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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 gennaio 2024 – Procedimento penale a carico di GE

(Causa C-40/24, Derterti 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Ricorrente

GE

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 ed i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione europea, che esso riconosce come princìpi generali del diritto dell’Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri 1 , obbliga a rispettare;

se, in caso affermativo, il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell’imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive;

se, di conseguenza, l’articolo 4-bis della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009 1 , deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), dello stesso articolo 4-bis, ma l’interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o d’ufficio dal giudice procedente.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     GU 2002, L 190, pag. 1.

1     Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).