Language of document : ECLI:EU:T:2023:845

Causa T383/21

La Banque postale

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

1.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Oggetto – Logica di ordine assicurativo – Garanzia che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti – Incentivo all’adozione di modalità di funzionamento meno rischiose da parte degli enti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, considerando 105107)

(v. punto 42)

2.      Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Normativa dell’Unione in un settore di azione specifico – Ripercussioni diverse per alcuni operatori economici in relazione alla loro situazione individuale o alle norme nazionali – Principio di non discriminazione – Violazione – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21)

(v. punto 60)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di adeguamento dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 290 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6 e 7 e allegato I)

(v. punti 151‑153, 155)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti


(v. punti 189‑192)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento della Commissione 2015/63)

(v. punti 195‑198, 214, 216, 217)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I)

(v. punti 246‑251, 254‑258)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 293‑296)

Sintesi

La Banque postale (in prosieguo: la «ricorrente») è un ente creditizio con sede in Francia.

Il 14 aprile 2021, il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha adottato una decisione nella quale ha fissato (1) i contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF») degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata») (2).

Investito di un ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata, che esso accoglie, il Tribunale, dopo aver respinto varie eccezioni di illegittimità riguardanti il regolamento n. 806/2014, il regolamento delegato 2015/63 (3) e il regolamento di esecuzione 2015/81 (4), fornisce importanti chiarimenti, da un lato, sulla portata dell’obbligo di motivazione gravante sul SRB e, dall’altro, sul suo nesso con il rispetto dei principi di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, per quanto riguarda il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente deduceva un difetto di motivazione della decisione impugnata quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che, conformemente alla normativa applicabile, al termine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al SRM. Poi, nel corso del periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale. Peraltro, ogni anno i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al SRM non superano il 12,5% del livello-obiettivo finale. Inoltre, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei contributi ex ante, il Comitato ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti al SRM. Infine, il SRB calcola il contributo ex ante per ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale, che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale, e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56. In detta decisione, esso ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi vertente sull’andamento dei depositi protetti nel corso degli anni precedenti, su qualsiasi evoluzione pertinente della situazione economica nonché su un’analisi vertente sugli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e sugli effetti che i contributi prociclici avrebbero sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente») e ha applicato tale coefficiente a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, al fine di ottenere il livello-obiettivo annuale. Successivamente, esso ha esposto l’iter seguito per fissare il coefficiente. Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto.

A tale riguardo, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni riguardanti il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie.

Infatti, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 seguendo un metodo in quattro fasi, le ultime due delle quali sono consistite nel detrarre dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili all’interno del SRF, al fine di calcolare l’importo che rimaneva da percepire fino alla fine del periodo iniziale e dividendo quest’ultimo importo per tre.

Orbene, il Tribunale osserva che le ultime due fasi di tale calcolo non trovano alcuna espressione nella formula matematica presentata, nella decisione impugnata, come base per la determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale.

Inoltre, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’ammontare dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano, di per sé, idonei a consentirle di comprendere che le ultime due fasi del calcolo erano state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica non li menzionava neppure.

Simili incongruenze incidono anche sul modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia svolge un ruolo fondamentale in questa formula matematica. Infatti, dalle spiegazioni fornite dal SRB in udienza risulta che tale coefficiente è stato fissato in modo da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, vale a dire dopo che il SRF ha calcolato tale importo in applicazione delle quattro fasi del metodo effettivamente applicato. Orbene, tale modo di procedere non risulta in alcun modo dalla decisione impugnata.

Inoltre, la forcella in cui si collocava, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nella decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e che aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi, che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi che esiste una discordanza tra queste due forcelle. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB aveva utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

Il Tribunale considera che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo effettivamente applicato dal SRB, come illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni reali, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale. La decisione impugnata è quindi inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi di ricorso vertenti sulla violazione del principio di buona amministrazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva da parte del SRB, l’argomentazione della ricorrente riguardava più precisamente l’assenza, nella decisione impugnata, di dati relativi alla fissazione del «tasso di adeguamento dei depositi protetti» che serve a determinare il livello-obiettivo annuale, ossia il coefficiente.

A questo proposito, il Tribunale ricorda che il SRB ha violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda la fissazione del livello-obiettivo annuale.

Orbene, dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione di un organo dell’Unione costituisce una delle condizioni di effettività dei principi di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale ne deduce che il vizio di motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, costituisce parimenti una violazione del principio di buona amministrazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Esso accoglie pertanto i motivi di ricorso dedotti.

Tenuto conto dei profili di illegittimità che viziano la decisione impugnata, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Ciononostante, date le circostanze del caso di specie, decide di mantenere gli effetti della suddetta decisione, nella parte riguardante la ricorrente, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al SRF della ricorrente per il periodo di contribuzione 2021.


1      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


2      Decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico, del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico.


3      Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


4      Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).