con quella dell’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli» (sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 69 e giurisprudenza citata).

77      Secondo tale giurisprudenza occorre ravvisare una violazione della disposizione in parola quando la Commissione prova che sussiste la probabilità o il rischio che un progetto degradi l’habitat di specie di uccelli protette o arrechi loro perturbazioni significative (sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 70).

78      Di conseguenza, si deve esaminare se la Commissione abbia dimostrato la sussistenza della probabilità o del rischio che il progetto in questione provochi, all’interno del sito «Campiñas de Sevilla», tardivamente classificato quale ZPS, il degrado e le perturbazioni di cui al punto precedente.

79      Dal fascicolo si evince che la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che richiede, in particolare, la costruzione di binari, di una piattaforma sopraelevata nonché lavori di sterro e che attraversa una zona che ospita diverse specie di cui all’allegato I della direttiva «uccelli», può provocare perturbazioni significative e un deterioramento degli habitat di specie di uccelli protette.

80      È certo vero, come fatto valere dal Regno di Spagna, che quest’ultimo ha preso talune misure per compensare gli effetti dei lavori di costruzione, quali la limitazione di tali lavori nel periodo riproduttivo degli uccelli o ancora la predisposizione di sentieri lungo la linea ferroviaria.

81      Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 77 delle sue conclusioni, dette misure non escludono che la nuova piattaforma ferroviaria che attraversa un habitat importante per talune specie di uccelli, tra cui l’Otis tarda, possa provocare perturbazioni significative e un deterioramento degli habitat di specie di uccelli protette.

82      Il fatto che, secondo il Regno di Spagna, il numero di uccelli in questione sia aumentato non può rimettere in discussione tale ragionamento.

83      Si deve infatti ricordare che gli obblighi di protezione sussistono già prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che si concretizzi il rischio di estinzione di una specie di uccelli protetta (sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 76 e giurisprudenza citata).

84      Si deve pertanto rilevare che, prima del 29 luglio 2008, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli», e che il ricorso della Commissione deve essere accolto su tale punto.

85      Per contro, non si può accogliere l’argomento della Commissione secondo cui l’operatività della linea ferroviaria in questione avrebbe effetti rilevanti sugli uccelli presenti nella zona interessata a causa, in particolare, delle perturbazioni causate dal rumore nonché dei rischi di folgorazione e di collisione.

86      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, si tratta di effetti connessi all’eventuale autorizzazione di lavori successivamente necessari al funzionamento della linea ferroviaria a seguito di una valutazione supplementare di impatto ambientale, mentre il progetto controverso riguarda migliorie all’infrastruttura esistente, ossia in particolare la costruzione di una piattaforma sopraelevata,

 Sulla terza censura, relativa alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat»

 Argomenti delle parti

87      Con la sua terza censura, la Commissione fa valere che il Regno di Spagna, da quando la zona «Campiñas de Sevilla» è classificata quale ZPS, ha violato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».

88      A tal proposito, la Commissione riprende, nelle linee fondamentali, gli argomenti sviluppati nell’ambito della seconda censura e menzionati ai punti 65 e 66 della presente sentenza.

89      Il Regno di Spagna sostiene che, da quando la zona in questione è stata dichiarata quale ZPS, sono state adottate tutte le misure necessarie a conformarsi all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».

90      Ritiene che la Commissione non abbia offerto prove che dimostrino l’insufficienza o l’inesistenza di misure di tutela idonee ad evitare un impatto significativo sugli uccelli nel corso dei lavori di costruzione della linea ferroviaria in questione e nella fase operativa della stessa.

91      Inoltre, il Regno di Spagna fa valere che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» non richiede l’immediata adozione di misure correttive di rischi che possano derivare da azioni future. In realtà, a suo avviso, i rischi individuati dalla Commissione si concretizzeranno solo in caso di esecuzione del secondo progetto di lavori, la cui data d’inizio non era ancora prevista, e saranno neutralizzati prima ancora di manifestarsi.

