Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 giugno 2010 – Procaps / UAMI – Biofarma (PROCAPS)
(causa T‑35/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario PROCAPS – Marchi denominativi nazionale ed internazionale anteriori PROCAPTAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32, 62, 66‑67)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2008 (procedimento R 867/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biofarma SAS e la Procaps, SA. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Procaps, SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «PROCAPS» per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44 – domanda n. 3519394 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Biofarma SAS |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchi denominativi nazionale ed internazionale PROCAPTAN, per prodotti della classe 5. |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto parziale del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Procaps, SA è condannata alle spese. |