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Ricorso presentato il 28 gennaio 2008 - Fusco/UAMI - Fusco International (FUSCOLLECTION)

(Causa T-48/08)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Fusco (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano (Lugano, Svizzera)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda Commissione di ricorso del 24 ottobre 2007 e riformarla nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente alla Commissione di ricorso sia da ritenersi fondato e, di conseguenza, l'opposizione debba essere accolta.

Condannare l'UAMI e l'eventuale interveniente Antonio Fusco International SA alle spese del presente procedimento, nonché dei procedimenti dinnanzi la Commissione di ricorso e dinnanzi la Divisione di Opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Antonio Fusco International SA, Lussemburgo, succursale di Lugano

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo FUScollection (domanda di registrazione n. 1.503.366), per prodotti nelle classi 9, 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: marchio comunitario (n. 727.375) e italiano (n. 489.262) "ENZO FUSCO", per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La violazione dell'articolo 8, primo paragrafo, lett. B) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

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