 Giudizio della Corte

92      Si deve ricordare che, per quanto riguarda le zone classificate come ZPS, l’articolo 7 della direttiva «habitat» prevede che gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» siano sostituiti, segnatamente, dagli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima direttiva o dalla data di classificazione a norma della direttiva «uccelli», qualora tale ultima data sia posteriore (sentenza del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, C‑186/06, EU:C:2007:813, punto 28 e giurisprudenza citata).

93      Dal momento che la zona «Campiñas de Sevilla» è stata classificata come ZPS il 29 luglio 2008, ne consegue che, nel caso di specie, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» deve applicarsi a detta zona a partire da tale data.

94      Va rilevato che un’attività è conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» soltanto se viene garantito che essa non provochi alcuna perturbazione atta ad incidere in modo significativo sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sui suoi obiettivi di conservazione (sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 56 e giurisprudenza citata).

95      A tale riguardo si deve ricordare che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», al pari dell’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva «uccelli», impone agli Stati membri di adottare le misure idonee ad evitare, nelle ZPS classificate conformemente al paragrafo 1 di quest’ultimo articolo, il degrado degli habitat nonché le perturbazioni dannose che pregiudichino in modo significativo le specie per le quali le ZPS sono state classificate (sentenza del 20 settembre 2007, Commissione/Italia, C‑388/05, EU:C:2007:533, punto 26).

96      Ne consegue che la terza censura è fondata unicamente qualora la Commissione dimostri adeguatamente che il Regno di Spagna non ha adottato le misure di protezione opportune, consistenti nell’evitare che i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità nella zona «Campiñas de Sevilla» – sempreché abbiano avuto luogo dopo la classificazione, il 29 luglio 2008, del sito «Campiñas de Sevilla» come ZPS – provochino un degrado degli habitat di specie di uccelli delle steppe di cui all’allegato I della direttiva «uccelli», nonché, a danno di queste ultime, perturbazioni atte a generare effetti significativi alla luce dello scopo della direttiva «habitat», consistente nel garantire la conservazione di tali specie (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 128).

97      Tuttavia, al fine di accertare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», la Commissione non è tenuta a dimostrare un nesso di causa ed effetto tra la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità e una perturbazione significativa causata alle specie interessate. Infatti, è sufficiente che tale istituzione dimostri l’esistenza di una probabilità o di un rischio che tale costruzione provochi perturbazioni significative per tali specie (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 58 e giurisprudenza citata).

98      A tale riguardo, si evince dal fascicolo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, che i lavori di costruzione della linea ferroviaria in questione sono continuati dopo la classificazione della zona interessata quale ZPS il 29 luglio 2008, venendo interrotti solo nel 2009, e che l’esecuzione di detti lavori, in particolare la costruzione della piattaforma sopraelevata, può provocare perturbazioni significative e il degrado degli habitat di specie protette di uccelli, avendo il Regno di Spagna ammesso che il progetto di cui trattasi comporterà certamente una riduzione degli habitat adatti agli esemplari di Otis tarda.

99      Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la terza censura è, in parte, fondata.

100    Per contro, per le medesime ragioni evocate al punto 86 della presente sentenza, non si può accogliere l’argomento della Commissione secondo cui l’operatività della linea ferroviaria in questione avrebbe effetti rilevanti sugli uccelli presenti nella zona interessata a causa, in particolare, delle perturbazioni causate dal rumore nonché dei rischi di folgorazione e di collisione.

101    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato le misure idonee a prevenire, nella ZPS «Campiñas de Sevilla», il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni dannose per le specie per cui tale zona è stata creata, il Regno di Spagna è venuto meno, nel periodo precedente al 29 luglio 2008, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» e, per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat».

 Sulle spese

102    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

103    Nella specie, occorre tener conto del fatto che talune censure della Commissione non hanno trovato accoglimento.

104    Di conseguenza, occorre condannare la Commissione e il Regno di Spagna a sopportare ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo adottato le misure idonee a prevenire, nella zona di protezione speciale «Campiñas de Sevilla», il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni dannose per le specie per cui tale zona è stata creata, il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 luglio 2008, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione europea e il Regno di Spagna sono condannati a sopportare le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.