Language of document : ECLI:EU:T:2012:340

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

3 luglio 2012 (1)

«Incompetenza manifesta»

Nella causa T-201/12, 

Masini Marilena, residente in Buggiano (Italia), rappresentata dagli avv.ti G. Messina e A. Mandelli,

ricorrente,

contro

Corte europea dei diritti dell’uomo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto a constatare che la Corte europea dei diritti dell’uomo si è illegalmente astenuta dal pronunciarsi sul ricorso presentato dalla ricorrente, in data 16 marzo 2009, presso questa giurisdizione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. H. Kanninen (relatore), presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Essa conclude che il Tribunale voglia prendere le misure necessarie, al fine di porre fine alla carenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si sarebbe illegalmente astenuta dal pronunciarsi sul ricorso presentato davanti ad essa il 16 marzo 2009.

 In diritto 

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente fattispecie, con il suo ricorso, la ricorrente mira ad ottenere che il Tribunale constati che la Corte europea dei diritti dell’uomo si è illegalmente astenuta dal pronunciarsi sul ricorso che essa ha presentato in data 16 marzo 2009 davanti a questa giurisdizione.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all’art. 256 TFUE, come precisate dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’art. 1 dell’allegato di detto Statuto. Ai sensi di tali disposizioni il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 265 TFUE, al fine di far constatare che il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Banca centrale europea, nonché gli organi e organismi dell’Unione, si sono astenuti dal pronunciarsi in violazione del Trattato.

7        Nella fattispecie, risulta che la giurisdizione alla quale la carenza è attribuita non è né un’istituzione, né un organo e neppure un organismo dell’Unione.

8        Dalle considerazioni che precedono consegue che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla parte convenuta.

 Sulle spese

9        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che il/la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 3 luglio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Lingua processuale: l’italiano.