Language of document : ECLI:EU:T:2011:702

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

30 novembre 2011

Causa T‑51/08 P

Commissione europea

contro

Daniel Dittert

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Punti di priorità – Mancata attribuzione a causa di un incidente tecnico – Comitato di promozione A* – Attribuzione di punti di priorità supplementari in numero inferiore a quello proposto dal superiore gerarchico – Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funziona pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 22 novembre 2007, Dittert/Commissione (F‑109/06, Racc. FP pagg. I-A-1-383 e II-A-1-2131).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Daniel Dittert.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Sistema di promozione istituito dalla Commissione – Mancata attribuzione di punti di priorità – Atto impugnabile – Presupposto

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

[Statuto dei funzionari, artt. 38, f), e 45]

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla Commissione una decisione di non attribuire punti di promozione derivante da una dimenticanza e non da una scelta intenzionale basata sulla valutazione dei meriti del funzionario interessato costituisce un vizio di procedura qualora, senza questa irregolarità nello svolgimento della procedura, tale decisione avesse potuto avere un contenuto diverso.

(v. punti 59 e 60)

2.      Risulta dall’articolo 38, lettera f), dello Statuto che i funzionari comandati conservano l’impiego, il diritto agli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinati per la promozione. Ne consegue che tali funzionari, che proseguono la loro carriera presso la loro direzione generale di origine, non devono essere trattati diversamente dagli altri in materia di promozione e devono beneficiare delle stesse possibilità dei loro colleghi assegnati alla stessa direzione generale.

Al riguardo, un’istituzione non può validamente invocare la presunta difficoltà che deriverebbe dalla comparazione dei meriti rispettivi di funzionari comandati e di funzionari non comandati, dal momento che i rapporti di evoluzione della carriera dei funzionari comandati sono redatti dalla loro direzione generale di origine e non dai loro superiori gerarchici nell’istituzione che li accoglie. La comparazione dei meriti dei funzionari comandati con quelli dei funzionari non comandati resta quindi possibile, e anzi indispensabile per assicurare la parità di trattamento di tutti i funzionari.

(v. punti 62, 66 e 67)

3.      Nulla impedisce che un vizio procedurale sopravvenuto nel corso della procedura di attribuzione dei punti di priorità nell’ambito di una direzione generale della Commissione possa essere corretto dall’autorità che ha il potere di nomina in una fase ulteriore dell’esercizio di promozione. Occorre tuttavia che tale intervento correttivo sia concepito e si svolga nel rispetto delle caratteristiche generali del sistema di promozione istituito dalla regolamentazione interna della Commissione.

Al riguardo, nell’ambito di tale sistema, ogni funzionario, comandato o meno, ha diritto a che i suoi meriti siano sottoposti a due esami consecutivi, ciascuno di per sé idoneo ad aumentare la sue possibilità di essere promosso: un esame comparativo nell’ambito della sua direzione generale, condotto dal direttore generale, ai fini dell’eventuale attribuzione di punti di priorità, successivamente un esame comparativo esteso a tutte le direzioni generali, effettuato dal comitato di promozione e dall’autorità che ha il potere di nomina, che mira all’eventuale attribuzione di punti di priorità supplementari. La principale funzione di detto esame esteso a tutte le direzioni generali non consiste quindi nel sostituire l’esame cui procedono le diverse direzioni generali, bensì di completarlo con l’attribuzione, se del caso, di punti di priorità supplementari.

Peraltro, in un sistema di promozione basato sulla quantificazione dei meriti, caratterizzata dall’attribuzione annuale ai funzionari di punti di merito e punti di priorità supplementari, un intervento correttivo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina può sanare il vizio procedurale per ipotesi commesso nei confronti di un funzionario, in occasione dell’esame comparativo dei suoi meriti a livello della sua direzione generale, soltanto se garantisce all’interessato un trattamento altrettanto favorevole di quello che gli sarebbe stato applicato in assenza di tale vizio. Tale principio non è rispettato nel caso in cui l’autorità che ha il potere di nomina non si ritiene in alcun modo vincolata dalle assicurazioni formali fornite dal direttore generale interessato riguardo a quelle che sarebbero state le sue intenzioni nei confronti di detto funzionario in assenza dell’irregolarità commessa, persino quando l’intervento del direttore generale abbia il solo scopo di correggere un vizio procedurale tale da compromettere la validità della decisione con cui era stabilito il numero totale di punti, conformemente al principio di buona amministrazione e al dovere di sollecitudine cui l’amministrazione deve adempiere.

(v. punti da 70 a 73 e 75)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 giugno 2007, Parlante/Commissione, T‑432/04, Racc. FP pagg. I-A-2-133 e II-A-2-921, punti 59, 64 e 68

4.      La procedura di promozione attuata dalla Commissione prevede la partecipazione dei direttori generali all’esercizio di promozione, attraverso l’attribuzione di punti di priorità da parte del loro direttore generale. È pertanto normale che un direttore generale che a causa di un incidente tecnico indipendente dalla sua volontà non abbia potuto pronunciarsi riguardo al fascicolo di uno dei suoi sottoposti trasmetta al comitato di promozione competente e all’autorità che ha il potere di nomina le informazioni pertinenti relative all’esame comparativo dei meriti dell’interessato nell’ambito della sua direzione generale. Lungi dal porre quest’ultimo in una situazione più favorevole rispetto a quella degli altri funzionari della stessa direzione generale, un comportamento siffatto è al contrario conforme non solo al principio di buona amministrazione e al dovere di sollecitudine, ma anche al principio della parità di trattamento.

(v. punto 81)

5.      Il sistema di promozione istituito dalla Commissione è fondato sulla quantificazione dei meriti, caratterizzata dall’attribuzione annuale ai funzionari di punti di merito e di punti di priorità supplementari, in modo da permettere una comparazione dei meriti più oggettiva e più agevole rispetto al passato. In un tale sistema il numero dei punti accumulati dai funzionari promuovibili è determinante per la loro promozione, nel senso che quelli tra di loro che superano la soglia di promozione saranno, in linea di principio, ipso facto promossi.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Parlante/Commissione, cit., punto 59