Language of document : ECLI:EU:T:2009:288

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

27 luglio 2009 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-48/08,

Vincenzo Fusco, residente in Sarmeola di Rubano (Italia), rappresentato dall’avv. B. Saguatti,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Sempio, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, con sede in Lugano (Svizzera),

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 ottobre 2007 (procedimento R 47/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Vincenzo Fusco e Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2009, il ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2009, il convenuto ha comunicato al Tribunale che non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI non ha presentato osservazioni sulla rinuncia degli atti.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-48/08 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

Lussemburgo, 27 luglio 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Lingua processuale: l’italiano.