Language of document : ECLI:EU:T:2009:457

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 novembre 2009

Causa T‑50/08 P

Christos Michail

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2004 – Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F‑34/06, Michail/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Christos Michail sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Conclusioni non sostenute da alcun motivo specifico – Irricevibilità

[Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

2.      Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

3.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa – Ricevibilità

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inconferente – Nozione

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

1.      Risulta dall’art. 225 A CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Pertanto, le conclusioni di un’impugnazione diretta all’annullamento di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica devono essere respinte in quanto irricevibili qualora non siano sostenute da alcun motivo specifico.

(v. punti 30-33)

Riferimento: Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 37), e Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 23)

2.      Anche se l’obbligo che incombe al Tribunale della funzione pubblica di motivare le sue decisioni non implica che quest’ultimo replichi in dettaglio a ciascun argomento fatto valere da una parte, in particolare ove non presenti un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si basi su elementi di prova circostanziati, tale obbligo gli impone, quanto meno, di esaminare tutte le violazioni di diritti asserite dinanzi ad esso. A questo proposito, le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate affinché il Tribunale sia in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

(v. punti 42 e 56)

Riferimento: Corte 10 dicembre 1998, causa C‑221/97 P, Schröder e a./Commissione (Racc. pag. I‑8255, punto 24); Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121); Corte 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 81); Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. I‑4429, punto 60 e giurisprudenza ivi citata); Corte 4 ottobre 2007, causa C‑311/05 P, Naipes Heraclio Fournier/UAMI (non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata), e Corte 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (Racc. pag. I‑141* pubblicazione sommaria, punto 22)

3.      Censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata sono ricevibili, in fase di impugnazione, qualora la parte ricorrente sostenga che il Tribunale della funzione pubblica ha effettuato accertamenti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti. È altresì considerato ricevibile in fase di impugnazione il motivo relativo all’esame incompleto dei fatti.

(v. punto 50)

Riferimento: Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punti 392‑405); Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 35 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 19 settembre 2008, causa T‑253/06 P, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57)

4.      Nel contesto di un ricorso di annullamento il giudice comunitario può respingere in quanto inconferente un motivo – o una censura – qualora constati che esso non è idoneo, nell’ipotesi in cui sia fondato, a comportare l’annullamento perseguito.

(v. punto 59)

Riferimento: Corte 21 settembre 2000, causa C‑46/98 P, EFMA/Consiglio (Racc. pag. I‑7079, punto 38), e Corte 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. I‑10091, punto 52)

5.      Qualora uno dei motivi accolti dal Tribunale della funzione pubblica sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo, parimenti contemplato nella sentenza, non hanno comunque alcuna incidenza sul detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inconferente e dev’essere respinto.

(v. punto 65)

Riferimento: Corte 2 giugno 1994, causa C‑326/91 P, de Compte/Parlamento (Racc. pag. I‑2091, punto 94); Corte 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta (Racc. pag. I‑3801, punto 68)