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Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 - Repubblica portoghese/ Commissione

(Causa T-33/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J.A. de Oliveira, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione 25 novembre 2008, C(2008) 7419, con la quale la Commissione ha chiesto alla Repubblica portoghese di pagare la sanzione pecuniaria obbligatoria, cui quest'ultima è stata condannata con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-70/06, con effetti a partire dal 10 gennaio 2008;

in subordine, annullare la menzionata decisione, nella parte in cui i suoi effetti si estendono al di là della data del 29 gennaio 2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese o, qualora la Corte di giustizia si limiti a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria, condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CEE, adducendo la violazione da parte della Commissione del Trattato CEE e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Infatti, esigendo dalla ricorrente il pagamento corrispondente alla sanzione pecuniaria obbligatoria giornaliera cui fu condannata dalla Corte di giustizia nella causa C-70/06, quanto al periodo tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008, quando la ricorrente aveva già integralmente adempiuto l'obbligo di recepire la direttiva 89/665 1, la Commissione ha violato il Trattato CEE o le norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Quando il 10 gennaio 2008 la Corte di giustizia emise la sua sentenza nella causa C-70/06, che condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria obbligatoria per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per dare applicazione alla sua sentenza 10 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo, misure che consistevano nella revoca del decreto legge 21 novembre 1967, n. 48051, che subordina alla prova dell'esistenza del dolo o della colpa il risarcimento delle persone lese in conseguenza della violazione del diritto comunitario in materia di appalti di diritto pubblico o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese aveva già approvato la legge n. 67/2007, che revoca il summenzionato decreto legge e approva il nuovo regime di responsabilità civile extracontrattuale delle Stato e degli altri enti pubblici, e aveva già disposto la sua pubblicazione nel "Diário da Repúbblica", 1° serie, 31 dicembre 2007, n. 251. Detta legge è entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 30 gennaio 2008.

Il 4 gennaio 2008, la ricorrente ha informato di questo fatto la Corte di giustizia e ha chiesto che venisse aggiunta una copia della citata legge agli atti della causa C-70/06. Tuttavia, dato l'avanzato stato del procedimento, la Corte di giustizia non poté più prendere in considerazione questo fatto e emise la sua sentenza il 10 gennaio 2008.

Di conseguenza, la ricorrente considera che la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria obbligatoria poteva riferirsi soltanto al periodo fino al 9 gennaio 2008, o, nella peggiore delle ipotesi, dato che l'entrata in vigore della legge n. 67/2007 non coincide con quella della sua pubblicazione, fino al 29 gennaio 2008. Il petitum della Commissione è pertanto completamente infondato per la parte che si riferisce ai periodi successivi.

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1 - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).