Language of document : ECLI:EU:T:2023:822

Causa T216/21

Ryanair DAC
e
Malta Air ltd.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Francia a favore di Air France nel contesto della pandemia di COVID-19 – Garanzia di Stato per un prestito bancario e un prestito subordinato dello Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Pregiudizio sostanziale alla posizione del ricorrente sul mercato – Ricevibilità – Determinazione del beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un gruppo di società»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Assenza

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 21‑50)

2.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Presentazione di un solo ricorso da parte di due ricorrenti – Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti – Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente – Assenza

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 53)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Potere discrezionale della Commissione – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Gruppo di imprese che costituiscono un’unica unità economica – Criteri di valutazione – Legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici fra le imprese appartenenti a detto gruppo – Quadro contrattuale e contesto delle misure di aiuto di cui è causa

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

(v. punti 59‑68, 81, 82, 101, 102, 111, 136, 143‑149)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Potere discrezionale della Commissione – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Impresa che beneficia di un vantaggio diretto o indiretto – Vantaggio indiretto – Nozione – Distinzione tra vantaggio indiretto ed effetti economici secondari insiti in una misura di aiuto

[Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, §§ 115 e 116]

(v. punti 152‑162)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Aiuti diretti a finanziare il fabbisogno di liquidità immediato di un gruppo aereo nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione della Commissione che conclude nel senso della compatibilità degli aiuti con il mercato interno – Errore di valutazione manifesto della Commissione nell’identificazione dei beneficiari – Errore tale da incidere sull’analisi della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

(v. punti 163‑167)

Sintesi

Nell’aprile 2020 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea un progetto di aiuto a favore della compagnia aerea Air France, società figlia della società holding Air France-KLM. L’aiuto notificato consisteva, da un lato, in una garanzia di Stato pari al 90% su un prestito concesso da un consorzio di banche di importo pari a EUR 4 miliardi e, dall’altro, in un prestito d’azionista di importo pari a un massimo di EUR 3 miliardi.

Successivamente, nel marzo 2021, la Repubblica francese ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Air France e della holding Air France-KLM, diretto alla ricapitalizzazione, per un importo di EUR 4 miliardi, di tali due società, mediante un aumento di capitale e la conversione del prestito d’azionista di cui sopra in uno strumento ibrido, assimilato a una partecipazione in capitale proprio della holding.

Tali misure, che si inseriscono nel contesto di una serie di altre misure di aiuto dirette a sostenere le società facenti parte del gruppo Air France-KLM, avevano l’obiettivo di finanziare il fabbisogno di liquidità immediato della Air France e della holding Air France-KLM al fine di aiutarle a superare le conseguenze negative della pandemia di COVID-19.

Con decisione del 4 maggio 2020 (in prosieguo: la «decisione Air France») (1), rettificata due volte nel dicembre 2020 e nel luglio 2021, e con decisione del 5 aprile 2021 (in prosieguo: la «decisione Air France-KLM e Air France») (2), la Commissione ha concluso che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (3) e della sua comunicazione del 19 marzo 2020 intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (4).

Nella decisione Air France, la Commissione ha ritenuto che i beneficiari dell’aiuto notificato fossero la Air France e le sue società figlie. Pertanto, né la holding Air France-KLM né le sue altre società figlie, ivi incluse la KLM e le società da quest’ultima controllate, sono state considerate beneficiarie di tale misura. Nella decisione Air France-KLM e Air France, la Commissione ha identificato tanto la Air France e le sue società figlie quanto la holding Air France-KLM e le sue società figlie come beneficiarie dell’aiuto notificato, con l’unica eccezione della KLM e delle sue società figlie.

Le compagnie aeree Ryanair e Malta Air hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni della Commissione sopra menzionate. Tali ricorsi sono accolti dall’Ottava Sezione ampliata del Tribunale, la quale dichiara che la Commissione ha commesso un errore di valutazione manifesto nella determinazione dei beneficiari degli aiuti notificati e, pertanto, ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. In tale contesto, il Tribunale fornisce talune precisazioni in merito alla determinazione dei beneficiari di una misura di aiuto nel contesto di un gruppo di società.

Giudizio del Tribunale

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti contestavano in particolare l’esclusione delle holding Air France-KLM e della KLM (decisione Air France), da un lato, e della KLM (decisione Air France-KLM e Air France), dall’altro, dal perimetro dei beneficiari delle misure notificate.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, sebbene la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale quando è chiamata ad identificare i beneficiari di una misura di aiuto notificata, resta il fatto che il giudice dell’Unione deve verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.

Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza nonché dalla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (5) che più entità con personalità giuridica distinta possono essere considerate come un’unica unità economica ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tra gli elementi presi in considerazione al fine di stabilire se sussista una siffatta unità economica figurano, in particolare, i legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici tra le entità interessate, i contratti che prevedono la concessione dell’aiuto notificato e il contesto in cui quest’ultimo si inserisce.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale rileva, anzitutto, che i legami patrimoniali e organici all’interno del gruppo Air France-KLM, quali descritti nelle decisioni impugnate, tendono a dimostrare che le entità con personalità giuridica distinta all’interno di detto gruppo costituiscono un’unica unità economica ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che dalle constatazioni della Commissione risulta che la holding Air France-KLM esercita effettivamente un controllo sulla Air France e sulla KLM intervenendo direttamente o indirettamente nella loro gestione e partecipa quindi all’attività economica da esse esercitata. Inoltre, secondo dette constatazioni, esiste, a livello del gruppo Air France-KLM, una procedura decisionale centralizzata e un certo coordinamento, garantiti tramite organi misti che raggruppano rappresentanti di alto livello della holding Air France-KLM, della Air France e della KLM, quantomeno riguardo all’adozione di talune decisioni importanti.

La conclusione della Commissione, secondo la quale la holding Air France-KLM, la Air France e la KLM non costituiscono un’unità economica ai fini dell’individuazione dei beneficiari delle misure di aiuto notificate, è inoltre inficiata dai legami funzionali ed economici esistenti fra tali entità. Infatti, la descrizione di detti legami nelle decisioni impugnate nonché i diversi esempi invocati al riguardo dalla Ryanair e dalla Malta Air attestano una certa integrazione e cooperazione funzionali, commerciali e finanziarie tra dette entità.

Il Tribunale rileva poi che, contrariamente all’argomento della Commissione, il quadro contrattuale sulla base del quale vengono concesse le misure notificate nonché gli impegni assunti dalla Repubblica francese nel contesto della decisione Air France-KLM e Air France non ostano alla qualificazione come unità economica della holding Air France-KLM, della Air France e della KLM. Su tale punto, il Tribunale precisa che né le clausole contrattuali citate dalla Commissione, né gli impegni assunti dalla Repubblica francese consentono di restringere il perimetro dei beneficiari delle misure notificate alla Air France rispettivamente alla holding Air France-KLM e alla Air France. Con riferimento alla decisione Air France-KLM e Air France, il Tribunale sottolinea, peraltro, che il miglioramento della situazione finanziaria della holding Air France-KLM a seguito della misura notificata avrebbe, in ogni caso, come conseguenza di escludere il rischio di insolvenza di quest’ultima e, per l’effetto, della sua società figlia KLM e delle società da quest’ultima controllate.

In considerazione del nesso cronologico e strutturale esistente fra le misure oggetto delle decisioni impugnate, e sottolineando che la decisione Air France-KLM e Air France è stata adottata prima dell’adozione della seconda decisione correttiva della decisione Air France, il Tribunale constata altresì che l’esistenza di ciascuna di tali decisioni avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione in sede di esame delle misure notificate. Pertanto, la Commissione non ha spiegato la ragione per la quale ha definito i beneficiari delle misure di aiuto notificate in modo diverso nelle decisioni impugnate.

Infine, il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui le misure di aiuto notificate avrebbero, tutt’al più, soltanto semplici effetti economici secondari nei confronti della holding Air France-KLM e delle sue altre società figlie (decisione Air France) e nei confronti della KLM e delle sue società figlie (decisione Air France-KLM e Air France). Su tale punto, il Tribunale ricorda che gli effetti prevedibili di tali misure da un punto di vista ex ante suggeriscono che la soluzione di finanziamento prevista poteva andare a beneficio del gruppo Air France-KLM nel suo insieme, migliorandone la posizione finanziaria globale. Orbene, conformemente alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, una siffatta soluzione di finanziamento indica l’esistenza, quantomeno, di un vantaggio indiretto a favore del gruppo Air France-KLM, ivi incluse la KLM e le sue società figlie.

Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un errore di valutazione manifesto nell’escludere la holding Air France-KLM e le sue altre società figlie, tra cui la KLM e le società figlie di quest’ultima (decisione Air France), da un lato, e la KLM e le sue società figlie (decisione Air France-KLM e Air France), dall’altro, dal perimetro dei beneficiari delle misure di aiuto notificate. Poiché tale erronea identificazione dei beneficiari può incidere sull’intera analisi della compatibilità delle misure notificate con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo, il Tribunale annulla le decisioni impugnate.


1      Decisione C(2020) 2983 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57082 (2020/N) – Francia – COVID 19 – Quadro temporaneo [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] – Garanzia e prestito d’azionista a favore della Air France, come rettificata dalle decisioni C(2020) 9384 final, del 17 dicembre 2020, e C(2021) 5701 final, del 26 luglio 2021.


2      Decisione C(2021) 2488 final della Commissione, del 5 aprile 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.59913 – Francia – COVID 19 – Ricapitalizzazione della [Air France] e [della] holding Air France-KLM e decisione C(2020) 2983 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57082 (2020/N) – Francia – COVID 19 – Quadro temporaneo [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] – Garanzia e prestito d’azionista a favore della Air France, come rettificata dalle decisioni C(2020) 9384 final, del 17 dicembre 2020, e C(2021) 5701 final, del 26 luglio 2021 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).


3      In forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono, a certe condizioni, essere considerati compatibili con il mercato interno.


4      Comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GU 2020, C 91 I, pag. 1), come modificata il 4 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1) ((in prosieguo: il «quadro temporaneo»).


5      Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 1).