Ricorso proposto il 23 gennaio 2009 - dm-drogerie markt / UAMI - Distribuciones Mylar (dm)
(Causa T-36/09)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrenti: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Spagna)
Conclusioni dei ricorrenti
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1 e, in riforma della stessa, respingere integralmente l'opposizione;
in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1, e rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI;
in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1; e
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "dm" per i prodotti delle classi 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, e per i servizi della classe 40
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola del marchio n. 2 561 742 per il marchio figurativo "DM" per prodotti e servizi delle classi 9 e 39
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 57 e 59 del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la lettera del convenuto 8 giugno 2007 non aveva sospeso il termine per il ricorso; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, dovuto alla somiglianza dei prodotti contrassegnati; violazione delle regole 17, nn. 2 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95
1, poiché la commissione di ricorso si è astenuta dal considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non aveva esposto i dettagli essenziali dell'opposizione.
____________1 - Regolamento della Commissione (CE) 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).