Language of document : ECLI:EU:T:2011:127

Causa T‑33/09

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato — Penalità — Domanda di pagamento — Abrogazione della normativa controversa»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Ripartizione delle competenze fra la Corte e il Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro contro una decisione della Commissione che fissa l’importo della penalità dovuta in esecuzione di una sentenza della Corte

(Artt. 225, n. 1, primo comma, CE, 228, n. 2, CE e 230 CE)

2.      Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza e che infligge una penalità — Competenza della Commissione a calcolare l’importo della penalità inflitta dalla Corte — Limiti

(Artt. 226 CE‑228 CE)

1.      Il Trattato CE non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra uno Stato membro e la Commissione in occasione del recupero di somme dovute al bilancio dell’Unione in esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE, che condanni uno Stato membro a pagare alla Commissione una penalità.

Ne consegue che i rimedi giurisdizionali stabiliti dal Trattato CE risultano applicabili e che la decisione con la quale la Commissione fissa l’importo dovuto dallo Stato membro a titolo della penalità cui è stato condannato può costituire oggetto di un ricorso di annullamento in forza dell’art. 230 CE. Pertanto, il Tribunale è competente a conoscere di un simile ricorso, conformemente alle disposizioni dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE.

Tuttavia, nell’esercizio di questa competenza, il Tribunale non può invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte dagli artt. 226 CE e 228 CE. Il Tribunale non può quindi pronunciarsi nell’ambito di un ricorso di annullamento basato sull’art. 230 CE e diretto contro una decisione della Commissione relativa all’esecuzione di una sentenza della Corte, su una questione relativa all’inadempimento da parte dello Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE che non sia stata risolta previamente dalla Corte.

(v. punti 62-67)

2.      Nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che infligge una penalità ad uno Stato membro, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte al fine di evitare, in particolare, che lo Stato membro inadempiente si limiti ad adottare misure aventi, in realtà, lo stesso contenuto di quelle che hanno formato oggetto della sentenza della Corte. Tuttavia, l’esercizio di questo potere discrezionale non può pregiudicare i diritti – e, segnatamente, i diritti processuali – degli Stati membri, quali risultano dal procedimento di cui all’art. 226 CE, né la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario. La determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri e il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte a norma degli artt. 226 CE - 228 CE. Di conseguenza, la Commissione non può decidere, in un contesto del genere, che i provvedimenti adottati da uno Stato membro per conformarsi a una sentenza non sono conformi al diritto comunitario e trarne conseguenze per il calcolo della penalità inflitta dalla Corte. Se ritiene che il regime giuridico introdotto da uno Stato membro continui a non costituire una trasposizione corretta di una direttiva, essa deve avviare il procedimento previsto dall’art. 226 CE.

(v. punti 81-82, 88-89)