Language of document :

Ricorso proposto il 26 aprile 2013 – ZZ / Commissione

(Causa F-37/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’OLAF recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente, successivamente all’annullamento della decisione di medesimo contenuto disposto da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente sostiene di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti (AACC) dell’8 agosto 2012, recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente;

se necessario, annullare la decisione implicita del 12 agosto 2010 recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto del ricorrente, laddove il suo annullamento è rimesso in discussione nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione;

se necessario, annullare la decisione dell’AACC del 17 gennaio 2013, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 21 settembre 2012;

riconoscere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, il diritto al versamento di una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito qualora avesse potuto ottenere il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo presso l’OLAF per altri 4 anni e la retribuzione da lui percepita dal mese di maggio 2011 (tenendo conto dei suoi diritti pensionistici e della progressione normale della sua carriera);

riconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento del danno materiale subito a causa della perdita della possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, quantificato ex aequo et bono e provvisoriamente nell’importo di EUR 250 000;

riconoscere al ricorrente il diritto al versamento dell’importo stabilito ex aequo et bono, e, provvisoriamente, dell’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.